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L’abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale è lecito?

Leonardo Salvemini illustra e commenta i chiarimenti del MASE su questo argomento. L’abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale non è considerato attività di gestione rifiuti quando ricorrono specifiche condizioni, che vanno verificate con attenzione, ma è comunque vietato quando c’è rischio di incendi boschivi.

di Leonardo Salvemini

I chiarimenti del MASE

L’art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede l’esclusione dal campo di applicazione della Parte Quarta del Codice dell’Ambiente, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, dei materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all’art. 182, comma 6-bis, D.lgs. 152/2006, che consente le attività di raggruppamento e abbruciamento di detto materiale nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, riconoscendole come normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare:

  • la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento),
  • la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro),
  • la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006),
  • il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali)
  • e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).

Il secondo periodo dell’art. 182, comma 6-bis, D.lgs. 152/2006, specifica, altresì, che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

In materia, giova richiamare anche le disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Sul punto, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal citato art. 182, comma 6-bis, sono configurabili come illecita gestione di rifiuti e, pertanto, soggette alle sanzioni previste all’art. 256 del Codice Ambiente (Cass., sez. III, n. 38658 del 15.06.2017).

Tanto premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, ha osservato che, alla luce del quadro normativo suesposto, solo il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste consente, dunque, di poter sottrarre alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 la pratica descritta che, altrimenti, sarebbe da inquadrare quale attività di smaltimento di rifiuti.

Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore.