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Nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti, sezione ad hoc per le associazioni delegate

La giurista Paola Ficco fa un utile riassunto di obblighi, sanzioni, deleghe e termini dello strumento RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Dal 15 dicembre sono iniziate le iscrizioni per il primo gruppo di soggetti obbligati!

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) è arrivato ai nastri di partenza; infatti, dal 15 dicembre sono iniziate le iscrizioni per il primo gruppo di soggetti obbligati.

La procedura è interamente automatizzata mediante l’accesso al portale www.rentri.gov.it.

Obblighi e sanzioni

Questa prima finestra per l’iscrizione si chiuderà il 13 febbraio 2025. Per l’omessa o irregolare iscrizione al Rentri, l’ articolo 258, comma 10, del Dlgs 152/2006 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi che sale da mille a 3mila euro per i pericolosi. Le sanzioni si riducono a un terzo per l’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto. Il primo gruppo di soggetti chiamati a iscriversi paga un diritto di segreteria pari a 10 euro per ogni unità locale e un contributo annuale pari a 100 euro per il primo anno e per ogni unità locale (60 euro negli anni successivi ed entro il 30 aprile di ogni anno) e comprende: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; operatori che svolgono attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti; consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti; soggetti delegati di cui all’ articolo 18, Dm 59/2023 cioè associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, oppure il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera pp), del Dlgs 152/2006 .

Le deleghe Con riguardo ai soggetti delegabili da parte delle imprese, lo scorso 28 novembre il ministero dell’Ambiente ha reso disponibili in www.rentri.gov.it due modelli di dichiarazione da usare per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina: il primo, per i gestori di un circuito organizzato di raccolta «ModelloRequisitiCircOrgRaccolta»; il secondo, per le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi «ModelloRequisitiCoperturaTerritoriale». Infatti, l’articolo 18 del Dm 59/2023 (regolamento Rentri) stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti, «anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti», possono adempiere agli obblighi del nuovo Registro delegando le rispettive associazioni imprenditoriali o il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta. Il che può avvenire al momento dell’iscrizione oppure dopo. A tal fine, i soggetti delegabili si iscrivono al Rentri in un’apposita sezione e attestano il possesso dei requisiti di cui al decreto direttoriale 143/2023. La verifica preliminare del possesso dei requisiti richiesti è compiuta dall’Albo nazionale gestori ambientali che abiliterà i soggetti delegabili. Solo l’esito positivo della verifica abilita il richiedente a operare come soggetto delegato.

I termini Il Dm 59/2023 ha introdotto i nuovi modelli di registro e di formulario. Ma il calendario per il passaggio dai vecchi ai nuovi registri e formulari è complesso a causa di velocità differenziate. Infatti, dal 13 febbraio 2025 i soggetti del primo gruppo iscritti al Rentri devono tenere il nuovo registro in formato digitale ma devono usare il nuovo formulario in formato cartaceo ma vidimato digitalmente. Diventerà tutto digitale solo dal 13 febbraio 2026. Il secondo e il terzo gruppo di obbligati all’iscrizione avranno tempo, rispettivamente, dal 15 giugno al 14 agosto 2025 e dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 in ragione della classificazione dei rifiuti e del numero dei dipendenti. In ogni caso, anche tali soggetti dal 13 febbraio 2025 dovranno usare il nuovo modello di registro, ma cartaceo e vidimato fisicamente presso le Camere di commercio. La stampa è disponibile dallo scorso 4 novembre dal portale Rentri. Il registro diventerà digitale dalla data di iscrizione entro i termini indicati. Per questi due gruppi di soggetti obbligati e anche per quelli non obbligati all’iscrizione al Rentri, dal 13 febbraio 2025 il nuovo formulario sarà cartaceo ma vidimato digitalmente; diventerà totalmente digitale dal 13 febbraio 2026 ma solo per i soggetti iscritti.

di Paola Ficco | Sole24ore Professionale