Non si applica il REACH ai rifiuti che entrano nel processo di recupero
Ai rifiuti che entrano in un processo di recupero per diventare end of waste non si applica “caso per caso” il regolamento Ue 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Inoltre, sui rifiuti in ingresso, il REACH non è un criterio da utilizzare per stabilire se si è in presenza di end of waste. Leggi l’aggiornamento a cura della giurista Paola Ficco.
di Paola Ficco
Ai rifiuti che entrano in un processo di recupero per l’ottenimento della definizione di materiale end of waste non si applica “caso per caso” il regolamento Ue 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, noto come regolamento Reach. Inoltre, applicare il regolamento ai rifiuti in ingresso non è un criterio da utilizzare per stabilire se si è in presenza di end of waste.
È questa la risposta a interpello del 20 maggio con la quale il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha dato riscontro alla richiesta avanzata sul punto dalla Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna). La risposta del Mase tratta dei casi di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) autorizzati “caso per caso” dall’autorità competente, poiché sono assenti gli specifici criteri europei o nazionali (articolo 184-ter, comma 2) e per i quali è previsto il rilascio di un parere vincolante da parte di Ispra/Arpa. La risposta ministeriale all’interpello nega l’incomprensibile pretesa anticipatoria dell’applicazione del Reach anche al rifiuto in ingresso al recupero, come avanzata da alcune autorità competenti sul territorio nazionale.
Alla luce di questa risposta, la pretesa si conferma ora quantomeno pretestuosa e suscettibile di più che possibili impugnative giudiziarie di non poco conto.
Le argomentazioni del ministero sono granitiche e ricordano che il rifiuto in ingresso deve avere caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, per evitare fenomeni di incompatibilità fisica e/o chimica. Però, i rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento Reach, poiché, all’articolo 2, comma 2, questo stabilisce che «non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento».
A conferma di questo, il Mase segnala che neanche le Linee guida Snpa 41/2022 impongono specifici controlli sui rifiuti in ingresso riferiti al Reach. La Tabella 5.1, per i rifiuti in ingresso, richiede la verifica della «composizione chimica del rifiuto», ma non menziona il rispetto del regolamento Reach. Sull’applicazione di questo regolamento nell’ambito del processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, il Ministero ricorda che l’articolo 184-ter, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 evidenzia, da un lato, la necessità che un prodotto end of waste immesso sul mercato sia conforme al Reach, dall’altro, che questa conformità non determini in automatico il fatto che si produca l’end of waste se non sono rispettate le condizioni previste a tal fine dal Codice ambientale (articolo 184-ter, comma 1). Il produttore del materiale end of waste deve fornire tutte le informazioni che consentano al soggetto, che deve rilasciare l’atto autorizzativo, di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, questo materiale debba rispettare «specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità regolamento Reach, ove applicabili». © RIPRODUZIONE RISERVATA
| LA DEFINIZIONE | I criteri L’articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) spiega cosa si intende per end of waste: un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri specifici da elaborare in base alle seguenti condizioni: a) la sostanza (o l’oggetto) è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza; c) la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’uso della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. |






