Prime riflessioni sulla bozza del decreto legislativo per il recepimento in Italia della CSRD
L’Italia si prepara a recepire la direttiva europea 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive). Patrizia Riva illustra e commenta la proposta avanzata dal Consiglio dei Ministri, sottolineando elementi di novità e chiaroscuri.
Premessa
L’Unione europea, negli ultimi anni, ha avviato una serie di riforme con l’obiettivo di raggiungere una posizione di vantaggio nell’ambito della transizione sostenibile rispetto al resto del mondo e di creare un sistema economico-finanziario sempre più sostenibile, volto a rendere le imprese consapevoli e responsabili del proprio impatto sul pianeta. Nell’ambito del Green Deal Europeo si colloca l’approvazione e la pubblicazione, avvenuta il 16 dicembre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale UE, della Direttiva n. 2022/2464 riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive)[1]. La CSRD va così a modificare la Direttiva 2013/34/UE, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per alcune tipologie di imprese.
Gli Stati membri hanno l’obbligo di recepire la Direttiva entro 18 mesi a partire dalla sua pubblicazione e, quindi, entro, il 6 luglio 2024.
A tal fine, il 16 febbraio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la bozza di Decreto Legislativo per il recepimento in Italia della CSRD che è stata oggetto di consultazione pubblica fino al 18 marzo u.s.. Attualmente sono diversi gli aspetti dello schema in bozza del Decreto italiano che richiedono di essere approfonditi e, conseguentemente, chiariti, tra cui quelli riguardanti l’ambito di applicabilità della normativa, le Autorità di Vigilanza per le imprese di grandi dimensioni non quotate, il soggetto che dovrà attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, la possibilità, al momento non prevista, di rispondere su base volontaria alle disposizioni del Decreto., ecc..
Questi sono alcuni degli aspetti che andremo a trattare nel presente articolo con l’intento di mettere in luce le questioni che sono attualmente ancora aperte, in relazione alle quali i soggetti che si troveranno a dover rispondere nel breve periodo ai dettami della nuova normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità si aspettano una risposta nel testo definitivo del Decreto di recepimento italiano.
Corporate Sustainability Reporting Directive: principali elementi di novità
Lo scopo della CSRD è quello di favorire la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse. In particolare, la CSRD mira a garantire l’accesso da parte di investitori e stakeholders ad un’informativa sulla sostenibilità maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.
I principali elementi di novità introdotti dalla CSRD riguardano i seguenti ambiti:
- Collocazione dell’informativa di sostenibilità: le imprese dovranno includere l’informativa di sostenibilità all’interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante, al fine di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non;
- Adozione di un unico standard di rendicontazione: per garantire una maggiore comparabilità tra le disclosure, le imprese saranno tenute ad adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (European Sustainability Reporting Standard), rilasciato dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)[2];
- Attenzione maggiore alle strategie di sostenibilità e a come queste influenzino il modello di business. Le imprese dovranno impegnarsi nell’integrare gli obiettivi ESG all’interno della propria Sarà, pertanto, opportuno inserire informazioni necessarie a comprendere come le iniziative di sostenibilità influiscano sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico finanziaria nonché sulla struttura del modello di business. La Direttiva richiede maggior focalizzazione delle informative su strategia, obiettivi e target di sostenibilità, valutazioni di impatto e descrizione dei rischi ESG rilevanti;
- Governance di sostenibilità: per poter definire le strategie di sostenibilità e monitorare gli obiettivi ESG, le imprese saranno chiamate a fare disclosure in relazione al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in merito alle questioni di sostenibilità, specificandone le competenze e le capacità. Inoltre, saranno tenute a introdurre forme di incentivazione per i membri della governance, legate al raggiungimento degli obiettivi stessi e a rendicontare i meccanismi di assegnazione in modo trasparente all’interno dell’informativa;
- Doppia materialità: integrazione di una doppia prospettiva di rilevanza nel processo di analisi di materialità. Le imprese dovranno fornire informazioni di sostenibilità sia in merito all’impatto delle proprie attività sulle persone e sull’ambiente (approccio inside-out), sia riguardo al modo in cui i fattori di sostenibilità incidono su di esse in termini di sviluppo e performance (approccio outside-in);
- Integrazione degli aspetti ESG lungo la Value Chain: le imprese, nel rendicontare l’informativa di sostenibilità, dovranno considerare non soltanto il perimetro di riferimento del bilancio ma includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di due diligence (come indicato anche nella nuova direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence[3]) e dell’analisi di materialità;
- Obbligo di Assurance: la rendicontazione di sostenibilità inclusa all’interno della Relazione sulla Gestione dovrà essere sottoposta ad un’attività di “limited assurance”, nella prospettiva di raggiungere in futuro la cosiddetta “reasonable assurance” (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario);
- Informativa di sostenibilità digitalizzata: al fine di aumentare la diffusione delle informative di sostenibilità, le imprese saranno obbligate a rendere digitale l’informazione presente nei relativi report, utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura Questo implicherà l’impiego di “tags” (etichette digitali) per la rendicontazione ESG;
- Tassonomia Europea: secondo quanto richiesto dal Regolamento UE 2020/852, a partire dal 1 gennaio 2023, le organizzazioni soggette all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario devono rendicontare anche le informazioni relative alle attività economiche allineate e non alla Tassonomia Europea (cd. Taxonomy alignment). Di conseguenza, le imprese che ricadranno nell’ambito di applicabilità della CSRD dovranno rendicontare necessariamente anche tali informazioni, oggi richieste soltanto in Italia ai soggetti obbligati a rispondere alle disposizioni del Lgs 254/2016. La Tassonomia, ossia il sistema unificato di classificazione delle attività economiche sostenibili in Europa, ha lo scopo di favorire gli investimenti aventi obiettivi ambientali e sociali. La Tassonomia, attualmente, definisce sei obiettivi ambientali, che sono coerenti con i requisiti minimi di rendicontazione in ambito ambientale previsti dalla CSRD; in dettaglio:
- Mitigazione del cambiamento climatico.
- Adattamento al cambiamento climatico.
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.
- Transizione verso un’economia circolare.
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento.
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Contenuti e chiaroscuri: la bozza del decreto di recepimento in Italia
Il 16 febbraio 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibile per la consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo schema del Decreto[4] che recepisce in Italia la CSRD, elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine di recepire. La versione definitiva del documento dovrà essere pubblicata entro il 6 luglio 2024.
La bozza del Decreto delinea l’ambito di applicazione delle imprese coinvolte e stabilisce chiare tempistiche di entrata in vigore a seconda della tipologia.
Le imprese dovranno rendicontare le performance ambientali, sociali e di governance (ESG), i rischi, le politiche e gli obiettivi, estendendoli anche alla propria catena del valore.
La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa nella Relazione sulla Gestione, redatta secondo gli standard ESRS e pubblicata secondo le tempistiche e modalità previste per i documenti finanziari dell’impresa. Per garantire l’accuratezza e la credibilità delle informazioni riportate, è prevista l’assurance obbligatoria del documento, fin dal primo anno di pubblicazione. Questo processo aumenterà la trasparenza e la fiducia nella rendicontazione di sostenibilità. Le imprese dovranno far attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità da un revisore legale o una società di revisione, secondo un processo che acquisisca un livello di sicurezza limitata, evolvendo verso un livello di sicurezza ragionevole.
La bozza affronta anche l’aspetto della vigilanza e dell’applicazione delle norme. Essa delinea i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e stabilisce sanzioni per la mancata conformità, sottolineando l’importanza dell’aderenza ai nuovi requisiti.
Un altro aspetto affrontato è la responsabilità degli organi di governo e degli organi di controllo societario estesa agli ambiti di sostenibilità. Questi organi saranno chiamati a supervisionare attivamente il processo di predisposizione della rendicontazione di sostenibilità e a garantire il rispetto dei requisiti del Decreto.
In generale, il recepimento della CSRD rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il ruolo delle imprese nel perseguire obiettivi di sostenibilità e nel contribuire positivamente al benessere sociale, ambientale ed economico. Nello schema del Decreto, si intravvedono, tuttavia, alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, riflessione e/o affinamento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito riportati.
- Criteri dimensionali delle imprese: i criteri dimensionali riportati nell’articolo 1 per le imprese di grandi dimensioni non risultano, nello schema del Decreto, aggiornati rispetto alla modifica introdotta dalla Direttiva delegata (ue) 2023/2775 della commissione del 17 ottobre Per garantire maggior coerenza rispetto agli ultimi aggiornamenti della normativa e chiarezza rispetto ai soggetti che ricadranno nell’ambito di applicabilità del Decreto, sarebbe opportuno valutare l’opportunità di esplicitare i parametri di riferimento più aggiornati.
- Ambito di applicazione: nell’articolo 2 dello schema del Decreto, relativo all’ambito di applicazione dello stesso, non sembrano essere al momento ricompresi anche altri soggetti, tra cui, a titolo esemplificativo, Società Cooperative, Consortili, Consorzi, Fondi (es. pensione, sanitari, etc.), Veicoli di cartolarizzazione, società “in house” di enti pubblici, università, associazioni, comitati, ecc.. Sarebbe, pertanto, opportuno valutare l’opportunità di includerli nell’ambito di applicazione oppure, in alternativa, esplicitare chiaramente i soggetti che non risultano obbligati al rispetto delle disposizioni della CSRD e, conseguentemente, del suo Decreto di recepimento. In generale, anche se i soggetti sopra indicati non dovessero ricadere nell’ambito di applicazione della normativa, è probabile che molti di essi decidano di avviare ugualmente un percorso di avvicinamento alla stessa per essere in linea rispetto al mercato di riferimento. In caso contrario, i relativi documenti di sostenibilità non sarebbero in linea e, conseguentemente, confrontabili con quanto predisposto dal numero elevato di soggetti obbligati.
- Ruoli e responsabilità: gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente alla rendicontazione individuale e a quella consolidata di sostenibilità, richiedono che la società preveda modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discuta con essi le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità. Tuttavia, all’interno degli stessi, non risultano chiaramente definiti i seguenti aspetti: chi all’interno dell’impresa possa essere designato a “rappresentante dei lavoratori”, cosa si intende per “livello appropriato”, con quale modalità e da chi venga designata tale figura, quale sia il coinvolgimento atteso dei rappresentanti dei lavoratori nel processo di rendicontazione e quali siano le attività che ci si aspetta vengano svolte dai rappresentanti dei lavoratori per “ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità”. Anche in questo caso, bisognerebbe valutare la possibilità, di esplicitare tali aspetti nel Decreto sia per una maggiore chiarezza sia per consentire ai soggetti obbligati di prepararsi adeguatamente, stabilendo correttamente i ruoli e le responsabilità attribuiti ai rappresentanti dei lavoratori nonché stabilendo i relativi flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel processo.
- Rendicontazione volontaria: all’interno dello schema del Decreto, non sembrano essere contemplati i casi di rendicontazione volontaria, casi, invece, chiaramente definiti e disciplinati nel Lgs 254/2016. Questo aspetto si ricollega in parte al punto sopra indicato per l’ambito di applicazione in quanto qualunque impresa intenda, in maniera volontaria, rendicontare le proprie performance di sostenibilità secondo quanto previsto dalla CSRD e dal relativo Decreto di recepimento, dovrà farlo senza conoscere gli eventuali obblighi a cui si espone. Nel caso, infatti, del D.Lgs 254/2016, chi predispone la DNF su base volontaria, deve necessariamente soddisfare i diversi requisiti previsti dallo stesso (elementi minimi di disclosure, obbligo di assurance, ecc.). Per questo motivo, anche nell’ottica di incentivare sempre più imprese a contribuire a un’economia sostenibile, bisognerebbe valutare l’opportunità di integrare il testo del Decreto, prevedendo la possibilità anche per i soggetti non obbligati di effettuare una disclosure volontaria e secondo quali modalità.
- Autorità di vigilanza: visto il ruolo della Consob definito nello schema di Decreto in relazione alla vigilanza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, sarebbe opportuno chiarire se la stessa si occuperà solo delle società quotate o anche delle società non quotate. Nel caso in cui la Consob si occupi solo delle quotate, andrebbe esplicitato nel Decreto di recepimento italiano se le società non quotate saranno soggette o meno ad ulteriori forme di vigilanza e in caso positivo indicare le istituzioni preposte.
- Sanzioni penali e soggetti preposti alle verifiche: per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, lo schema del Decreto prevede che le violazioni siano punite con la sanzione penale della reclusione prevista dalle norme sulle false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 c.c.) e con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese (art. 2630 c.). Tuttavia, non risultano al momento chiaramente esplicitati i seguenti aspetti: i soggetti a cui si applica il sistema sanzionatorio (società quotate e società non quotate), il soggetto a cui è attribuito il potere sanzionatorio (ad esempio, la Consob o altra Autorità di vigilanza), le tipologie diverse di sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione (es. sanzioni in caso di omissione di informazioni rilevanti oppure sanzioni in caso di rendicontazioni di sostenibilità non conformi, ) né le modalità con cui le autorità incaricate andranno ad effettuare le verifiche. Potrebbe, pertanto, essere utile prevedere un regime sanzionatorio proporzionato che tenga conto da un lato dell’ampliamento degli obblighi di rendicontazione e dall’altro lato della dimensione dell’impresa nonchè della complessità delle informazioni richieste.
- Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità per i soggetti emittenti: l’art. 4 della Direttiva Transparency (direttiva 2004/109), prevede, per i soggetti emittenti quotati, che la relazione finanziaria annuale contenga anche un’attestazione delle persone responsabili presso l’emittente sulla conformità del bilancio e della relazione di gestione alle regole di riferimento. Nel nostro ordinamento, il suddetto articolo è stato recepito imponendo un obbligo di attestazione in capo agli organi amministrativi delegati e al dirigente preposto ai documenti contabili. Tale disposizione è stata integrata dalla CSRD richiedendo che le persone responsabili presso l’emittente attestino anche che la relazione di gestione è redatta in conformità con i principi di rendicontazione di sostenibilità e con le regole sulla Tassonomia Europea. Lo schema di Decreto di recepimento della CSRD, così come riportato all’interno dell’articolo 12, amplia l’obbligo di attestazione già previsto in capo all’organo amministrativo delegato e al dirigente preposto ai documenti contabili introducendo anche la responsabilità di attestare che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione di sostenibilità di riferimento. Nella stesura definitiva del Decreto di recepimento, si potrebbe valutare l’opportunità di lasciare maggior autonomia alle società emittenti nella scelta del soggetto incaricato di attestare la rendicontazione di sostenibilità; le stesse, dopo un’attenta valutazione, potrebbero demandare tale compito sempre all’organo amministrativo delegato e al dirigente preposto ai documenti contabili oppure, in alternativa, all’amministratore delegato e al soggetto responsabile in azienda della predisposizione e coordinamento delle procedure per la redazione della rendicontazione di sostenibilità.
Conclusioni
Il recepimento della CSRD in Italia rappresenta un momento decisivo per l’integrazione della sostenibilità nel modello di business delle imprese.
È importante che le imprese e tutti i soggetti coinvolti siano consapevoli della rilevanza e degli impatti delle disposizioni previste dalla CSRD e dal relativo Decreto di recepimento in Italia in modo tale da essere pronti a rispondere tempestivamente ai requisiti richiesti.
Indubbiamente, le nuove disposizioni influenzeranno in maniera decisiva sia la governance sia i processi aziendali che, a prescindere da quello che sarà il testo definitivo del Decreto di recepimento, dovranno essere profondamente rivisti. Le imprese, per poter stare sul mercato, dovranno pertanto strutturare e, in alcuni casi, avviare dei percorsi robusti finalizzati non solo a rispondere agli obblighi di informativa previsti in materia di rendicontazione di sostenibilità, ma anche a dimostrare in maniera concreta il contributo effettivo delle proprie scelte e azioni, consapevoli e responsabili, verso un sistema economico-finanziario sempre più sostenibile.
La CSRD, infatti, è molto più di un semplice tema di reporting. È un modo per accrescere la fiducia e dare valore.
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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464.
[2] Il 31 luglio 2023, la Commissione Europea (CE) ha adottato un Atto Delegato contenente il primo insieme di Standard Europei di Rendicontazione sulla Sostenibilità ESRS (https://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772).
[3] La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) obbligherà le imprese a svolgere attività di due diligence lungo la propria catena del valore per identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Tale direttiva è stata approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 24 aprile Il testo definitivo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio Ue a maggio prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed entrare in vigore dopo 20 giorni. Questo implica che entro giugno la direttiva sarà ufficialmente adottata, dando il via al processo di recepimento e attuazione a livello nazionale.
[4] https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/3_Consultaz decreto-di-recepimento-CSRD.pdf.







