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Ecoreati, integrazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. e nozione di ingiusto profitto

Fulvio Conti Guglia spiega perché l’integrazione del delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” richiede, tra gli elementi costitutivi, che la gestione abusiva dei rifiuti sia finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto. L’articolo include una disamina delle ultime sentenze della Corte di Cassazione a proposito di questo tema.

Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – si richiede, tra gli elementi costitutivi, che la gestione abusiva dei rifiuti sia finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto (con una collocazione giuridica nel quadro del dolo specifico).

La giurisprudenza ha ampiamente e reiteratamente fornito una precisa nozione di “profitto”: “costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Il profitto del reato, quindi, deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito, può essere di tipo “accrescitivo” ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Ed è anche da ritenersi “profitto del reato il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo”.

Applicando queste coordinate, in vari arresti giurisprudenziali, oggi più che consolidati, si è ritenuto che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali” (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, secondo cui il profitto, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato dal reato in via immediata e diretta e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito. In altra, più recente pronuncia, si è affermato che la nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere individuata o limitata al solo “utile netto”, ma dev’essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione “riequilibratrice” dello “status quo” economico antecedente alla perpetrazione dell’illecito, sottrarrebbe l’agente al rischio economico da esso derivante, (Sez. 3, n. 11617 del 06/03/2024). La nozione di vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali , con riferimento al reato in parola, è stata ampliata in sede di legittimità facendone confluire anche il vantaggio derivato dal trasporto illecito che sgravando, ad esempio, le società appaltatrici dagli oneri dovuti per la gestione dei materiali o nella maggiore celerità dei lavori (Cass. Sez. 3, n.16056/2019), crea “profitto” attraverso anche il rafforzamento della posizione dell’azienda attraverso un’illecita concorrenza.

Sotto il profilo dell’ingiustizia del profitto, tale carattere non discende dalle modalità specifiche dell’esercizio abusivo dell’attività, quanto piuttosto dal fatto che la gestione costituisce il mezzo per conseguire vantaggi altrimenti non spettanti. Sicché, costituisce un ingiusto profitto: “non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici dei rifiuti”. In estrema sintesi, l’ingiustizia del profitto emerge e si evidenzia dal confronto con i guadagni normalmente ottenibili attraverso l’esercizio legittimo dell’attività, rendendo quella illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale o più vantaggiosa, sia per chi la pratica sia per chi ne trae beneficio.

Dal punto di vista della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., “non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza” (Cass. Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021).

Per completare la sinossi dell’articolo 452-quaterdecies cod. pen., merita un cenno il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del delitto in esame: qualora la natura e i rapporti economici sottostanti alla specifica fattispecie non consentano l’individuazione della quota di profitto riferibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, “il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti”.

RIFIUTI – Ecoreati – Elementi per l’integrazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (ingiusto profitto) – Nozione ed elementi del «profitto» nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – MUD e registro di carico e scarico – Omissioni di autofatture – Omessa distinzione dei codici CER – Art. 192, 208, 212, 266, d.lgs. n. 152/2006

Ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose. In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito; può essere di tipo “accrescitivo” ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo. Pertanto, il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (infatti, il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica. Inoltre, la nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452- quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo “utile netto”, ma dev’essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione “riequilibratrice” dello “status quo” economico antecedente alla perpetrazione dell’illecito, sottrarrebbe l’agente al rischio economico da esso derivante, ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale, che possono consistere anche nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 settembre 2024 (Ud. 29/05/2024), Sentenza n. 35118

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Configurabilità del concorso nel reato – Elementi soggettivi e oggettivi – Caratteristiche dell’ingiusto del profitto – Giurisprudenza – Art. 452-quaterdecies cod. pen.

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal “quomodo” dell’esercizio (abusivo) dell’attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica), bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (il requisito dell’ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici). L’ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). L’impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 settembre 2024 (Ud. 29/05/2024), Sentenza n. 35118

RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti – Concorso nel reato di attività organizzata – Ingiusto profitto – Consapevolezza del profitto perseguito dai correi – Singolo autore del fatto – Esclusivo scopo – Azione compiuta consapevolmente – Contribuzione al conseguimento di un profitto ingiusto – Cooperazione nell’attività organizzata – Attività del tutto abusiva – Mancanza delle autorizzazioni di legge – Trattamento dei rifiuti – Costi abbattuti

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Riguardando la struttura della fattispecie, ciò che rileva non è che il singolo autore del fatto consegua il profitto o che agisca a questo esclusivo scopo, ma che l’azione sia compiuta consapevolmente contribuendo al conseguimento di un profitto ingiusto, quand’anche ottenuto da altri. E’ sufficiente, quindi, il dato acclarato che l’imputata avesse fattivamente cooperato alla realizzazione dell’attività organizzata, attività del tutto abusiva siccome inibita dalla mancanza delle autorizzazioni di legge e che, in ogni caso, quand’anche autorizzata, avrebbe imposto l’osservanza delle norme di dettaglio che disciplinano il conferimento e il trattamento dei rifiuti; osservanza che avrebbe generato costi che, al contrario, erano abbattuti, fruttando un lucro che proprio chi curava l’aspetto contabile, anche teso al mascheramento dell’organizzazione, non poteva ignorare.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 5^, 27 marzo 2024 (Ud. 11/01/2024), Sentenza n. 12722

RIFIUTI – Ecoreati – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Nozione di profitto del reato – Sequestro preventivo disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno – La confisca nel delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. – Finalità di ripristinare lo status quo ante – 231 – Art. 19 d. Lgs. 231/2001 – Art. 240 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito – Ingerenza nella sfera privata (e anche patrimoniale) di un soggetto – Limiti – Giurisprudenza CEDU

La nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» della confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), come riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 20 marzo 2024 (Ud. 06/03/2024), Sentenza n. 11617

RIFIUTI – Traffico illecito organizzato di rifiuti speciali pericolosi – Conseguimento di un ingiusto profitto – Comportamenti non occasionali – Organizzazione professionale di mezzi e capitali – Rilevanza della condotta

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. La condotta deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio, e tale attività deve essere «abusiva», ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute), o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 19 marzo 2024 (Ud. 24/01/2024), Sentenza n. 11390

RIFIUTI – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Concorso nel reato – Definizione di “ingiusto profitto” – Ecoreati – Individuazione del requisito dell’ingiusto profitto – Art. 452-quaterdecies cod. pen.

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza. Pertanto, il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali o in vantaggi di altra natura (ad es. il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; oppure nei casi in cui il profitto può consistere persino nel rafforzamento della propria posizione all’interno dell’azienda). In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato. Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico. Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito; può essere di tipo “accrescitivo” ma può consistere anche in un risparmio di spesa. Per cui, profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo. Sicché, il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti. Quindi, il profitto del reato è ingiusto non soltanto quando esplicitamente “contra legem”, ma anche quando collegato a mediazioni o traffici illeciti o ad operazioni volte a manipolazioni fraudolente dei codici tipologici, ma anche qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 29 gennaio 2024 (Ud. 11/10/2023), Sentenza n. 3416

RIFIUTI – Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Natura dolosa – Il profitto costituisce la causa del delitto – Condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) – Mancanza della piena consapevolezza

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è di natura esclusivamente dolosa. E’ perciò necessario, in primo luogo, che l’agente ponga in essere volontariamente una delle condotte tipiche (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione) nella piena consapevolezza: a) della qualificazione dell’oggetto materiale della condotta come rifiuti; b) della loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa.

231 – Responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 – Confisca del profitto del reato – Confisca del terreno di proprietà della società – Legale rappresentante autore del reato – Restituzione della quota di proprietà spettante al comproprietario estraneo al reato

La previsione di una confisca del profitto del reato dipendente dall’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 non vale ad escludere la confisca dell’area ove insiste la discarica prevista dal d.lgs n. 152 del 2006. La misura, lungi dal voler aggredire il patrimonio del privato ad libitum, intende sottrarre al privato proprio il terreno su cui è stato realizzato quel reato, nell’ottica di prevenire la commissione di nuovi reati ma anche nell’ottica della restituzione della quota di proprietà spettante al comproprietario estraneo al reato, come proprietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di disporre, in cui si afferma che la ratio della norma va individuata «nell’esigenza di evitare che l’area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale la abbia già utilizzata come strumento del reato». Pertanto, diventa legittima la confisca del terreno di proprietà della società nell’interesse della quale ha agito il legale rappresentante, autore del reato, «atteso che quando l’attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull’ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l’imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa».

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 9 gennaio 2024 (Ud. 23/11/2023), Sentenza n. 682

RIFIUTI – Ecoreati – Il profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Mera riduzione dei costi aziendali – Risparmio di spesa per omesso emungimento del percolato – Profitto confiscabile – Mancato “esborso” dei costi “doverosi” evitati a causa della commissione della condotta illecita – Art. 452-quaterdecíes, 4 c., cod. pen.

Il risparmio di spesa, è riferibile a tutte le fattispecie di reato rispetto alle quali si presenta come una forma di profitto «coerente», ossia come “risultato” derivante dalla condotta integrante il fatto tipico. Tra le fattispecie rispetto alle quali il risparmio di spesa si presenta come una forma di profitto «coerente» è senz’altro da annoverare anche quella prevista dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. In proposito, appare sufficiente rilevare che, il profitto «ingiusto» del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può consistere anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali. Sicché, il profitto deve essere «identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato». Questo principio, trova costante applicazione pure quando il profitto è costituito da un risparmio di spesa. Di conseguenza, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, potrà ritenersi profitto confiscabile il mancato “esborso” di quei costi “doverosi” evitati proprio, e specificamente, a causa della commissione della condotta illecita, e la cui identità sia oggettivamente individuabile ed economicamente valutabile sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione secondo un alto grado di probabilità logica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 10 novembre 2023, (Ud. 04/10/2023), Sentenza n. 45313

di Fulvio Conti Guglia | Sole24ore Professionale