Rifiuti abbandonati su suolo pubblico: qualificazione e trasporto
L'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico, attribuendo al Sindaco il potere di ordinarne la rimozione. Ma come si qualificano questi rifiuti e chi può legittimamente trasportarli? Un nodo operativo che riguarda Comuni, imprese di pulizia e operatori di igiene urbana. Leggi l'analisi di Leonardo Salvemini.
di Leonardo Salvemini
La disciplina dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico si colloca all’interno del sistema normativo delineato dal D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che, all’art. 192, sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, prevedendo che chiunque violi tale precetto sia tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi.
La norma individua nel soggetto responsabile dell’abbandono il principale destinatario degli obblighi di ripristino ambientale e attribuisce al Sindaco il potere di disporre, mediante ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti, con possibilità di esecuzione in danno in caso di inottemperanza. Essa prevede, inoltre, una responsabilità solidale del proprietario dell’area o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sulla stessa, la quale tuttavia non assume carattere oggettivo, ma presuppone l’accertamento di un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa.
Orbene, tale disposizione si colloca all’interno di un quadro normativo più ampio, il quale – dopo aver previsto, all’art. 184 del D.lgs. 152/2006, una classificazione dei rifiuti, sia secondo l’origine, distinguendo tra urbani e speciali, sia secondo le caratteristiche di pericolosità, distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi – chiarisce, all’art. 183, comma 1, lettera b-ter del medesimo decreto, che rientrano tra i rifiuti urbani anche i rifiuti “di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico”. Rifiuti la cui gestione è poi rimessa, in forza del successivo art. 198 del D.lgs. 152/2006, al servizio pubblico di raccolta, salva la responsabilità dell’autore della condotta ovvero gli oneri di manutenzione, gestione e pulizia gravanti sull’ente proprietario della strada.
Ne deriva che qualora i rifiuti abbandonati vengano rinvenuti su strade o altre aree pubbliche e non sia possibile individuare immediatamente il responsabile dell’abbandono, la loro rimozione sia da considerarsi rientrante nell’ambito del servizio pubblico comunale. La qualificazione come “urbani”, tuttavia, è ai soli fini della loro raccolta e rimozione, senza che possa incidere sulla loro natura sostanziale.
Sul punto si è recentemente espresso anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Albo nazionale gestori ambientali, con la Circolare n. 3 del 21 maggio 2026, la quale, dopo aver ricordato come la normativa assegni ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti, si è interrogata sulla qualificazione degli stessi e su loro trasporto.
In particolare, l’Albo ha chiarito:
- in merito al primo aspetto, che, salvo eccezioni [rifiuti combusti, rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, rifiuti che presentano elementi “sospetti” (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento) ovvero rifiuti “non classificabili a vista” (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio)],
è possibile procedere alla “classificazione a vista” dei rifiuti in parola, purché identificabili come “omogenei” e per i quali, quindi, possa essere consapevolmente assegnato un codice EER;
- in merito al secondo aspetto, che, nei casi sopra descritti,
è possibile, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta al rifiuto il codice EER pertinente. Da un lato, infatti, i mezzi iscritti alle predette categorie, si precisa nella circolare in esame, consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, dall’altro, la possibilità di identificazione del rifiuto con attribuzione del relativo codice EER, consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero e smaltimento più idonea.
Ne derivano importanti chiarimenti e precisazioni per tutti gli operatori del settore.






