I residui di lavorazione dell’ardesia costituiscono rifiuti di estrazione? I chiarimenti del MASE
In risposta a interpello ambientale, il MASE chiarisce che i residui derivanti dalle operazioni di pulitura, squadratura e taglio dell'ardesia, in quanto attività di "trattamento" ai sensi del D.lgs. 117/2008, sono qualificabili come rifiuti di estrazione e devono quindi essere gestiti in conformità al piano di gestione di cui all'art. 5 del medesimo decreto. Leggi l'analisi di Leonardo Salvemini.
di Leonardo Salvemini
Il D.lgs. 117/2008, attuativo della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, all’art. 3, comma 1, lettera d), definisce i rifiuti di estrazione, indicando che trattasi dei “rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave” e, alla successiva lettera i), fornisce la definizione di trattamento, ovvero “il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”.
Tanto premesso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiamato a pronunciarsi su un interpello ambientale, promosso ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, ha chiarito che i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), D.lgs. 117/2008, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
Inoltre, richiamata l’interpretazione della definizione di sito di cui all’art. 3, comma 1, lettera hh), D.lgs. 117/2008, già fornita nel riscontro a un precedente interpello, in cui si è precisato che per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari e a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività, restando inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi e che tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione dell’ardesia avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), D.lgs. 117/2008, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 citato, quale sezione del piano globale dell’attività estrattiva, devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estrattivi e ai rifiuti derivanti dalle lavorazioni connesse.
Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore.






