End of waste dei rifiuti inerti: è partita la fase di adeguamento ai nuovi criteri
Per le imprese del settore dei rifiuti inerti parte il “conto alla rovescia” per l’adeguamento ai nuovi criteri end of waste dell’“aggregato recuperato” fissati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127. Ce ne parla Andrea Martelli.
di Andrea Martelli
Introduzione
Per le imprese del settore dei rifiuti inerti parte il “conto alla rovescia” per l’adeguamento ai nuovi criteri end of waste dell’“aggregato recuperato” fissati dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006».
Questo decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2024 ed è quindi entrato in vigore il 26 settembre 2024, ha abrogato e sostituito il controverso decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, stabilendo i nuovi “criteri specifici” nel rispetto dei quali – appunto – i rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti dopo essere stati sottoposti a un’operazione di recupero (debitamente autorizzata in applicazione della generale disciplina sui rifiuti).
Campo di applicazione e definizioni
Il Dm 127/2024 si applica, in generale, ai rifiuti inerti, così come definiti dall’art. 2 («i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana»), i quali a propria volta si distinguono in due tipologie:
- «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione», vale a dire i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
- «altri rifiuti inerti di origine minerale», ossia i rifiuti non appartenenti al citato capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti.
Occorre precisare sin d’ora che il regolamento in esame si applica ai soli rifiuti espressamente elencati nella Tabella 1 nell’Allegato 1 (l’elenco è infatti da considerarsi tassativo).
A questo proposito, il comma 2 dell’art. 1 precisa, con una disposizione parzialmente innovativa rispetto all’analoga previsione contenuta nel Dm 152/2022, che «Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo» (sull’argomento si tornerà oltre).
Il Dm 127/2024 introduce alcune novità anche dal punto di vista terminologico, dal momento che distingue, all’interno della “macro-categoria” dell’«aggregato recuperato» (cioè, dell’end of waste derivante dalle operazioni di recupero dei rifiuti inerti di cui sopra) le due “sotto-categorie”, rispettivamente, dell’«aggregato riciclato», definito come l’«aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni», e dell’«aggregato artificiale», ossia l’«aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo».
Meritano di essere altresì menzionate le ulteriori definizioni di:
- «lotto di aggregato recuperato», che è rappresentato da un «quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato»;
- «produttore di aggregato recuperato» o «produttore», che è ovviamente il «gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato».
- «dichiarazione di conformità», definita come «la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato».
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
L’art. 3 – che, sotto il profilo tecnico, può essere considerato il “cuore” dell’intera disciplina in esame – indica i criteri per l’ottenimento della qualifica di end of waste ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, d. lgs. 152/2006. Esso stabilisce che, a tal fine, i rifiuti inerti a cui s’è fatto cenno «cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1».
Il quadro è completato dal successivo art. 4, il quale precisa che l’aggregato recuperato avente le predette caratteristiche qualitative «è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2».
Queste due previsioni – così come completate dagli Allegati 1 e 2 del Dm 127/2024 a cui esse rinviano – sono strettamente connesse fra loro, giacché i valori limite di cui ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire il rispetto (onde poter essere qualificato come end of waste) sono fissati dalla Tabella 2 dell’Allegato 1 in funzione dello specifico utilizzo a cui tale prodotto è destinato (questa è una delle più rilevanti differenze rispetto al previgente Dm 152/2022) e, come detto, gli scopi specifici di utilizzabilità sono quelli (e soltanto quelli) espressamente indicati nell’Allegato 2, vale a dire:
- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.
Gli scopi specifici sopra elencati possono sostanzialmente essere accorpati in tre “gruppi”, a seconda – appunto – dei requisiti che essi devono soddisfare:
- il primo gruppo riguarda esclusivamente gli aggregati recuperati destinati all’utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 (vale a dire alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate), i quali devono rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell’Allegato 1 (si tratta di valori corrispondenti alle concentrazioni soglia di contaminazione, cosiddette “Csc”, stabilite per i suoli dei siti ad uso verde e residenziale dalla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, ossia dalla disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati);
- al più ampio ed eterogeneo secondo gruppo appartengono gli aggregati recuperati destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’Allegato 2, i quali sono chiamati a rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della medesima Tabella 2 (i quali corrispondono alle Csc fissate per i suoli dei siti ad uso commerciale e industriale dalla Colonna B della citata Tabella 1 della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati);
- al terzo gruppo, che comprende gli aggregati recuperati destinati agli utilizzi di cui lettere h) ed i), si applica invece esclusivamente il valore limite di concentrazione per il parametro amianto indicato nella quinta colonna della già richiamata Tabella 2.
Oltre al rispetto dei suddetti valori limite, il Dm 127/2024 prevede (con le sole eccezioni degli aggregati destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle Ntc 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15 e alla produzione di clinker per cemento e di cemento) che ogni lotto di aggregato recuperato debba essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione e debba rispettare le concentrazioni limite fissate dalla Tabella 3 del medesimo Allegato 1.
Aspetti operativi
Dal punto di vista operativo, l’art. 5 stabilisce che il rispetto dei criteri ai fini dell’ottenimento della qualifica di end of waste debba essere attestato dal produttore dell’aggregato recuperato (che, come si è visto, è il gestore dell’impianto autorizzato al recupero dei rifiuti inerti) mediante una apposita dichiarazione di conformità, che rappresenta a tutti gli effetti una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.
Questa dichiarazione deve essere:
- redatta – utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 del Dm 127/2024 – per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto;
- inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto;
- conservata presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale in copia, anche in formato elettronico, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’autorità competente;
- messa a disposizione delle autorità di controllo ove se ne presenti la necessità o venga richiesto.
Lo stesso art. 5 contiene, al comma 4, una previsione che, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, era già immediatamente applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del Dm 127/2024 (26 settembre 2024), in forza della quale: «ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi».
Punto qualificante della disciplina in esame è l’obbligo, che l’art. 6 pone a carico dei produttori di aggregato recuperato, di dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Dm 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.
Per le imprese che decidano di registrarsi ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas) o di dotarsi di sistema di gestione ambientale certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (scelta che comunque costituisce una facoltà, e non un obbligo per i produttori di aggregati recuperati) il medesimo art. 6 prevede una importante agevolazione di tipo operativo, rappresentata dall’esenzione dall’obbligo di conservazione del campione (esenzione che, considerati i volumi in gioco rispetto ai materiali di questo tipo, può consentire ai gestori degli impianti un significativo risparmio in termini di spazio).
Il regime transitorio
Particolare attenzione merita, infine, il regime transitorio.
L’art. 8 concedeva ai gestori degli impianti autorizzati per la produzione di aggregato recuperato 180 giorni di tempo per attivarsi al fine di adeguare la propria autorizzazione ai nuovi criteri stabiliti dal Dm 127/2024. Questo termine decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2024) ed è pertanto scaduto il 25 marzo 2025. Entro questa data, i gestori erano chiamati a presentare, a seconda del regime autorizzatorio a cui è sottoposto l’impianto di recupero dei rifiuti inerti, un’apposita istanza o comunicazione di aggiornamento.
Più precisamente:
- i gestori di impianti in regime semplificato avrebbero dovuto presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del d. lgs. 152/2006;
- quelli di impianti in regime ordinario, invece, avrebbero dovuto presentare all’autorità competente un’istanza di aggiornamento della propria autorizzazione ottenuta in precedenza ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 (si tratta, nella quasi generalità dei casi, dell’“autorizzazione unica” di cui all’art. 208) oppure ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto (il riferimento in tal caso è all’“autorizzazione integrata ambientale”, o “Aia”).
È bene precisare, però, che l’obbligo di adeguamento ai criteri del Dm 127/2024 non è immediato, ed è importante comprendere, in particolare, quali siano le modalità operative a cui devono attualmente attenersi i gestori che abbiano provveduto a presentare la prevista istanza o comunicazione di aggiornamento a ridosso della richiamata scadenza del 25 marzo 2025.
A questo proposito, il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che, «nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento».
Ciò significa che:
- gli impianti in regime ordinario potranno (e dovranno) continuare a operare rispettando soltanto le prescrizioni imposte dall’autorizzazione (autorizzazione unica ex art. 208 o Aia) già posseduta fino al rilascio, da parte dell’autorità competente, del provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione (con l’unica precisazione che, se questa autorizzazione era già in fase di rinnovo alla data di entrata in vigore del Dm 127/2024, in sede di rilascio del provvedimento di rinnovo l’autorità competente imporrà il rispetto dei nuovi criteri stabiliti dal regolamento in esame, e, fino ad allora, i produttori di aggregato recuperato potranno continuare a operare in conformità all’autorizzazione oggetto di rinnovo);
- gli impianti in regime semplificato, invece, potranno (e dovranno) continuare a operare rispettando la comunicazione precedente soltanto fino al decorso del termine dilatorio di 90 giorni (previsto, in generale, dagli articoli 214 e 216 del d. lgs. 152/2006), decorrente dalla data in cui è stata effettivamente inviata l’apposita comunicazione finalizzata all’adeguamento ai criteri di cui al Dm 127/2024, e, a partire da quel momento, dovranno esercitare le operazioni di trattamento dei rifiuti inerti conformemente alla predetta comunicazione (cioè, di fatto, adeguandosi in toto al Dm 127/2024).
Mentre per gli impianti in regime semplificato il momento in cui essi dovranno adeguarsi ai nuovi criteri è, pertanto, prevedibile ed è fisso (perché, come detto, l’obbligo di adeguamento scatta decorsi 90 giorni dalla comunicazione di aggiornamento), per gli impianti in regime ordinario questo momento dipenderà dai tempi che, in concreto, impiegherà l’autorità competente per concludere il procedimento di aggiornamento (o di rinnovo) dell’autorizzazione mediante il rilascio del relativo provvedimento.
I due “momenti” di cui sopra assumono rilievo anche rispetto al “risultato” delle attività in questione, vale a dire alla gestione dell’end of waste prodotto. Il comma 3 dell’art. 8 precisa, infatti, a questo proposito, che «gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo» (nel senso precisato sopra) – e soltanto questi – possono continuare ad essere gestiti, rispettivamente, nel rispetto dell’autorizzazione che era efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo (se l’impianto è in regime ordinario) o in conformità alla comunicazione effettuata in precedenza. Da notare che la norma fa riferimento espresso alla produzione degli aggregati recuperati: ciò significa che gli end of waste prodotti prima del momento di cui sopra potranno continuare ad essere lecitamente gestiti (e, in particolare, commercializzati e utilizzati) anche dopo questo momento, anche se non rispettano i (nuovi) criteri fissati dal Dm 127/2024.
Specularmente, il successivo comma 4 del medesimo art. 8 si premura di stabilire, in modo per la verità pleonastico, che i produttori di aggregato recuperato devono operare nel rispetto dei criteri contenuti nel Dm 127/2024 «a seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata» (espressione, quest’ultima, con la quale il regolamento in esame intende riferirsi al sopra citato termine dilatorio di 90 giorni).
Lo stesso art. 8 precisa, infine, che, agli impianti in regime semplificato, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 relative, rispettivamente:
- ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4;
- ai valori limite per le emissioni fissati dall’allegato 1 del sub-allegato 2;
- alle norme tecniche di cui all’allegato 5.
Criticità e dubbi interpretativi
La disciplina introdotta dal Dm 127/2024, pur avendo superato le principali criticità che presentava il previgente Dm 152/2022 (relative soprattutto alla fissazione di criteri eccessivamente restrittivi), contiene alcune previsioni che suscitano qualche perplessità e lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi sui quali sarebbe stato opportuno un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) prima della segnalata scadenza del 25 marzo 2025, intervento che tuttavia è mancato.
Ci si riferisce, anzitutto, alla scelta di non ammettere alla produzione di aggregato recuperato i «rifiuti interrati». Certamente si tratta di un miglioramento rispetto al Dm 152/2022, che escludeva anche i rifiuti «abbandonati» (oltre che quelli che esso qualificava come «sotterrati»), ma la scelta appare comunque discutibile, sia perché, in generale, risulta in controtendenza rispetto all’obiettivo, da considerarsi prioritario, di massimizzare l’avvio a recupero dei rifiuti inerti, sia perché dà luogo evidentemente a possibili effetti paradossali: lo stesso rifiuto che, se è interrato, non può essere destinato a recupero, potrebbe invece avere questa destinazione se, per assurdo (e, beninteso, illecitamente), venisse “dissotterrato” e poi abbandonato (essendo venuta meno la relativa esclusione che, come detto, era invece prevista per questi ultimi rifiuti dal Dm 152/2022). Se la preoccupazione del legislatore era quella di evitare che, per produrre un aggregato recuperato, vengano utilizzati rifiuti aventi provenienza e caratteristiche ignote, sarebbe stato sufficiente, anziché escludere tout court questi rifiuti dal campo di applicazione del regolamento in esame, imporre di sottoporli a specifici controlli e al rispetto di requisiti stringenti prima del loro trattamento.
Non del tutto chiara risulta, poi, la previsione secondo la quale «non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica».
Questa esclusione sembrerebbe finalizzata, nelle intenzioni del legislatore, a non consentire la produzione di aggregati recuperati con terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati.
Tuttavia, la formulazione della norma presta il fianco ad alcuni dubbi interpretativi:
- in primo luogo, secondo la disciplina di cui al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, un sito può dirsi «contaminato» soltanto quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio («Csr») risultano superati. Ciò presuppone, pertanto, che sia stata espletata la procedura di analisi di rischio sito specifica (procedura che ha proprio lo scopo di determinare caso per caso le Csr e stabilire così se il sito sia, in termini tecnici, «contaminato» e richieda pertanto l’esecuzione di interventi di bonifica). Non è dunque chiaro se l’esclusione sancita dal Dm 127/2024 valga anche per le terre e rocce da scavo provenienti da siti in cui siano stati riscontrati superamenti delle Csc (e dunque siano qualificabili solo come siti «potenzialmente contaminati»), ma rispetto ai quali l’analisi di rischio non è stata ancora eseguita o non sia prevista (ad es., perché si è scelto di avvalersi della procedura semplificata di cui all’art. 242-bis, d. lgs. 152/2006);
- in secondo luogo, il legislatore sembra non avere considerato che i siti contaminati oggetto di bonifica possono essere interessati dalla realizzazione di interventi e opere che comportano l’esecuzione di scavi, e, dunque, la produzione di terre e rocce da scavo che nulla hanno a che vedere però con gli interventi di bonifica (al riguardo, la normativa di riferimento è rappresentata, come è noto, dall’art. 242-ter del d. lgs. 152/2006 e dall’art. 25 del Dpr 120/2017). Non è quindi chiaro se l’esclusione prevista dal Dm 127/2024 riguardi anche le terre e rocce derivanti da queste ultime attività di scavo.
Gli operatori del settore hanno inoltre ritenuto eccessivamente penalizzante la previsione che impone, relativamente agli aggregati recuperati destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate – si tratta dell’utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 – il rispetto di valori limite di concentrazione (indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell’Allegato 1) corrispondenti alle Csc stabilite per i suoli dei siti ad uso verde e residenziale dalla Colonna A, senza considerare che i suddetti end of waste potrebbero essere utilizzati, ad es., in siti industriali, nei quali il parametro ambientale di riferimento è rappresentato pertanto dalle meno restrittive Csc di cui alla Colonna B; ciò, oltretutto, appare peraltro incoerente con la vigente disciplina in materia di terre e rocce da scavo (Dpr 120/2017), che consente di utilizzare – come sottoprodotti – tali materiali per la realizzazione di «reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali» in siti a destinazione d’uso commerciale o industriale anche se gli inquinanti in essi contenuti superano le Csc di cui alla Colonna A della disciplina in materia di bonifiche (purché naturalmente non superino anche quelle di cui alla Colonna B).
Da ultimo, un tema che ha suscitato un vivace dibattito tra gli operatori e le autorità competenti in vista della scadenza del 25 marzo 2025 e che tuttora genera non poche incertezze interpretative riguarda i casi in cui le operazioni di trattamento si discostino, in tutto o in parte, dalle previsioni del Dm 127/2024.
A questo proposito, il già citato comma 2 dell’art. 1 richiama in modo esplicito solo due ipotesi, precisando che esse sono soggette al rilascio (o al rinnovo) di una cosiddetta autorizzazione end of waste “caso per caso” ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del d. lgs. 152/2006 (si tratta, è bene ricordarlo, sempre e soltanto di autorizzazioni in regime ordinario, ossia da rilasciarsi ai sensi degli articoli 208, 209 o 211 del d. lgs. 152/2006 o mediante un’Aia, le quali, a seguito della riforma intervenuta nel 2021, richiedono oltretutto l’espressione di un preliminare parere obbligatorio e vincolante da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente):
- la prima è quella in cui le operazioni di recupero finalizzate a produrre l’aggregato recuperato abbiano ad oggetto «in tutto o in parte» rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del Dm 127/2024;
- la seconda ipotesi prevista è quella in cui tali operazioni, pur avendo ad oggetto rifiuti elencati nel citato Allegato 1, producano aggregati recuperati «destinati a scopi specifici differenti» rispetto a quelli previsti dall’art. 4 (che, come si è visto, a questo proposito rinvia a propria volta all’elenco di cui all’Allegato 2 del Dm 127/2024).
Vi sono, però, altre ipotesi che, non essendo espressamente contemplate dall’art. 1, comma 2, Dm 127/2024, danno adito ad alcuni obiettivi dubbi circa il regime applicabile.
È bene comunque tener presente, come criterio generale, che l’art. 184-ter del d. lgs. 152/2006 indica, nel comma 3, un chiaro “ordine gerarchico” rispetto alla fissazione dei criteri end of waste (in tal caso, del prodotto costituito dall’aggregato recuperato), stabilendo, in particolare, che si possa ricorrere all’autorizzazione end of waste “caso per caso” (soltanto) «In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2»: nel caso di specie, come si evince dallo stesso titolo e dal preambolo del Dm 127/2024, quest’ultimo regolamento è stato adottato proprio in attuazione del predetto comma 2 dell’art. 184-ter del d. lgs. 152/2006. Ne consegue che, rispetto alle tipologie di rifiuti (ammesse a produrre l’end of waste) e per gli scopi specifici (di utilizzabilità dell’aggregato recuperato) espressamente elencati dal Dm 127/2024, i criteri fissati da quest’ultimo devono considerarsi vincolanti e inderogabili.
Tutto ciò che, invece, non è “coperto” dalla disciplina in esame, potrà essere autorizzato “caso per caso” dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, d. lgs. 152/2006.
Precisato quanto sopra, le situazioni obiettivamente più complesse a livello autorizzatorio e sul piano operativo paiono essere quelle in cui, nel medesimo impianto, si svolgano (o si preveda di svolgere) sia operazioni ricadenti nel campo di applicazione del Dm 127/2024 (le quali, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono dunque conformarsi ai criteri ivi previsti), sia operazioni diverse, da autorizzarsi dunque “caso per caso”: è infatti facile prevedere che questa sorta di “doppio regime” mal si concili con le concrete esigenze operative dei gestori, anche perché potrebbe richiedere una separazione delle diverse linee produttive (anche per consentire una adeguata tracciabilità dei materiali in ingresso e in uscita) non sempre compatibile con la necessità di razionalizzare gli spazi aziendali, tenuto conto dei considerevoli volumi in gioco quando si tratta di materiali inerti.
A complicare ulteriormente il quadro contribuisce la previsione (che non era presente nel Dm 152/2022, il cui art. 1 faceva riferimento infatti alle sole «operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1») di cui al citato comma 2 dell’art. 1 del Dm 127/2024 che riconduce espressamente alle autorizzazioni “caso per caso” anche le operazioni di recupero aventi ad oggetto soltanto «in parte» rifiuti non elencati nell’Allegato 1: oltre a doversi dubitare del fatto che il regolamento in esame possa introdurre una qualche (seppur parziale) deroga al richiamato “ordine gerarchico” derivante da una norma di rango primario quale è l’art. 184-ter del d. lgs. 152/2006, non è comunque chiaro se, in tal caso, l’autorizzazione possa disciplinare in toto le operazioni di recupero, fissando “caso per caso” dei criteri dettagliati che si discostino da quelli stabiliti dal Dm 127/2024 anche rispetto al trattamento di rifiuti elencati da quest’ultimo decreto, a patto naturalmente che esso avvenga nell’ambito di un più ampio ciclo di trattamento che coinvolga anche rifiuti non elencati.
Onde scongiurare il rischio della prevedibile proliferazione di prassi applicative e modalità operative differenziate a livello nazionale sarebbe pertanto opportuno che il Mase intervenisse a sciogliere, per quanto possibile, i principali nodi interpretativi del Dm 127/2024 (a partire dalla sua sfera di applicazione), anche perché alcune delle Regioni che, nei mesi scorsi, avevano fornito agli operatori delle “prime indicazioni” sul tema, sono poi tornate sui propri passi (ci si riferisce alla Regione Lombardia, che, al pari della Regione Piemonte, aveva diramato una specifica nota al «fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale»; essendo tuttavia emerse alcune interpretazioni contrastanti, ha in seguito dichiarato di non poter confermare le predette indicazioni, con l’inevitabile effetto di disorientare ulteriormente gli operatori).
Nel frattempo, è dunque raccomandabile, considerati anche i rischi sanzionatori (di natura penale) connessi al mancato rispetto della disciplina in esame, adottare un approccio prudente, soprattutto per quanto concerne le ipotesi da considerarsi presumibilmente al di fuori del campo di applicazione del Dm 127/2024, instaurando – ove possibile – uno specifico confronto preliminare con l’autorità competente allo scopo di individuare le operazioni da considerarsi escluse dell’obbligo di adeguamento ai nuovi criteri end of waste (e che dunque consentono – e impongono – l’ottenimento di una autorizzazione “caso per caso”).
In conclusione, pare opportuno ricordare che quello dell’edilizia è stato da tempo individuato, anche in numerosi atti ufficiali della Commissione europea, come un settore “ad alta intensità di risorse” e che genera oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell’Unione europea. La disciplina sull’end of waste dei rifiuti inerti (e fra questi, in particolare, di quelli derivanti dalle attività di costruzione e demolizione) rappresenta quindi un tassello fondamentale della transizione verso un’economia circolare. Per questa ragione, è auspicabile che le istituzioni, le associazioni di categoria e le imprese del settore, facendo tesoro del periodo di monitoraggio previsto dall’art. 7 del Dm 127/2024 (secondo cui, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, il Mase, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle nuove disposizioni, è chiamato a valutare l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto fissati dall’art. 3), lavorino assieme in modo costruttivo per superare le residue divergenze di opinione e perseguire l’obiettivo comune di massimizzare l’avvio a recupero dei rifiuti inerti e di non penalizzare pratiche ambientalmente virtuose già consolidate da tempo.






