Skip to main content

La qualifica di rifiuto può venire meno solo in presenza di precise condizioni normativamente previste

Luigi Imperato ci dà conto di importanti decisioni assunte dalla Cassazione a proposito della qualifica di rifiuto e in merito ai ricorsi sui sequestri probatori legati al traffico illecito di rifiuti. Tutto parte dal ricorso di un operatore contro una decisione del Tribunale di Reggio Calabria.

Il Caso

Il Tribunale di Reggio Calabria, con decisione emessa in data 11.04.2023 aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito del procedimento penale che vedeva lo stesso, in concorso con altri soggetti, sottoposto ad indagini in ordine al reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ex art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver, quale “partecipe in qualità di abituale, autonomo conferitore abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti”, contribuito ad allestire “mezzi e attività continuative ed organizzate…per consumare più operazioni continuative ed organizzate di abusiva: ricezione, trasporto e gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”.

Avverso detta ordinanza M.G. proponeva ricorso per cassazione deducendo la mancanza della gravità indiziaria in relazione agli artt. 452 quaterdecies c.p. e 546 c.p.p., per aver ritenuto che i conferimenti contestati avevano avuto come oggetto dei rifiuti e per di più per ingenti quantitativi.

In particolare, si rilevava che l’ipotesi accusatoria era smentita dalla circostanza della emissione delle fatture che, al contrario, provavano che il materiale conferito dall’imputato non poteva essere costituito da rifiuti ed altresì dal fatto che se invece si fosse trattato di tali materiali sarebbe stata la società cessionaria a richiedere la corresponsione di un corrispettivo per le operazioni di smaltimento degli stessi.

Inoltre, veniva denunciata anche la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, evidenziando che il numero dei conferimenti effettuato dall’imputato era compatibile con lo svolgimento di un’attività lecita ed occasionale, oltre al fatto che gli stessi erano avvenuti un anno prima del sequestro e non vi erano indizi circa la prosecuzione del rapporto anche dopo.

La nota

Preliminarmente, i Giudici di legittimità con la decisione del 17 dicembre 2024, n. 46258 ribadiscono ancora una volta il ristretto perimetro entro il quale è esperibile il ricorso in cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ovvero solo per violazione di legge, dovendosi comprendere nell’alveo di tale nozione gli errores in iudicando ed in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice[1].

Al contrario, non è invocabile il vizio di violazione di legge allorquando il ricorso si basa su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio.

Fatta tale precisazione di carattere processuale, la Suprema Corte, si occupa poi del tema riguardante le condizioni che debbono sussistere affinché un oggetto possa perdere la qualifica di rifiuto[2].

A tal proposito, i Giudici di legittimità, evidenziano come in materia di gestione di rifiuti, i rottami ferrosi, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333, continuano a sottostare alla disciplina dei rifiuti, precisando che solo in presenza di precisi presupposti può venire meno l’attribuzione di rifiuto. In particolare, proseguono gli Ermellini, occorre che i rifiuti provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti ed inoltre che gli stessi presentino caratteristiche corrispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi[3].

In questi sensi, rilevano anche le operazioni di controllo che in base all’art. 184 ter comma 2 parte prima del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere effettuate da un soggetto autorizzato.

I Giudici di legittimità, poi, nel ribattere il tema di difesa secondo cui il versamento di un corrispettivo da parte della società cessionaria per i conferimenti effettuati dall’imputato sarebbe ontologicamente incompatibile con la qualifica di rifiuto, ribadiscono il principio in forza del quale anche le sostanze e gli oggetti che non sono più idonei a soddisfare alla finalità cui erano destinati in origine e che tuttavia continuano ad avere un valore economico, rientrano nella categoria dei rifiuti, in quanto ciò che rileva in questi casi è la condotta e la volontà del cedente di disfarsi dei beni e non tanto l’utilità che potrebbe avere il soggetto cessionario[4].

Sulla scorta di tali criteri ermeneutici, ritornando al caso in esame, secondo la Suprema Corte il versamento di un corrispettivo all’imputato all’atto del conferimento è da ritenersi pienamente coerente con la ricostruzione accusatoria.

Di conseguenza, l’autofattura non può essere considerata una sorta di elemento equipollente dei titoli autorizzativi che in ogni caso dovevano essere posseduti dall’imputato, il quale comunque non documentava aliunde la liceità dell’operazione.

In relazione, invece, al periculum in mora, la Suprema Corte evidenzia come l’effettuazione di 15 conferimenti nell’arco temporale di circa un mese, testimonia come M.G. essendosi recato ogni due o tre giorni presso lo stabilimento della società cessionaria per conferire i rifiuti, abbia posto in essere in questo modo una condotta con carattere di professionalità, che si inserisce stabilmente nelle illecite attività che erano attuate nel capannone.

D’altra parte, concludono i Giudici di legittimità, non emerge che l’imputato sia dedito ad attività lecite che possano far presumere che sia venuta meno la volontà di locupletazione che dovette animare le condotte per cui si procede.

 

[1] Ex multis: Cass. Pen., Sez. II, Sent., 10.10.2023, n. 49739; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 03.10.2023, n. 48811.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 08.03.2016, n. 13442, secondo cui: “È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell’ordinanza del tribunale del riesame in ordine all’affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all’autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Roma, 29/12/2015); nello stesso senso, da ultimo: Cass. Pen., Sez. I, Sent., 26.09.2023, n. 49237.

[3] Sul punto, i Giudici di legittimità richiamano l’orientamento consolidato: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09.04.2015, n. 49982, in Ambiente e sviluppo, 2016, 2, 137  secondo cui: “I rottami ferrosi rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, a meno che non si tratti di rottami provenienti da apposito centro autorizzato per la gestione ed il trattamento dei rifiuti i quali devono avere tutte quelle caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali in tema di recupero agevolato di rifiuti (nel caso in esame) non pericolosi, nel qual caso possono rientrare nel concetto di materia prima secondaria”; nello stesso senso: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11.01.2018, n. 14806, in Ambiente e sviluppo, 2018, 6, 413,; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14.01.2022, n. 14222).

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent. 26.01.2022, n. 11603, in Ambiente e sviluppo, 2022, 5, 361, secondo cui: “Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, per “rifiuto” si intende “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Acquisita la qualità di “rifiuto” di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residui o di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (e cioè che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all’utilità che potrebbe ritrarne il cessionario” (fattispecie in cui i veicoli a motore erano accatastati l’uno sull’altro, in stato di abbandono, privi di parti interne, meccaniche ed elettriche ed in pessimo stato di conservazione); in senso conforme: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 03.10.2019, n. 46586, in Studium juris, 2020, 6, 760; Cass. Pen., Sez.III, Sent., 15.12.2016, n. 5442; Cass. Pen., Sez. III, Sent., 15.12.2016, n. 41533.

di Luigi Imperato | Sole24ore Professionale