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Rifiuti, colpa dell’imprenditore se sbaglia a scegliere l’affidatario della gestione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione afferma il principio della responsabilità dell’imprenditore anche per la cd «culpa in eligendo» nell’ipotesi di affidamento della gestione dei propri rifiuti a un soggetto terzo che agisca al di fuori dei limiti delle autorizzazioni ambientali e con modalità illegali. Ce ne parla Mauro Calabrese.

In materia di rifiuti, l’imprenditore è responsabile, anche penalmente, se sbaglia nello scegliere e nell’affidarne il servizio di gestione degli scarti produttivi a un soggetto non adeguato e sfornito delle necessarie autorizzazioni, non potendo scaricare su terzi la responsabilità di condotte che comportano la violazione dei principi europei di precauzione, azione preventiva, correzione dei danni causati all’ambiente e del principio «chi inquina paga».

La sentenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione III Penale, 27 agosto 2024, n. 33144, afferma il principio della responsabilità dell’imprenditore anche per la cd «culpa in eligendo» nell’ipotesi di affidamento della gestione dei propri rifiuti a un soggetto terzo che agisca al di fuori dei limiti delle autorizzazioni ambientali e con modalità illegali, rispondendo per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto delle norme in materia di rifiuti e non aver affidato il servizio a soggetto dotato di adeguate capacità, richiamando i principi generali dell’ordinamento comunitario in materia di tutela dell’ambiente.

Sulla scorta del principio affermato, la Corte ha confermato la condanna del titolare di un’impresa, sanzionando l’attività di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell’articolo 256, commi 1, lettera a), e 2, del Dlgs n. 152 del 2006, che punisce l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, anche nei confronti di dei titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, a fronte della realizzazione, in concorso con la ditta esterna affidataria del servizio, di un deposito di rifiuti non pericolosi, costituiti da oli esausti, per un quantitativo di 25 mila litri, superiore al limite dei 5 mila litri autorizzati, e per aver effettuato operazioni non autorizzate di recupero dell’olio vegetale, ottenuto separando l’olio dal residuo, in violazione di quanto previsto dall’allegato 5 al Dm del 5 febbraio 1998.

Elemento soggettivo

Nel ricorso di legittimità, in particolare, il titolare dell’impresa incriminata contestava la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, invocando la propria estraneità alle condotte previste dalla fattispecie del reato, in quanto estraneo alle attività di gestione dei rifiuti, peraltro su un sito di esclusiva proprietà e sotto la diretta gestione di altra ditta, incriminata come concorrente nel reato, lamentando quindi che nessun rimprovero, neppure per negligenza, imprudenza o imperizia, poteva muoversi al ricorrente, vista l’assoluta mancanza di poteri sul controllo delle quantità di olii stoccati e sulle modalità gestionali della ditta titolare del deposito, avendo correttamente affidato la gestione di tutte le operazioni di stoccaggio e smaltimento dei propri rifiuti a un soggetto giuridico professionista nel settore, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Gestione illecita

Nel confermare le decisioni di merito, gli ermellini ritengono pienamente raggiunta la prova dell’elemento oggettivo del reato, a fronte del rinvenimento nel sito di quantitativi di olio esausto, peraltro stoccato in maniera inappropriata, superiori ai limiti autorizzati e al contempo anche indiscutibilmente provato l’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice, sanzionando la consapevolezza del ricorrente non soltanto dei limiti posti dall’autorizzazione abilitante, ma anche delle modalità gestionali e esecutive del deposito degli oli sopra specificati, difformi da quelle prescritte dalla legislazione ambientale, a fronte della prova della diretta collaborazione con la ditta proprietaria del sito.

Scelta responsabile

In tema di gestione dei rifiuti, afferma la Corte, l’affidamento degli scarti a soggetti terzi in vista dello smaltimento comporta, per colui che effettua il conferimento, precisi obblighi di accertamento, a partire dalla verifica del possesso da parte dell’incaricato delle necessarie autorizzazioni e competenze, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di «culpa in eligendo».

Il soggetto che affida i propri rifiuti a terzi per lo smaltimento ha l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti e verificarne la regolarità, essendo onerato dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l’espletamento dell’incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzatture e degli impianti utilizzati nell’attività di stoccaggio.

Ambiente comunitario

La responsabilità in concreto dell’imprenditore deriva direttamente, sottolinea la sentenza, dai principi generali dell’ordinamento comunitario, laddove la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, finalizzata alla promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ecosistema deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati, nonché dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, con una adeguata azione nel rispetto dei principi di precauzione, azione preventiva, correzione dei danni causati all’ambiente e del fondamentale principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 191, comma 2, del Tratto sul Funzionamento dell’Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

di Mauro Calabrese | Sole24ore Professionale