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RENTRI e tracciabilità dei rifiuti, meccanismo delle sanzioni previste

Le sanzioni introdotte dal RENTRI per la mancata tracciabilità elettronica dei rifiuti non sostituiscono quelle già previste dall'art. 258, D.Lgs. 152/2006, per MUD, registro di carico e scarico e formulario di trasporto. I due regimi si affiancano. Con il formulario digitale (XFir) in arrivo al 15 settembre 2026, il sistema si avvia verso un doppio binario transitorio. Leggi l'approfondimento di Paola Ficco.

di Paola Ficco

Domanda: Il Rentri introduce nuove sanzioni sulla tracciabilità, che appaiono più lievi di quelle previste dal Dlgs 152/2006. Si può quindi ritenere che abbiano sostituito le sanzioni già previste per il registro e per gli altri documenti di tracciabilità?

La risposta al quesito è negativa. Infatti, non rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sul Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) comporta sanzioni nuove e specifiche che variano in ragione della gravità della violazione e della tipologia dei rifiuti gestiti.

Tali sanzioni sono previste dall’articolo 258, comma 10, Dlgs 152/2006 ma non hanno certamente sostituito le sanzioni previste dagli altri commi del medesimo articolo 258 per il Mud (comma 1), il registro di carico e scarico (commi 2 e 2-bis), il formulario per il trasporto (comma 4), cioè di quei documenti che costituiscono ancora il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

La digitalizzazione

Per i soggetti obbligati, il Mud non è più cartaceo da qualche tempo ma non è stato ancora digitalizzato dalla tenuta del Rentri (è previsto dal 2027). Il registro di carico e scarico, invece, può essere tenuto solo tramite Rentri mentre il formulario per il trasporto (cd. XFir) si avvia verso la quasi generalizzata tenuta digitale dal prossimo 15 settembre.

La domanda però ha una sua legittimità, poiché il Rentri è, in definitiva, un modo nuovo e diverso di tenere il registro di carico e scarico e il formulario per il trasporto dei quali ne cambia la forma ma non la sostanza. Tuttavia, le condotte previste come illecite dal Dlgs 152/2006 per il Rentri e per gli altri documenti sono diverse.

I nuovi adempimenti

Infatti, gli operatori devono assolvere un duplice adempimento: annotare i dati nel registro cronologico di carico e scarico e nei formulari per il trasporto in omaggio alle regole di cui agli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006; trasmettere le corrispondenti informazioni al Rentri, rispettando tempi e modi previsti per l’invio dei dati.

La disciplina gestionale relativa al Rentri (Dm 59/2023 e successivi decreti direttoriali di attuazione), infatti, non modifica quella sostanziale sulla tracciabilità che risiede negli articoli 190 (registro) 193 (formulario) del Dlgs 152/2006. Ad esempio, rispetto al pregresso, nulla è stato ovviamente modificato dalla disciplina attuativa (né avrebbe potuto) in ordine ai soggetti obbligati ed esonerati dal registro e dal formulario.

Le nuove sanzioni

In ordine agli illeciti relativi al Rentri, il comma 10 dell’articolo 258, Dgs 152/2006, ha introdotto le seguenti previsioni sanzionatorie:
1) per l’omessa o irregolare iscrizione al Rentri è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.000 per rifiuti non pericolosi che aumenta da euro 1.000 a 3.000 per rifiuti pericolosi;
2) a decorrere dal 15 settembre 2026 per l’omessa o incompleta trasmissione dei dati informativi è prevista la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da euro 1.000 a euro 3.000 per i rifiuti pericolosi.

Analoga previsione sanzionatoria colpisce il ritardo nella iscrizione, ma è già in vigore.

Tuttavia, il comma 11 di tale articolo 258, Dlgs 152/2006 stabilisce che la sanzione è ridotta a 1/3 per l’iscrizione al Rentri entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto e che «la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste» dal Dm 59/2023 e dalle procedure operative non è soggetta a tali sanzioni.

Dunque, poiché all’annotazione dei dati si aggiunge la comunicazione al Rentri, il sistema sanzionatorio della tracciabilità dei rifiuti è ora più intenso poiché incrementato con le sanzioni previste per le nuove violazioni amministrative relative all’iscrizione e alla trasmissione dei dati al Rentri.