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L’autorizzazione unica di un impianto non può prescindere dalla regolarità urbanistica del sito

Massimo Frontera illustra e commenta i contenuti di un’importante sentenza emessa lo scorso dicembre dal Tar della Campania. Tutto è cominciato quando un imprenditore ha chiesto alla Regione Campania il rilascio di un provvedimento autorizzatorio per realizzare un impianto di recupero di rifiuti inerti su un terreno di sua proprietà...

di Massimo Frontera

Un operatore economico ha chiesto alla regione Campania il rilascio di un Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per realizzare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti da costruzione) su un terreno di sua proprietà. La regione ha archiviato l’istanza perché ha riscontrato che il progetto per il quale è stato richiesto il rilascio del Paur e della Via «comprende opere già esistenti, costituenti il presupposto del progetto presentato (stato attuale dei luoghi), che risultano prive del necessario permesso di costruire (requisito di legittimità urbanistica)». Secondo la Regione «tale circostanza vizia insanabilmente le valutazioni ambientali effettuate nel Sia e nello Studio di Incidenza, in quanto le predette opere, prive del prescritto titolo edilizio, sono state considerate come “già realizzate”, e quindi non valutate come da realizzarsi; è inoltre escluso che possa essere avanzata una istanza di Paur-Via per un progetto il cui presupposto (stato attuale dei luoghi) comprende opere per le quali non è stato rilasciato il prescritto titolo edilizio e che quindi devono essere considerate come “inesistenti”».

L’interessato ha impugnato al Tar l’atto di archiviazione della Regione sostenendo che le irregolarità urbanistiche riscontrate nel sito non riguardavano l’impianto e che le costruzioni irregolari erano state oggetto di una richiesta di condono. In altre parole, l’impianto da autorizzare non avrebbe niente a che fare con i fabbricati presenti nel sito. I giudici del Tar hanno respinto in radice la tesi.

Dopo aver ricordato che la procedura del Paur rappresenta una alternativa alla procedura di Via regionale, i giudici sottolineano che il Provvedimento costituisce «un qualcosa di diverso e un ”di più“ rispetto al provvedimento di valutazione degli impatti ambientali di cui 6 all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, posto che, a differenza di quest’ultimo, che ha natura ed effetti solo preliminari deve sempre essere integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti». In particolare, il Paur, oltre alla Via, comprende «tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto» come l’autorizzazione integrata ambientale, l’autorizzazione sugli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione culturale, l’autorizzazione sul vincolo idrogeologico, l’autorizzazione antisismica prevista dal Testo unico edilizia. «Il ricorso alla procedura semplificata – precisano i giudici della Quinta Sezione del Tar Campania – non esclude che l’Amministrazione sia tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti con particolare riferimento, per quanto qui rileva, al ”possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti” e al “d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili”».

Ebbene – si legge nella sentenza n.5157/2024 del 17 dicembre scorso – «il riferimento ai requisiti soggettivi e soprattutto ai requisiti dello “stabilimento” non può non implicare una valutazione della sussistenza di tutte le condizioni tecniche e di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione peraltro già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della Pa (non si vede, infatti, come si possa ritenere legittima l’autorizzazione di un sito di rifiuti da realizzare su immobili non in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio)». Anche se il Testo unico sull’Ambiente prevede solo che le attività di recupero dei rifiuti (articolo 216) «possano essere intraprese a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche che riguardano la protezione dell’ambiente e non i profili urbanistici ed edilizi degli impianti (…) ciò non significa che la sussistenza del permesso di costruire non occorra ai fini del legittimo insediamento dell’impianto, non potendo essere sostituito dal provvedimento autorizzativo ambientale».

Conclusione: «l’insediamento e lo svolgimento di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi non possono prescindere della compatibilità urbanistico-edilizia, costituendo essa un evidente presupposto affinché l’attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire, ravvisandosi una stretta interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico e commerciali, con conseguente impossibilità di rilasciare l’autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio».