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L’assoluta occasionalità non integra il reato di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna del Tribunale di Napoli nei confronti di un contadino che trasportava rifiuti ferrosi senza le corrispondenti autorizzazioni; di fatti, i rifiuti erano di origine domestica e la sua attività era sicuramente occasionale. Luigi Imperato ci parla dei risvolti giuridici di questa sentenza.

Il caso

La vicenda affrontata dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23.07.2024, n. 30084) riguarda una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in forza della quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver effettuato una attività di raccolta, trasporto, e recupero dei rifiuti ferrosi non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione e per l’effetto condannato alla pena di euro 5000,00 di ammenda, oltre alla confisca e la distruzione del veicolo sottoposto a sequestro.

Avverso detta decisione proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato che, tra i vari motivi di gravame, denunciava in particolare la violazione dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il vizio di motivazione, argomentando che nel caso di specie l’imputato non doveva essere condannato, trattandosi di una attività meramente occasionale, comprovata dalla tipologia del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, immatricolato ben quarantasei anni prima, dalla mancata sussistenza di un minimo di organizzazione, nonché dall’omogeneità del materiale trasportato, da ritenersi sicuramente di provenienza domestica. Infine, veniva evidenziato lo stato di incesuratezza dell’imputato, che tra l’altro svolgeva tutt’altra attività, ovvero quella di contadino, e comunque non disponeva di alcun mezzo per gestire una attività di trasporto dei rifiuti.

La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il suesposto motivo d’impugnazione, annullava la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione.

La nota

La decisione emessa dai Giudici di legittimità, risulta degna di nota in quanto affronta il problema interpretativo, invero non sempre di facile soluzione nella pratica, attinente l’individuazione della linea di discrimine tra il mero trasporto occasionale di rifiuti, dunque come tale penalmente irrilevante, e l’attività vera e propria di gestione degli stessi.

Invero, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, bisogna partire dal presupposto che stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione prevista dall’art. 256, comma primo, del Testo Unico ambientale, ai fini della sua integrazione è sufficiente che venga posta in essere anche solo una delle ipotesi alternative previste dalla norma. Si tratta infatti di fattispecie c.d. a condotte altermative.

Tuttavia, chiariscono i Giudici di legittimità, perché possa ritenersi perfezionata detta ipotesi di reato è necessario che si tratti di una attività di gestione di rifiuti, dalla quale è avulsa “l’assoluta occasionalità”.

A tal proposito, nella decisione in esame, vengono richiamati una serie di precedenti giurisprudenziali, in forza dei quali si era già avuto modo di affermare che in questi casi ciò che rileva non è tanto la qualifica soggettiva del soggetto agente, bensì l’attività concretamente posta in essere in assenza dei titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, sempre ché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (“Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti rileva non l’astratta qualifica soggettiva posseduta dall’agente, bensì la condotta concretamente posta in essere, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, un titolo abilitativo e che, in ogni caso, non sia caratterizzata da assoluta occasionalità; quest’ultima condizione deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore penale su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale” (nella specie, il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato) (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 07.01.2016, n. 5716, in Foro It., 2016, 2, 7-8, 433; in senso conforme: Cass. Pen. Sez. III, Sent., 10.05.2023, n. 24676), da ultimo: Tribunale Palermo, Sez. III, 01/02/2024, n. 770, in Quotidiano Giuridico, 2024; Tribunale Potenza, Sentenza, 16/02/2024, n. 119).

Orbene, applicando i predetti criteri ermeneutici, i Giudici di legittimità, ritenendo fondata l’eccezione difensiva, concludono per l’irrilevanza penale della condotta contestata all’imputato, rilevando che trattasi di un unico episodio, di un quantitativo non ingente di rifiuti, peraltro di natura omogenea ed oltretutto caricati su un camion che lo stesso Tribunale aveva ritenuto tecnicamente non idoneo al trasporto di quel tipo di materiale e di una versione difensiva che riconduceva la condotta allo smaltimento di beni appartenenti all’imputato.
Di contro, prosegue la Suprema Corte, la sentenza emessa dai Giudici di merito non indica alcun elemento dal quale poter desumere l’esistenza di una organizzazione, anche di carattere semplicemente rudimentale o, quanto meno, l’abitualità del trasporto in modo tale da ipotizzare l’integrazione di una attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Inoltre, non viene chiarita la quantità dei rifiuti ferrosi trasportata, né si fa menzione ad accertamenti effettuati preso la ditta cui l’imputato si apprestava a scaricare i rifiuti, al fine di verificare, se quanto meno in precedenza, lo stesso avesse effettuati altri conferimenti di rifiuti.

In conclusione, dunque, fermo restando che il reato, di cui all’art. 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152/2006, può essere commesso da “chiunque” ponga in essere una “attività”, l’arresto giurisprudenziale risulta rilevante perché chiarisce anche quali sono i criteri discretivi per qualificare come occasionale una attività di gestione dei rifiuti, indicando all’uopo una serie di indici sintomatici quali: l’organizzazione, il dato ponderale dei rifiuti, il fine di profitto perseguito, nonché l’utilizzo di veicoli adeguati.

di Luigi Imperato | Sole24ore Professionale