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Le difformità facilmente riscontrabili tra i rifiuti dichiarati e quelli effettivamente trasportati impongono al trasportatore di non effettuare il trasporto

Luigi Imperato illustra e commenta una sentenza della Cassazione penale del 22 gennaio 2025, che affronta la problematica, non sempre di facile soluzione, della responsabilità penale del trasportatore quando il trasporto non è ritenuto a norma.

di Luigi Imperato

Il caso

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 24 giugno 2024 aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dall’indagato avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., concernente tre autocarri, in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, di cui agliartt. 110 c.p. e 259 del D.Lgs. n. 152/2006[1].

Avverso detto provvedimento, l’indagato per il tramite del proprio difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo in primis il vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, ritenuta meramente apparente, in quanto non erano stati adeguatamente considerati dai Giudici della cautela la dichiarazione di non pericolosità dei rifiuti e il rapporto di prova del centro analisi, ricordando altresì che l’art. 193 del Testo Unico Ambientale prevede che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti, né per l’eventuale difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

In secundis, veniva eccepito il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 321 c.p. e 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, atteso che i rifiuti per essere trasportati non richiedono necessariamente il certificato analitico, allorquando c’è il formulario di identificazione degli stessi o in alternativa la copia cartacea della scheda Sistri, con la conseguenza che i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi non incorrono in responsabilità nell’ipotesi di difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore e risultante dal formulario di identificazione o nella scheda Sistri, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

La nota

La decisione dei Giudici della Cassazione penale, sez. III, con sentenza del 22 gennaio 2025, n. 2602 risulta di particolare interesse perché affronta la problematica, invero non sempre di facile soluzione, attinente all’esatta individuazione delle condizioni, in presenza delle quali il trasporto di rifiuti ritenuto non a norma faccia sorgere una responsabilità penale anche nei confronti del trasportatore.

Orbene, la Suprema Corte afferma il principio in forza del quale in questi casi ogni qualvolta sussiste una difformità che può essere agevolmente riscontrata in base alla comune diligenza, tra i rifiuti dichiarati e quelli trasportati, il trasportatore non deve effettuare il trasporto[2].

Consequenzialmente, nel caso di specie, in applicazione di tale criterio ermeneutico, la Suprema Corte ritenendo corretta e satisfattiva la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame evidenzia come l’esame dei rifiuti materialmente trasportati dagli automezzi, faceva emergere una evidente discrasia fra quella dei rifiuti dichiarati, vale a dire plastica e gomma sotto la specie di polipropilene polietilene, e quella dei rifiuti effettivamente presenti sui veicoli, costituti invece da poliuretano espanso, polistirolo, PVC, elastomeri termoplastici, legno, residui tessili, vetro vetroresina, materiale metallico ed altro materiale.

Senza considerare, proseguono i Giudici di legittimità, che nell’ipotesi accertata di miscela di polimeri, si applica la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva e non quella semplificata di cui all’allegato VII del regolamento CE 1013 del 2006; per di più, in presenza di chiare contaminazioni che impediscono l’attribuzione di uno dei codici previsti per i rifiuti plastici.

Le medesime argomentazioni, vengono poi utilizzate dalla Corte di Cassazione anche per rigettare il secondo motivo di doglianza, in base al quale la condotta contestata andava sussunta nell’alveo dell’art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui: “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.

Secondo i Giudici di legittimità, al di là della effettiva applicabilità ratione temporis della predetta disposizione al caso di specie, il suo richiamo non risulta corretto in quanto l’art. 260-bis del Codice dell’ambiente attiene al trasporto con documentazione falsa o senza documentazione e non alle difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, quale presupposto per la sussistenza di indizi di reato; difformità che invece nel caso in esame sono risultate assolutamente palesi, considerato che i risultati trasportati consistevano in un coacervo di materiali eterogenei, in gran parte non corrispondenti rispetto a quanto dichiarato.

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[1] 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
[2] Art. 193, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006: Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.