Skip to main content

Rifiuti tessili, le condizioni per il traffico illecito di abiti usati

Rifiuto tessile o donazione solidale di abiti usati? È un terreno scivoloso! La Cassazione penale ha chiarito che “costituisce traffico illecito di rifiuti la ripetuta e continuata gestione illecita di abiti usati in quantitativi complessivamente ingenti al di fuori dei requisiti e presupposti di legge per configurare la distribuzione solidaristica”. A parlarcene è Mauro Calabrese.

Costituisce traffico illecito di rifiuti la ripetuta e continuata gestione illecita di abiti usati in quantitativi complessivamente ingenti al di fuori dei requisiti e presupposti di legge per configurare la distribuzione solidaristica.

Cassazione Penale

La Corte di Cassazione, Sezione III penale, nella sentenza 4 dicembre 2024, n. 44342, è tornata a pronunciarsi sulle condizioni per configurare la fattispecie di reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, punito dall’articolo 452 quaterdecies del Codice Penale, in un caso di traffico illecito di rifiuti costituiti da abiti usati, in particolare chiarendo i contorni della nozione di ingente quantitativo e sul pericolo di danno all’ambiente.

Nel confermare la condanna di merito degli imputati, la Corte ha puntualmente respinto i motivi di impugnazione fondata sulla presunta mancata individuazione e quantificazione esatta dei rifiuti tessili oggetto del reato contesto, oltre che sull’assenza di un effettivo danno all’ambiente o alla salute, trattandosi esclusivamente di abiti usati inseriti in un circuito di recupero per fini di solidarietà sociale e trasportati per essere destinati a una ditta abilitata al trattamento degli scarti tessili.

Quantitativo ingente

In primo luogo, gli ermellini hanno riconosciuto sussistere il requisito richiesto dalla norma di incriminazione dell’ingente quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti, complessivamente quantificati in circa 20 tonnellate di tessili dismessi, sottolineando come in tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni le quali, se considerate singolarmente, potrebbero anche essere di entità modesta, sebbene tale requisito non possa essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell’abusiva gestione di rifiuti.

Danno ambientale

In merito alla presunta inoffensività della condotta punita, la decisione sottolinea come l’inosservanza delle disposizioni che regolano la gestione dei rifiuti non produce a favore del responsabile esclusivamente un risparmio di costi, quale profitto illecito della condotta, ma mette a rischio o danneggia l’ambiente e la salute delle persone, alla cui tutela è finalizzata la predisposizione di una rigorosa disciplina sui rifiuti, senza quindi che la presunta regolarità di una singola fase della complessiva attività possa escludere il reato.

Reato di pericolo

In ogni caso, la fattispecie di reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nella sua evoluzione normativa, fino all’ingresso dei reati ambientali nel corpo del Codice Penale, non richiede un concreto danno ambientale né la minaccia grave di danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale, non è idonea a mutare la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno, in quanto si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati.

Solidarietà sociale

In ultimo, per la Cassazione, non vale a scriminare il reato il richiamo alle disposizioni della Legge n. 166 del 2016, che regolano la donazione e la distribuzione, anche di abiti usati, per finalità di solidarietà sociale, invocate dagli imputati per escludere l’applicazione della disciplina dei rifiuti trattandosi di abbigliamento usato conferito direttamente e desinato a una nuova utilizzazione.

La Corte, al contrario, conferma la natura di rifiuti degli scarti tessili gestiti illecitamente, sottolineando la mancanza della consegna diretta tra coloro che dismettevano i materiali tessili e un ente donatario, avendo le decisioni di merito accertato la costante presenza nella diretta gestione complessiva degli imputati condannati, del tutto estranei alla originaria titolarità degli indumenti oggetto di dismissione, non sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 14 della Legge n. 166 del 2016 utili per escludere il carattere di rifiuti degli indumenti, mancando qualsiasi selezione, con complessiva gestione degli abiti usati come rifiuti inviati presso ditte specializzate per il relativo trattamento finale.

di Mauro Calabrese | Sole24ore Professionale