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Combustione rifiuti, non serve il danno o il pericolo

La combustione illecita di rifiuti abbandonati in maniera incontrollata è sempre vietata e punibile, specie se commessa nell’esercizio dell’impresa, senza necessità che si verifichi un effettivo danno all’ambiente o un pericolo concreto per l’incolumità pubblica. A chiarirlo è stata la Cassazione Penale con una sentenza del 19/12/2024. Ce ne parla Mauro Calabrese.

La combustione illecita di rifiuti abbandonati in maniera incontrollata è sempre vietata e punibile, specie se commessa nell’esercizio dell’impresa, senza necessità che si verifichi un effettivo danno all’ambiente o un pericolo concreto per l’incolumità pubblica.

Cassazione Penale

Pronunciando in merito a un caso di condanna per il reato di combustione illecita di rifiuti, ai sensi dell’articolo 256 bis del Dlgs n. 152 del 2006, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 19 dicembre 2024, n. 46743 ha chiarito la natura di reato di pericolo della fattispecie e la finalità di tutela anticipata del bene giuridico tutelato dalla norma.

Nel caso deciso, la Corte ha respinto il ricorso dell’imputato condannato per essere stato sorpreso, all’interno del fondo di sua proprietà, nell’atto di appiccare il fuoco, da cui si sprigionava un intenso fumo nero, a rifiuti speciali pericolosi, costituiti da filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, abbandonati o depositati in maniera incontrollata in area non autorizzata, con l’aggravante di aver agito nell’ambito di un’attività d’impresa autorizzata al trattamento della stessa specie di rifiuti e della reiterazione della condotta, essendo stati rinvenuti altri fusti con materiale già carbonizzato o pronto per essere bruciato.

Assenza del pericolo

A propria difesa, il ricorrente ha invocato la scusante di non aver causato alcun danno o pericolo, per l’ambiente o l’incolumità pubblica, in quanto i rifiuti bruciati erano riposti all’interno di alcuni fusti senza alcun pericolo di propagazione del fuoco, sviluppato solo all’interno dei bidoni e sotto il costante controllato dell’imputato, sempre presente sul luogo, così impedendo la fuoriuscita di detriti e di schegge.

Reato di pericolo

La sentenza, respingendo le tesi difensive, qualifica la fattispecie di combustione illecita di rifiuti come un reato di pericolo, per l’integrazione del quale non occorre causare un danno all’ambiente né un pericolo concreto per l’incolumità pubblica, in quanto la valutazione circa l’offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta, secondo un giudizio prognostico preventivo, laddove la circostanza per cui l’imputato avesse costantemente vigilato sul fuoco, impedendo la fuoriuscita di detriti e evitandone il propagarsi, non rileva ai fini della punibilità, essendo il reato integrato dalla mera condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

Aggravante d’impresa

Come previsto dal terzo comma del richiamato articolo 256-bis del Codice dell’Ambiente, la pena prevista per il reato è anche aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata, confermando la sentenza la qualifica del ricorrente come imprenditore, in quanto titolare di una autorizzazione al deposito per lo stoccaggio di rifiuti oleosi.

Pertanto, viste la localizzazione dell’incendio, avvenuto proprio nell’area dove il ricorrente svolgeva l’attività di deposito per la quale era autorizzato e la tipologia del materiale bruciato, costituito da filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi e contenitori di olio, risulta evidente che la condotta contestata concerneva materiali e rifiuti che l’imputato deteneva nella qualità di imprenditore, con inevitabile riconoscimento dell’aggravante in parola.

di Mauro Calabrese | Sole24ore Professionale