RAEE, le condizioni per l’esclusione dei prototipi
Non tutti i prototipi di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono esclusi dagli obblighi RAEE. Il MASE, con l'interpello n. 111059 del 25 maggio 2026, ha chiarito che l'esclusione prevista dall'art. 3, comma 2, lett. f), D.Lgs. 49/2014 richiede una valutazione specifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell'apparecchiatura e delle modalità di utilizzo. Leggi l'analisi di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Non tutti i prototipi di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono escluse dagli obblighi in materia di gestione dei rifiuti a fine vita, essendo necessaria una valutazione specifica delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatura nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa da parte del produttore e in considerazione della natura dell’utilizzatore finale.
Interpello MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il riscontro all’interpello ambientale, 25 maggio 2026, n. 111059, rispondendo a un quesito posto dalla Provincia di Lecco, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi in capo alle imprese che importano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in particolare, a quelli a cui è soggetto un importatore di AEE, acquistate non a scopo di commercializzazione, distribuzione o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno come «prototipo» per la valutazione della qualità del prodotto.
Rifiuti esclusi
Ricostruendo il quadro normativo europeo e nazionali applicabile, il Ministero ricorda che l’articolo 3, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 49 del 2014, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), esclude espressamente dal campo di applicazione le apparecchiature appositamente concepite e progettate a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese, sottolineando come l’esclusione non si estenda alle apparecchiature che possono essere utilizzate anche in applicazioni commerciali, né a quelle progettate e immesse sul mercato per testare, validare o monitorare apparecchiature di ricerca e sviluppo o prototipi, comprendendo invece i prodotti non finiti quali prototipi o campioni o test di AEE, in quanto ancora parte del processo di sviluppo e pre-produzione e non commercializzati.
Rifiuti e batterie
A conferma, il riscontro richiama il parere emesso dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di batterie, per il quale l’esclusione può trovare applicazione nei soli casi in cui le apparecchiature siano prodotte sulla base di specifiche richieste e non siano apparecchiature standard messe a disposizione sul mercato, laddove invece le apparecchiature, anche se destinate a finalità di ricerca e sviluppo, risultino presenti in cataloghi commerciali o siano configurabili come prodotti di serie, devono ritenersi incluse nel campo di applicazione del Dlgs n. 49 del 2014, con i relativi obblighi su produttori e importatori.
Immissione sul mercato
A tal proposito, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE ha ritenuto opportuno chiarire la nozione di immissione sul mercato, che la normativa di recepimento nazionale definisce come la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell’ambito di un’attività professionale, ovvero la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, sottolineando come ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti regola la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione, definendo la messa a disposizione sul mercato come «qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito».
Più esplicitamente, la Comunicazione della Commissione 2022/C – 247/01, cd «La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022», il concetto di immissione sul mercato non si concretizza nel caso di un prodotto trasferito per la prova o la convalida di unità pre-produzione considerate ancora in fase di fabbricazione, specificando che quando l’apparecchiatura importata non rientri in tale casistica, è necessario verificare se, pur ricadendo nel campo di applicazione del Dlgs n. 49 del 2014, sia possibile configurare ina ipotesi di immissione sul mercato.
Produttore e utilizzatore
Sempre per il corretto inquadramento degli obblighi imposti dalla normativa vigente, il MASE ha ribadito il concetto di produttore, quale persona fisica o giuridica che appone il proprio nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, ovvero rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori, nonché quella stabilita nel territorio nazionale che immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato Membro UE, oppure che vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Così inquadrato, la normativa impone al produttore stabilito in un altro Stato dell’Unione l’obbligo di designare, a livello nazionale, un rappresentante autorizzato responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore e al produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza e non ha sede nel territorio italiano, l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE di cui all’articolo 29 del Dlgs. n. 49 del 2014 direttamente o tramite il rappresentante autorizzato.
Utilizzatore finale
La distinzione si rileva decisiva, anche per stabilire gli obblighi e adempimenti, laddove la stessa Guida Blu della Commissione sull’attuazione della normativa UE sui prodotti precisa che per utilizzatore finale si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali.
Prototipi esclusi
Correttamente ricostruito e interpretato il quadro normativo applicabile, il MASE ritiene quindi che l’esclusione dal campo di applicazione del Dlgs n. 49 del 2014 per un’Apparecchiature Elettrica ed Elettronica acquistata non a scopo di commercializzazione, distribuzione o immissione sul mercato, bensì a scopo di utilizzo interno quale prototipo per la valutazione della qualità del prodotto, sia applicabile solo laddove si verifichino le condizioni definite dalla normativa RAEE, anche secondo quanto indicato dalle disposizioni specifiche, comprese quelle relative all’immissione sul mercato, ritenendo che la deroga non può trovare applicazione in ogni caso, essendo necessaria una valutazione specifica, caso per caso, delle caratteristiche tecniche, funzionali e commerciali dell’apparecchiatura nonché delle modalità di importazione, utilizzo, custodia e successiva gestione della stessa.
Obblighi di gestione
Solo all’esito della valutazione, laddove non dovesse essere riscontrata la sussistenza di tutte le condizioni normative evidenziate e il bene acquistato dovesse essere considerato un’AEE a tutti gli effetti, rientrando nel campo di applicazione del Dlgs n. 49 del 2014, il soggetto qualificabile come produttore sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per la gestione a fine vita, anche mediante la nomina di un rappresentante autorizzato, sempre fermo restando che qualora l’importatore assuma la qualifica di produttore, sarà anche tenuto, tra i vari obblighi, anche al rispetto degli obbligo informazioni a favore dei consumatori nelle istruzioni d’uso, come disposto dall’articolo 26, comma 1, lettere da a) ad e), del Dlgs n. 49 del 2014, come il divieto di smaltimento come rifiuti urbani misti, i sistemi di ritiro e di raccolta, gli effetti sull’ambiente e la salute, pena la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo articolo 38, comma 2, lettera c), da 2.000 a 5.000 euro.






