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Il problema delle dispersioni dei pellet di plastica e la proposta di regolamento dell’UE

Per combattere il fenomeno della dispersione dei pellet di plastica, lo scorso 8 aprile 2025 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per un Regolamento, che sarà applicato a tutti gli operatori economici e vettori coinvolti nella filiera. Scopri i dettagli nell’articolo di Camilla Franceschi.

di Camilla Franceschi

Stando a quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dell’Unione Europea n. 263/25 dello scorso 8 aprile, si stima che nel 2019 una quantità compresa fra 52.140 e 184.290 tonnellate di pellet di plastica sia stata dispersa nell’ambiente all’interno dell’UE.

È stato inoltre rilevato che, ogni anno, la quantità di pellet di plastica dispersa equivale al carico di ben 7.300 camion.

Ma cosa si intende per “pellet di plastica”?

Il considerando 2 bis della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2024 sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche definisce il pellet di plastica: “ogni materiale da stampaggio contenente polimeri, di origine primaria e secondaria, indipendentemente dal fatto che derivi da biomassa o sia destinato a biodegradarsi nel tempo, compresa la gomma a base polimerica. Sono compresi i materiali utilizzati nelle operazioni di fabbricazione dei prodotti, a prescindere dalla forma, tra cui nurdle, granuli, fiocchi, resine, cilindri, perle, polveri, micropolveri, microsfere e agglomerati di plastica.

Si tratta, dunque, di materiali quasi invisibili singolarmente a occhio nudo che, tuttavia, risultano letali per l’ecosistema e la cui dispersione costituisce nell’Unione Europea la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell’ambiente.

Tale fenomeno si manifesta in tutta la fase della catena di approvvigionamento, tra cui: produzione (anche risultante dal riciclaggio), master batching, compounding, conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica.

La causa principale della dispersione di tali materiali inquinanti è la loro inadeguata manipolazione. Sul punto, basti pensare alla fase del trasporto, che avviene mediante container su strada, per ferrovia, per vie navigabili interne ma anche e soprattutto via mare. In tale fase, se l’imballaggio non è di buona qualità c’è il serio rischio che le microplastiche vengano accidentalmente rilasciate nell’ambiente.

I pellet di plastica non sono materiali biodegradabili e ogni volta che vengono dispersi a terra o in mare diventano una vera e propria fonte di inquinamento. Inoltre, questi sono quasi impossibili da recuperare e possono essere ingeriti da parte della fauna, specialmente quella marina (uccelli marini, tartarughe, etc.).

A tal proposito, si stima che ogni anno nell’oceano entrino miliardi di singoli pellet.

I pellet di plastica non solo sono dannosi per la fauna ma sono anche potenzialmente nocivi per la salute umana, dal momento che gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l’aria e il consumo di alimenti.

Le microplastiche contribuiscono altresì ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi.

Ad oggi, non esiste una disciplina generale a livello unionale finalizzata a contrastare il fenomeno della dispersione di pellet di plastica. Pertanto, sebbene alcuni Stati membri siano già intervenuti con iniziative proprie, è emersa l’esigenza di adottare misure precauzionali omogenee e applicabili in tutto il territorio dell’UE per ridurre la diffusione di tali materiali nell’ambiente.

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Per combattere questo fenomeno, lo scorso 8 aprile 2025 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per un Regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica, con l’obiettivo di ridurre le stesse al minimo. A tal fine, il Regolamento impone obblighi specifici per la manipolazione di tali materiali in tutte le fasi della catena di approvvigionamento.

Lo strumento si applica a tutti gli operatori economici che manipolano o gestiscono pellet di plastica nell’Unione, nonché ai vettori dell’UE e dei Paesi terzi che li trasportano in territorio europeo.

Tra i diversi obblighi previsti, gli operatori che manipolano oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all’anno sono tenuti a ottenere un certificato rilasciato da un soggetto terzo indipendente, mentre le piccole imprese che manipolano anch’esse oltre 1.500 tonnellate all’anno beneficeranno di obblighi meno stringenti (a titolo esemplificativo, una certificazione una tantum che deve essere ottenuta entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento). Infine, le imprese che manipolano meno di 1.500 tonnellate di pellet all’anno e le microimprese avranno soltanto l’obbligo di rilasciare un’autodichiarazione di conformità.

Per i vettori, invece, sono previste diverse misure da adottare e attrezzature da installare durante la fase del trasporto, tra cui: la garanzia di un’adeguata sigillatura del contenitore, la garanzia dell’utilizzo di coperture protettive per evitare la perforazione degli imballaggi e la presenza di contenitori di raccolta chiusi.

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Per concludere, alla luce delle evidenti criticità connesse alla dispersione nell’ambiente di pellet di plastica, l’auspicio è che le nuove policy che saranno introdotte dall’UE consentano di azzerare il rischio di inquinamento associato a tali materiali.