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La linea di confine tra “rifiuto e non rifiuto”: il sottoprodotto come “residuo produttivo” conforme a normativa

Sottoprodotto o rifiuto? Attenzione, orientarsi con la norma non è affatto facile! Tutto ciò che non si dimostra tale deve considerarsi “rifiuto”. Giovanni Gulli offre un’utile quanto sintetica disamina delle leggi, direttive, decreti e chiarimenti della Cassazione che permettono a un’azienda di distinguere tra le due fattispecie senza incorrere in gravi rischi.

di Giovanni Gulli

Partiamo da un quesito: il sottoprodotto è uno “scarto” derivante da un ciclo produttivo?

Una domanda tutt’altro che banale, così come la possibile risposta!

Nel creare un “prodotto” l’esitato residuo del ciclo produttivo dovrebbe qualificarsi come “scarto”, ovvero, una materia/sostanza/oggetto non più utile costituente, ad esempio, un surplus tecnico/quantitativo rispetto a quanto necessario per il prodotto finale. Eppure, così ragionando e seguendo l’art. 183 TU-Ambiente (è rifiuto ciò di cui si vuole, s’intenda o si ha obbligo di disfarsene) il regime dei rifiuti sarebbe l’unico esistente in tema di “scarti o residui di produzione”.

Invece, un “ipotetico scarto” definibile rifiuto può non esser tale “a condizione che possegga la qualità di “residuo produttivo” recante “conformi caratteri normativi”, tanto da qualificarsi come “sottoprodotto” utilizzabile nel medesimo e/o in altri cicli produttivi per la realizzazione di altri prodotti. È una “eccezione che conferma la regola” e che demarca una linea di confine (di natura circolare) tra mondo giuridico dei rifiuti e quello dei residui produttivi ancora utilizzabili.

Il regime dei sottoprodotti

All’art. 184-bis (TUA) leggiamo che <è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183, co. 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni>:

  1. a) la sostanza/oggetto deve “originare” <da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto>; il processo produttivo è l’area cardine, dove un “residuo della lavorazione” non è il bene da produrre, bensì quella sostanza/oggetto (d’ambito secondario) che può trovare altro utilizzo senza doversi qualificare come rifiuto;
  2. b) deve risultare “la certezza dell’utilizzo”, ovvero <che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi>; un dato “non formale” a garanzia del primo presupposto, posto che un “residuo di lavorazione” (non rifiuto) con certezza dev’essere utilizzato;
  3. c) dovrà risultare “l’evidenza del diretto utilizzo”, in quanto <la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale>; tale requisito supporta il precedente, perché la certezza dell’utilizzo impone, altresì, un impiego senza ulteriori trattamenti ed, al più, secondo canoni di normale pratica industriale (a contrario, i rifiuti e le diverse azioni di recupero evidenziano la necessità di trattamenti per il successivo utilizzo dei materiali derivanti dal cd. “processo in EoW”, ovvero del “fine vita del rifiuto”);
  4. d) dovrà, infine, emergere che <l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana>; la norma è di protezione ambientale, ovvero la sostanza/oggetto da utilizzare nel medesimo o in altro ciclo di produzione, oltre a serbare tutti gli altri elementi citati, non deve generare complessivi impatti sull’ambiente e sulla salute umana.

Il sottoprodotto, in altre parole, non termina la sua utilità vitale e non giunge a fine vita come il rifiuto, bensì riveste un valore perfino in altro ciclo produttivo, terzo rispetto a quello generativo.

E qui emerge il tanto diffuso concetto di “simbiosi industriale”!

Una azienda A, produttiva di un residuo X ancora utilizzabile, può incontrare la volontà di una azienda B di ottenere quella sostanza/oggetto X in quanto utile al proprio ciclo di lavorazione. In tal modo, entrambe valorizzano un residuo, affrontano minori costi di gestione/acquisto e generano un ciclo virtuoso che, in primis, tutela l’ambiente e la salute umana in ragione di una minor quota di scarti gestiti come rifiuti.

La gestione dei sottoprodotti in pillole

La nozione di “residuo di produzione ancora utile” emergeva ancor prima della Dir. CE n. 98/2008 sui rifiuti.

Difatti, dalla Direttiva Quadro sui rifiuti (Dir. CE n. 12/2006) emergeva la necessità di una chiarificazione della linea di confine tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, intervenuta, poi, con la Comunicazione n. 59/2007 della Commissione UE. In sintesi, una guida interpretativa su rifiuti e sottoprodotti che si allinea ai dati normativi pure aggiornati e che ben si collega al D.M. n. 264 del 13.10.2016, recante i criteri nazionali sul regime operativo dei sottoprodotti. Ecco uno schema normativo utile:

  • l’art. 5 della Dir. CE 98/2008 fonda l’attuale normativa del cd. sottoprodotto;
  • il testo della Comm. UE n. 59/2007 semina la genesi del “sottoprodotto” recepita, poi, dalla Dir. CE 98/2008 ed anticipa rilievi interpretativi tutt’ora utili ed attuali;
  • l’art. 184-bis (TUA) enuncia, ad oggi, tutti i requisiti cardine dell’istituto;
  • il D.M. n. 264/2016 detta i <criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti>;
  • infine, esistono disposizioni di livello regionale – rispettose dei criteri nazionali e comunitari – che delineano potenziali tipologie di sostanze/oggetti come sottoprodotti di definite produzioni.

Insomma, il mondo gestorio dei sottoprodotti necessita di approcci mirati, schemi gestionali opportuni e una documentazione chiara, limpida ed esaustiva ai fini dimostrativi della conformità del sottoprodotto; pena l’obbligata qualificazione di un “residuo di produzione” come “scarto di produzione”, cioè come rifiuto.

A tal fine, ricordiamo pure che:

  • l’art. 184-bis (TUA) implicitamente pone la condizione preliminare di un sottoprodotto, ovvero che il produttore/detentore non voglia, non intenda o non abbia obbligo di disfarsi di un tale residuo, perché un sottoprodotto non è un rifiuto (perciò, ATTENZIONE se prima uno scarto è gestito come rifiuto e poi come sottoprodotto!);
  • il D.M. n. 264/16 delinea modalità generali attraverso cui si può provare la sussistenza delle condizioni del sottoprodotto, ad esempio:
  • è un “prodotto” ogni materiale/sostanza ottenuto deliberatamente in un processo di produzione o il risultato di una scelta tecnica; mentre, è “residuo di produzione” ogni materiale/sostanza non deliberatamente prodotta nel processo di produzione e che può non essere un rifiuto; di conseguenza, è “sottoprodotto” un <residuo di produzione che non costituisce un rifiuto> ex 184-bis (TUA);
  • l’art. 4 indica modalità utili a dimostrare i requisiti previsti ma è <fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto> (libertà di mezzi/modalità ai fini dimostrativi ma nel rispetto dei criteri cardine!); l’art. 5 regola la “certezza dell’utilizzo” con riferimenti a possibili documentazioni necessarie; l’art. 6 pone spunti su <utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale>, mentre gli artt. 7 e 8 si occupano dei <requisiti di impiego e di qualità ambientale> e del <deposito e movimentazione>;
  • infine, l’art. 10 cita la “piattaforma di scambio tra domanda e offerta”, attualmente rinvenibile al link https://www.elencosottoprodotti.it/.

Attenzione all’inversione dell’onere della prova!!!

Oramai è chiaro come nel diritto ambientale viva il principio di “inversione dell’onere della prova”, su chi invoca <norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti> (cfr. consolidata giurisprudenza, Sent. Cass. Pen., Sez. 3^, 22.06.2023, n. 27148).

Un principio che avvicina le materie dei cd. processi in EoW (per recuperi conformi dai rifiuti) alle sostanze/oggetti cd. sottoprodotti. Invero, i materiali recuperati da scarti produttivi (rifiuti) o i materiali definibili residui produttivi (sottoprodotti), rispettivamente, restano rifiuto o assumono la qualifica di rifiuto ove non sia dimostrata l’esistenza di tutte le condizioni rispettivamente imposte per la qualifica invocata.

Motivo per cui l’eccezione (da dimostrare!) di essere un sottoprodotto conferma la regola che tutto ciò che non si dimostra tale debba considerarsi “rifiuto”!

E qui emergono tutte quelle riflessioni in tema, ad esempio, di rischi nella gestione illecita di rifiuti (pericolosi e non!), sia a carico del produttore/detentore che dell’acquirente e pure in capo a quei soggetti definibili come “intermediari dei sottoprodotti”. Pertanto, se, da un lato, la gestione dei sottoprodotti non richiede autorizzazione alcuna, dall’altro, richiede rigore e cautela nella gestione operativa tra documenti contrattuali, gestione in deposito, registri interni e schede identificative, sia in uscita che in ingresso e pure rispetto alle fasi commerciali intermedie o di trasporto. L’intera filiera è interessata, nei rispettivi profili, dal fine ultimo dell’utilizzazione di una sostanza/oggetto che, nella qualità normativamente concessa, apre sì a visioni circolari ma rigorosamente conformi ai dettami normativi.