Illegittima l’ordinanza sindacale che impone al proprietario la rimozione dei rifiuti senza prova di imputabilità
Un Comune salentino ha ingiunto con ordinanza a una casa di riposo di provvedere alla rimozione dei rifiuti inerti rinvenuti in un territorio di sua proprietà. Ma il TAR pugliese ha annullato l’ordinanza perché il Comune non aveva effettuato un positivo riscontro dei requisiti di imputabilità soggettiva in capo alla casa di riposo. Michele Nico ci parla dei risvolti giuridici di questa sentenza.
È illegittima l’ordinanza sindacale che fa obbligo al proprietario di un fondo di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati da terzi senza la dimostrazione, sulla base di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione, della concreta imputabilità della condotta al proprietario stesso, quanto meno sotto il profilo colposo. Lo ha stabilito il Tar Puglia, Sezione II, con la sentenza n. 988/2024.
Il fatto
Nel gennaio 2024 il sindaco di un Comune salentino ha ingiunto con ordinanza a una casa di riposo Onlus di provvedere, giusto articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006 (codice dell’ambiente), alla rimozione di materiale inerte costituito da rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizioni, rinvenuti nel territorio urbano su un lotto di proprietà di tale istituto. Al che l’Onlus ha chiamato in giudizio il Comune contestando la legittimità dell’ordinanza sindacale per il fatto che l’ente, dopo avere riscontrato la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, aveva omesso di effettuare un positivo riscontro dei requisiti di imputabilità soggettiva in capo alla casa di riposo, al fine di accertare la responsabilità solidale di quest’ultima, quale mera proprietaria del fondo, per l’abbandono dei rifiuti in questione.
La responsabilità solidale
Il Tar adito ha accolto tale doglianza e ha annullato il provvedimento impugnato osservando che, secondo l’articolo 192 del codice dell’ambiente, «l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati da terzi è posto a carico del proprietario dell’area ove insistono, in solido con il responsabile, a condizione che possa essere formulato nei confronti di costui un addebito a titolo di dolo o colpa per il deposito incontrollato e che ciò avvenga in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con l’interessato».
Stante il tenore del disposto, il collegio ha concluso che il proprietario di un’area non può essere obbligato allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in mancanza di un’adeguata istruttoria che dimostri l’imputabilità soggettiva, quanto meno a titolo colposo, della condotta sanzionata.
Per contro, nel caso in esame il Comune aveva ravvisato la responsabilità dell’onlus in via presuntiva, in ragione della mera titolarità dell’immobile ove sono stati rinvenuti i rifiuti, ponendo a carico della stessa l’onere di fornire una dimostrazione di segno contrario.
Questa inversione dell’onere della prova non è consentita, perché viola il disposto normativo di cui sopra.
La pronuncia mette quindi in luce l’esigenza di contemperare le misure di contrasto all’inquinamento con le garanzie spettanti al proprietario del fondo, in linea con la copiosa giurisprudenza che si è pronunciata sull’argomento.
Proprio a questo riguardo è il caso di segnalare che recentemente il Consiglio di Stato ha sancito che «l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati (…) deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti, salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune (Sez. IV, sentenza n. 5511/2024)».






