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Responsabilità di custodia estese per il sito di rifiuti abbandonato

Nella liquidazione del danno cagionato da cosa in custodia il giudice deve analizzare e verificare concretamente quale sia stata la condotta da parte del danneggiato in qualità di custode. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con un’ordinanza dello scorso gennaio. A illustrarcela e spiegarcela è Mirko Martini.

di Mirko Martini

Nella liquidazione del danno per danno cagionato da cosa in custodia il giudice deve analizzare e verificare concretamente quale sia stata la condotta da parte del danneggiato in qualità di custode. Infatti, ai fini probatori è essenziale comprendere sia la condotta dolosa o colposa da parte del danneggiante, ma ai fini concorsuali anche quella tenuta dal soggetto custode del bene. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 gennaio 2025, n. 1404.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la valutazione dei danni cagionati da cose in custodia ed il loro nesso con il danneggiato ed il danneggiante.

Danno da cosa in custodia – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 del Codice civile ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Dalla lettura della norma in questione emerge subito la necessità di comprendere chi sia il custode come viene individuato dalla normativa vigente ai fini di una possibile responsabilità.
Il custode ai sensi del Codice civile è la persona che ha il pieno potere e totale controllo sulla cosa e questo tipo di potere può essere sia di fatto sia di diritto.

Per il nostro caso esaminato, pertanto, il termine di custodia ha un significato estensivo e comprensivo di colui che incarna sia il proprietario, sia l’utente e sia pure il terzo che non abbia alcuna tipo di utilità dall’utilizzo della cosa stessa.

Tuttavia, la stessa norma chiarisce un ulteriore punto fondamentale per la comprensione di una responsabilità per cosa in custodia ovverosia il caso fortuito e forza maggiore.

Il significato di caso fortuito è molto complesso e sin dall’origine di tale termine vi sono state innumerevoli interpretazioni e scontri sulla sua etimologia.

Ad oggi il caso fortuito si presume sia un evento che non sia previsto da un soggetto capace di intendere e che lo stesso sia dovuto a circostanza di tempo e di luogo completamente estranee ad una persona.

Il caso – Il caso oggetto della presente disamina ha una storia molto lunga e complessa e che ha le sue origini addirittura negli anni Novanta.

Infatti, negli anni Novanta l’azienda agricola Gamma aveva agito giudizialmente contro il Comune per conseguire un congruo risarcimento del danno dovuto ad un incendio di capannoni in un fondo che era stato adibito dal Comune quale sito di stoccaggio di rifiuti urbani.

Ciò che sosteneva la società agricola era il fatto che tra l’incendio propagatasi nel bosco adiacente ai capannoni fosse dipeso dallo stato di abbandono totale dei rifiuti e che gli stessi avessero causato e favorito l’incendio.

Nel giudizio di causa si costituì il Comune, il quale chiamò in causa la società Beta appaltatrice quale possibile garante del danno cagionato alla società Agricola Gamma.

Nel giudizio di merito il Tribunale competente accolse in maniera parziale il ricorso da parte della società Agricola Gamma condannando il Comune e l’appaltatrice ad un risarcimento del danno congruo nei confronti della società Agricola Gamma.

Alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, il convenuto ha deciso di impugnarla innanzi alla Corte d’Appello territorialmente compente, sostenendo in primo luogo che non vi fosse un’effettiva diretta responsabilità ascrivibile al Comune e che anche l’appaltatrice comparsa incidentalmente sostenne ugualmente che la stessa non poteva essere ritenuta responsabile dell’incendio verificatosi vicino ai capannoni.

La Corte d’Appello territorialmente competente, alla luce delle varie tesi difensive, confermò innanzitutto la giurisdizione del giudice di primo grado, ma rigettò il fatto che l’appaltatrice aveva dolosamente causato l’incendio in quanto si era fermato il nesso di causa tra evento e danno.

Gli attori, alla luce della sentenza emessa dalla Corte d’Appello territorialmente competente decisero di ricorrere in cassazione lamentando il mancato rispetto del principio di diritto della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 del Codice civile.

La cassazione con la prima decisione a sezione unite rigettò i ricorsi sia del Comune che dell’appaltatrice sostenendo il fatto che il principio di diritto secondo il quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito fosse stato pienamente rispettato cosi come richiesto dall’articolo 2051 del Codice civile.

Ad oggi ritroviamo la cassazione che all’esito di una causa iniziata negli anni Novanta deve ritornare al giudice del rinvio in quanto la nozione e la percezione della responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile non era stata risolta.

Infatti, la cassazione una prima volta ha confermato che non è possibile che il solo fatto doloso del terzo integri il caso fortuito ma vi è la necessità che siano presenti ulteriori cause che concorrono tra di loro.

Su questo punto ritorna la cassazione nel 2025 dando un ulteriore spunto ed orientamento sul tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia

La decisione – La Corte di cassazione, con la citata ordinanza 21 gennaio 2025, n. 1404 ha stabilito che nel caso di danno cagionato dalle cose che si ha in custodia devono essere presi in considerazione diversi fattori.

Innanzitutto, deve essere analizzata concretamente e fattualmente la corresponsabilità sia da parte del danneggiante che del danneggiato.

Infatti, gli ermellini sostengono che nel nostro ordinamento giuridico come confermato da sentenze della cassazione recente la responsabilità da parte del custode ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 del Codice civile scaturisce non solo quando questo dipenda dalla cosa in sé ma anche quando vi sia un’azione umana che faccia scaturire o innescare tutta una serie di azioni o processi lesivi della cosa in sé stessa.

Pertanto, è chiaro che, il giudice competente qualora debba effettuare una valutazione ex ante della responsabilità in caso di danno cagionato da cose in custodia debba prendere in considerazione e verificare il nesso di causa tra danno ed azioni sia da parte del danneggiato che del danneggiante.