Imballaggi, gli orientamenti Ue sul Regolamento PPWR
La Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 orientamenti interpretativi e pratici per l'applicazione uniforme del Regolamento PPWR (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dal 12 agosto 2026. Le risposte alle FAQ degli operatori chiariscono chi è considerato produttore, quali articoli rientrano nella definizione di imballaggio e come conformarsi alle nuove regole. Leggi l'analisi di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Orientamenti interpretativi e pratici, con risposta alle FAQ degli operatori, per l’uniforme applicazione del nuovo Regolamento PPWR sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che dovrà essere applicato in tutti gli Stati Membri Ue dal 12 agosto 2026.
Orientamenti UE
Pubblicata il 30 marzo 2026 la Comunicazione della Commissione C(2026) 2151 final che approva la bozza degli orientamenti della Commissione a sostegno dell’attuazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, cd «Packaging and Packaging Waste Regulation» (PPWR) per l’applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati Membri della disciplina per la sostenibilità del settore degli imballaggi a partire dal 12 agosto 2026.
Regolamento PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 PPWR, in via di recepimento in Italia ai sensi della Legge n. 36 del 2026, cd «Legge di delegazione europea 2025», armonizza il quadro normativo per imballaggi e rifiuti di imballaggio in tutta l’UE e migliora il buon funzionamento del mercato interno e per un settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo, riducendo al contempo gli impatti ambientali e sulla salute legati al packaging, stabilendo obiettivi di sostenibilità, etichettatura e informazione dei consumatori e obiettivi generali per gli Stati Membri e per i produttori, importatori, distributori e fornitori di imballaggi ai fini della riduzione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio per gli operatori economici, con riduzione di quelli eccessivi e riutilizzo e recupero di materie prime.
Applicazione uniforme
La guida della Commissione, integrata da un documento con le domande frequenti (FAQ), a fronte delle numerose richieste di chiarimento e quesiti interpretativi da parte degli stakeholder, chiarisce le norme in base alle quali il Regolamento PPWR ha bisogno di ulteriori interpretazioni e i settori in cui i portatori di interessi hanno chiesto assistenza, chiarendo quando un’impresa è considerata produttore o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi, per agevolare una interpretazione uniforme nonché semplificare e velocizzare la conformità alle nuove regole da parte degli operatori economici.
Imballaggi definiti
Tra i chiarimenti forniti ai portatori di interesse e Autorità pubbliche, gli orientamenti della Commissione ricordano la definizione di imballaggio fornita dal Regolamento, che deve essere tenuta sempre presente per valutare quali articoli o prodotti rientrano nel campo applicativo del quadro regolatorio, ricordando che l’Allegato I fornisce un elenco esclusivamente indicavo degli elementi considerati imballaggio e quelli che non lo sono, ribadendo la necessità di verificare se l’oggetto soddisfa gli elementi della definizione, in particolare se è destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare un prodotto, senza esserne parte integrante, e se sia destinato a essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto, oppure se costituisce un componente integrato o un elemento ausiliario che svolge una funzione di packaging.
Fabbricanti e produttori
Altro importante chiarimento è quello della distinzione tra la definizione di fabbricante di imballaggi, «manufacturer» nella versione ufficiale, e quella di produttore, ovvero il «producer», laddove il primo è l’operatore che produce o fornisce imballaggi o prodotti confezionati, evidenziando che nella definizione del Regolamento ce n’è sempre e solo uno in una catena di approvvigionamento ai sensi del PPWR, quale responsabile della procedura di valutazione della conformità dell’imballaggio e della relativa dichiarazione, mentre la seconda definizione riguarda qualsiasi fabbricate, importatore o distributore che immette sul mercato l’imballaggio, come tale soggetto agli obblighi del regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), quindi responsabile del pagamento dei costi per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio nel rispettivo Stato Membro.
Restrizioni monouso
La Commissione ha quindi ritenuto, tra gli altri, necessario precisare le restrizioni sugli imballaggi monouso, l’applicazione della restrizione delle PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e l’applicazione di obiettivi di riutilizzo, accanto a orientamenti su come applicare la Responsabilità Estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi e sull’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione, oltre a chiarire alcune delle definizioni più complesse e fornire orientamenti per il rispetto degli obblighi di minimizzazione del packaging, il riutilizzo, nonché riguardo all’obbligo di etichettatura e al formato dell’etichetta armonizzata.






