Rifiuti non pericolosi, chiarimenti Mase sui limiti delle discariche
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il riscontro all’interpello ambientale, 8 maggio 2025, n. 86139, fornendo chiarimenti in merito alle deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri, con riferimento alle discariche di rifiuti non pericolosi e alle sottocategorie indicate nell’articolo 7sexies del Dlgs 36/2003. Ce ne parla Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Spetta alle Autorità competenti, in sede di autorizzazione, consentire deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri, con riguardo alle sottocategorie di discariche per i rifiuti non pericolosi, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, del rischio di emissioni e dell’idoneità del sito.
Interpello Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha pubblicato il riscontro all’interpello ambientale, 8 maggio 2025, n. 86139, fornendo chiarimenti in merito alle deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri, con riferimento alle discariche di rifiuti non pericolosi e alle sottocategorie previste dall’articolo 7sexies del Dlgs n.36 del 2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Quesito regionale
Il quesito posto dalla Regione Puglia riguarda l’applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, prevista dall’articolo 7-sexies del Decreto Legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 121 del 2020, in particolare relativamente ai limiti di concentrazione nell’eluato applicabili per l’accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro del carbonio organico disciolto, cd «DOC», e al parametro dell’Indice di Respirazione Dinamico Potenziale, cd «IRDP», per la valutazione della stabilità biologica di un rifiuto ai fini dell’ammissibilità in discarica, come previsti dalla Tabella 5 dell’Allegato 4 al medesimo Decreto.
Normativa Ue
Il Mase, nel riscontrare il quesito, ha prima di tutto ricordato che le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/850, che ha modificato la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e di conseguenza la normativa italiana di recepimento, mirano alla progressiva riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, fissando preci obiettivi di riduzione del conferimento, nel rispetto dei criteri che consentano di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata, con particolare riferimento alla frazione di rifiuto urbano biodegradabile.
Sottocategorie discariche
Con riferimento puntuale alla disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, dettata dall’articolo 7-sexies del Dlgs n. 36 del 2003, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase ricorda come le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, individuando i puntuali criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche in sede di rilascio dell’autorizzazione.
Tali criteri devono essere sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto della tipologia di sottocategoria, delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito, potendo prevedere altre deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7, così che le autorità competenti, in fase di rilascio dell’autorizzazione e con adeguata motivazione, possono consentire l’ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e del Totale Dissoluti Solidi in discarica, cd «TSD», anche in misura diversa da quanto stabilito nella tabella 5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.
Caratteristiche di rifiuto
In merito alla gestione del sottovaglio originato dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione, il Mase rileva come l’articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 36 del 2003, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo una operazione di trattamento, come definito all’articolo 2, lettera h comprendendo i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.
Ne consegue che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, per ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, fermo restando che l’effettuazione delle operazioni di trattamento non garantisce automaticamente l’efficacia di tali operazioni ai fini del collocamento in discarica, sottolineando il Mase che i rifiuti trattati devono in ogni caso rispondere ai criteri di ammissibilità stabiliti nell’autorizzazione dall’Autorità competente, ricordando agli uffici regionali, in ultimo, come le guida recante «Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche» sia stata ritirata e non possa essere utilizzata come riferimento, in attesa che il SNPA concluda l’attività di aggiornamento.






