Plastica, cosa cambia con il nuovo metodo di calcolo del contenuto riciclato
Dal 23 luglio 2026 la Decisione 2026/1425 della Commissione Europea armonizza calcolo, verifica e comunicazione del contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie monouso per bevande, dando attuazione alla direttiva Single Use Plastic. Il nodo più controverso riguarda il riciclo chimico. Leggi l'articolo di Raffaele Lupoli.
di Raffaele Lupoli
La Commissione europea introduce una metodologia comune per calcolare, verificare e comunicare il contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie monouso per bevande. Dal 23 luglio 2026 la Decisione 2026/1425, adottata il 30 giugno e pubblicata il 3 luglio, armonizza calcolo, verifica e comunicazione dei dati previsti dalla direttiva 2019/904 sulle plastiche monouso (direttiva “Single Use Plastics”, SUP). La direttiva SUP aveva già fissato gli obiettivi: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET fino a tre litri, calcolato come media nazionale; dal 2030 il 30% in tutte le bottiglie monouso per bevande. La raccolta separata dovrà raggiungere il 77% nel 2025 e il 90% nel 2029. Nel 2022 il 71% delle bottiglie monouso per bevande era raccolto separatamente nell’Unione; dieci Paesi avevano già superato il 77% e sei il 90%, generalmente grazie a sistemi di deposito cauzionale. Un’analisi realizzata per il settore da ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), società internazionale specializzata in dati e analisi dei mercati chimici ed energetici, stimava nel 2022 un contenuto medio di rPET nelle bottiglie pari al 24%.
Stabilendo quali materiali possano concorrere agli obiettivi, dove debbano essere misurati, come vadano attribuiti ai prodotti e con quali prove, la Decisione non si limita a rendere confrontabili i dati ma mira ad assicurare flussi post-consumo puliti, tracciabili e idonei al contatto alimentare.
Che cosa conta e come si dimostra
La disciplina riguarda le bottiglie monouso fino a tre litri nelle quali il PET è il componente principale. Nel calcolo rientrano corpo, chiusure, etichette e manicotti; sono escluse le parti non plastiche e alcune categorie specifiche. La percentuale nazionale rapporta il peso del riciclato presente nelle bottiglie al peso complessivo delle parti in plastica. Contribuiscono soltanto rifiuti post-consumo: gli scarti interni di produzione sono esclusi, mentre possono essere ammessi, a determinate condizioni, materiali ricavati da prodotti confezionati scaduti o non più commercializzabili. Si evita così di scambiare l’efficienza di stabilimento per circolarità.
Per ogni lotto ceduto, gli operatori devono predisporre una dichiarazione sul contenuto riciclato e conservare per almeno cinque anni la documentazione dei fornitori. Gli Stati membri raccolgono i dati e li trasmettono alla Commissione insieme a una relazione sulla qualità. Quando input o output di un processo chimico non sono polimeri identificabili, calcolo e attribuzione devono essere verificati da un soggetto indipendente. I certificati valgono un anno, tre per le PMI, e devono essere riconosciuti in tutta l’Unione. La Commissione stima costi amministrativi contenuti per circa seimila imprese, ma per le imprese del settore la stima non coglie l’onere industriale di integrare sistemi informativi, qualificare i fornitori e ricostruire bilanci di massa transnazionali.
Il nodo del mass balance
La questione più controversa riguarda il riciclo chimico. Nel riciclo meccanico il materiale rimane riconoscibile come polimero durante selezione, lavaggio, decontaminazione e trasformazione. Nei processi chimici viene invece scomposto in molecole più semplici, che possono entrare in impianti petrolchimici, mescolarsi con materia fossile e confluire in prodotti differenti.
Per questo la Commissione ammette il mass balance, un sistema contabile che attribuisce agli output una quota di materia riciclata sulla base degli input verificati. Non significa necessariamente che ogni prodotto contenga fisicamente la stessa percentuale di molecole provenienti dal rifiuto: certifica che una quantità equivalente di materia secondaria è entrata nel sistema e che i crediti sono stati assegnati secondo regole definite. Il periodo di bilanciamento non può superare tre mesi, non sono ammessi saldi negativi, i crediti non possono essere trasferiti tra stabilimenti o imprese diverse e la riallocazione è consentita solo quando sia chimicamente plausibile la presenza degli elementi riciclati nell’output. Il metodo scelto è “fuel-use excluded”: materia trasformata in combustibili, usata per produrre energia o persa nel processo deve essere sottratta. Il mass balance permette di utilizzare infrastrutture chimiche esistenti e produrre materiali adatti anche ad applicazioni sensibili. Introduce però una distanza tra attribuzione contabile e presenza fisica, rendendo indispensabili verifiche rigorose e una comunicazione trasparente.
PlasticsEurope, l’associazione europea dei produttori di materie plastiche, ha accolto favorevolmente il riconoscimento del riciclo chimico come complemento di quello meccanico, ritenendo il mass balance necessario per dare certezza agli investimenti. La confederazione europea delle industrie del riciclo, EuRIC, ha condiviso l’esigenza di regole comuni ma criticato il metodo fuel-use excluded, giudicato meno trasparente di un sistema nel quale i crediti siano attribuiti soltanto agli output destinati alla produzione di polimeri, e ha contestato il ruolo centrale dato alla pirolisi. La rete europea di Ong e attivisti Zero Waste Europe ritiene invece che il mass balance possa indebolire il rapporto tra rifiuto effettivamente riciclato e contenuto dichiarato, aumentando il rischio di claim fuorvianti. Non a caso, una coalizione di organizzazioni ambientaliste e soggetti della filiera aveva chiesto di rendere vincolante la priorità del riciclo meccanico, destinando le tecnologie chimiche ai flussi non riciclabili meccanicamente.
Il testo definitivo limita il calcolo ai rifiuti post-consumo, esclude combustibili e perdite, vieta lo scambio di crediti tra impianti e introduce verifiche indipendenti. Riconosce che il riciclo meccanico è generalmente preferibile quando può ottenere materiali equivalenti, ma non trasforma questa preferenza in un obbligo. La Commissione sceglie dunque una complementarità regolata, non una gerarchia rigida. La Decisione sarà riesaminata entro il 1° gennaio 2030.
Il confine europeo del riciclato
Nella prima fase potrà concorrere agli obiettivi soltanto la plastica il cui processo di riciclo, compresa la selezione, sia stato effettuato nell’Unione europea. Dal 21 novembre 2027 potranno essere contabilizzati anche materiali riciclati nei Paesi OCSE, salvo condizioni di trattamento non equivalenti. Per i Paesi non OCSE serviranno accordi capaci di garantire standard comparabili. La misura non vieta l’importazione, ma impedisce temporaneamente che il materiale extraeuropeo sia usato per dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo SUP: questo per rispondere alle richieste di proteggere gli operatori europei da prodotti ottenuti secondo standard meno rigorosi, anche in coordinamento con il nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
Per i produttori di bevande resta il problema della disponibilità di rPET alimentare. Natural Mineral Waters Europe indica nei sistemi di deposito cauzionale (in sigla inglese DRS, Deposit return system) uno strumento per ottenere flussi più puliti e tracciati, avvertendo però che, in assenza di volumi sufficienti, limiti troppo rigidi alle importazioni possono amplificare scarsità e prezzi.
Dalla SUP al Regolamento Imballaggi
La Decisione entra in vigore poche settimane prima della piena applicabilità, dal 12 agosto 2026, del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Le due discipline sono in qualche modo complementari. La Decisione verifica l’obiettivo SUP del 25% nelle bottiglie in PET, calcolato come media nazionale. Il PPWR introduce dal 2030 obblighi più ampi, calcolati come media per stabilimento produttivo e per anno: 30% negli imballaggi sensibili al contatto composti prevalentemente da PET, 10% negli altri imballaggi sensibili al contatto, 30% nelle bottiglie monouso per bevande e 35% negli altri imballaggi di plastica. Nel 2040 le soglie saliranno rispettivamente al 50, 25, 65 e 65%.
Il passaggio dalla media nazionale alla media di stabilimento riduce lo spazio per compensazioni tra operatori. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione dovrà anche adottare gli atti di esecuzione per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato negli imballaggi. La Decisione sulle bottiglie rappresenta quindi un precedente per mass balance, dichiarazioni di lotto, controlli indipendenti ed equivalenza degli standard extraeuropei. Il PPWR rafforza anche la raccolta: gli Stati membri potranno evitare il DRS solo raggiungendo almeno l’80% nel 2028 e presentando un piano credibile per arrivare al 90% nel 2030. Per l’Italia conterà non solo la quantità raccolta, ma la qualità dei flussi destinabili al bottle-to-bottle.
Il caso italiano: buoni tassi, mercato fragile
L’Italia ha recepito la direttiva SUP con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che fissa il 25% di contenuto riciclato dal 2025 nelle bottiglie in PET e il 30% dal 2030 in tutte le bottiglie monouso per bevande. Nel dicembre 2024 il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che il calcolo deve comprendere tutte le parti in plastica e che, pur essendo l’obiettivo formalmente nazionale, ciascun operatore deve contribuire usando una quota minima del 25%. La nuova Decisione impone ora dichiarazioni di lotto, certificazioni sul riciclo chimico e bilanci di massa. Le autorità italiane dovranno definire responsabilità, controlli e raccordo tra i dati dei diversi attori della filiera.
I risultati generali del Paese restano elevati: secondo ISPRA, nel 2024 il riciclo degli imballaggi in plastica ha raggiunto il 51,1 per cento; CONAI riferisce per il 2025 un tasso complessivo del 77,3 per cento. Ma questi dati non misurano il contenuto riciclato delle bottiglie: una bottiglia può diventare fibra o lastra senza generare nuovo rPET alimentare.
La Decisione arriva peraltro mentre il riciclo meccanico italiano attraversa una fase critica. Secondo un’analisi di Plastic Consult per Assorimap, lAssociazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, nel 2025 il fatturato del comparto è sceso per il terzo anno consecutivo a 685 milioni di euro, mentre i volumi sono cresciuti del 2% fino a 850.000 tonnellate. Gli impianti lavorano di più, ma ricavano meno da ogni tonnellata, compressi dal calo delle quotazioni, dai costi energetici e dalla concorrenza della materia vergine.
Il PET rappresenta un’eccezione. Nel 2025 la produzione italiana di rPET ha superato le 228.000 tonnellate e il fatturato del segmento è salito a 272 milioni di euro, in crescita dell’8,8 per cento. Il dato conferma l’efficacia degli obblighi come strumenti di creazione della domanda: dove esiste un vincolo europeo, il mercato regge meglio; dove l’uso della materia seconda resta volontario, il prezzo basso della vergine può espellerla rapidamente.
Una crisi europea e la prova decisiva
La tensione non è soltanto italiana. Plastics Recyclers Europe stima che nel 2024 il fatturato dell’industria europea del riciclo della plastica sia diminuito del 5,5% per cento. I dati preliminari per il 2025 indicano un aumento del 50% delle chiusure di impianti e la perdita di quasi un milione di tonnellate di capacità in tre anni. Le cause principali sono costi elevati, riduzione della domanda e importazioni a basso prezzo non sottoposte a controlli equivalenti. Anche i produttori associati in PlasticsEurope descrivono un rallentamento: il tasso annuo di crescita della produzione circolare europea sarebbe passato dal 13,6% del periodo precedente al 2022 all’1,2% nel 2024, mentre il 19% della domanda dei trasformatori viene soddisfatto attraverso importazioni.
L’Europa dunque esporta una parte dei propri rifiuti plastici, importa prodotti o polimeri dichiarati riciclati e contemporaneamente perde capacità industriale domestica. La restrizione temporanea introdotta dalla Decisione prova a indirizzare la domanda di rPET generata dagli obblighi della direttiva SUP verso gli impianti europei, ma non risolve la pressione delle plastiche vergini né garantisce volumi sufficienti di rifiuti di qualità.
Il riciclatore sostiene costi di selezione, trattamento e conformità molto più elevati rispetto al produttore di polimero vergine. Quando il prezzo della plastica cosiddetta vergine scende, il riciclato non può sempre adeguarsi senza finire sotto costo. Gli obblighi sottraggono domanda alla pura competizione di prezzo, ma funzionano solo con controlli sulle importazioni e definizioni rigorose.
Il mass balance apre infine un problema comunicativo. Un certificato può attestare che una certa quantità di materia riciclata è entrata in un sistema e che i crediti sono stati correttamente attribuiti. Questo non significa necessariamente che ogni bottiglia contenga fisicamente la percentuale dichiarata. Una formula come “bottiglia con il 30 per cento di plastica riciclata” può quindi risultare fuorviante se non chiarisce il metodo utilizzato. La conformità alla Decisione costituisce una prova importante, ma non rende automaticamente corretto qualunque claim. Alla luce della direttiva 2024/825 contro il greenwashing (cd. Empowering Consumers), in vigore dal 27 settembre 2026, robustezza della contabilità e chiarezza della comunicazione restano verifiche distinte.
La bottiglia diventa così il laboratorio nel quale l’Europa prova a stabilire quale rifiuto possa generare un credito di riciclato, quanto quel credito possa allontanarsi dalla materia fisica e quali standard debbano rispettare materiali e tecnologie. La Commissione sceglie un compromesso: apre al riciclo chimico con limiti e verifiche, protegge temporaneamente il riciclato europeo e non introduce alcuna gerarchia vincolante tra tecnologie. Non resta che attendere per verificare se la metodologia produrrà investimenti, domanda stabile e maggiore uso di rifiuti post-consumo, oppure se diventerà un sistema formalmente preciso dentro un mercato che continua a perdere impianti. La Decisione rende il contenuto riciclato misurabile e il PPWR proverà a renderlo strutturale. Ma l’Europa saprà rendere economicamente sostenibile l’industria che deve produrlo?






