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Gestione dei rifiuti: irrilevante la cessione a terzi ai fini della classificazione

La Corte di Cassazione (Sez. III, 9 febbraio 2026), pronunciandosi sul caso di un’autofficina napoletana che contestava l’accusa di deposito non autorizzato di rifiuti avendo accumulato materiali che affermava di voler riutilizzare, ha offerto importanti chiarimenti sulla definizione di rifiuto, e in particolare sul concetto di “disfarsi”. Leggi il commento di Luigi Imperato.

di Luigi Imperato

Non rileva la circostanza che il materiale non abbia più utilità per il detentore ai fini della classificazione come rifiuto, né tale classificazione viene meno in forza di un accordo di cessione a terzi

Il Caso

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 30.9.2024 aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli mediante la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del reato, di cui all’art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso la sua officina di riparazione di motoveicoli e per l’effetto condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tra i vari motivi, il vizio di motivazione in quanto i Giudici di appello avevano riconosciuto la pericolosità dei rifiuti in modo del tutto presuntivo, senza un accertamento tecnico da parte dell’ARPAC ed inoltre non considerando la possibilità che i pezzi rinvenuti potessero essere riutilizzati come ricambi a basso costo ed altresì senza dare il giusto rilievo alla circostanza che gli stessi fossero depositati sul pavimento, senza alcun contatto con il terreno.

Inoltre, l’imputato deduceva l’ulteriore vizio di motivazione, atteso che i Giudici di merito erano incorsi in errore nella qualificazione della condotta sussumendola nell’art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 anziché nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 255 del Testo Unico dell’ambiente.

La nota

La sentenza della Cass. Pen., Sez. III, del 09.02.2026 si segnala perché offre la possibilità di ritornare su diversi temi giuridici che da sempre caratterizzano il complesso mondo dei rifiuti.

Innanzitutto la Suprema Corte nell’evidenziare che i Giudici di merito hanno fornito una chiara ed esaustiva descrizione dello stato dei luoghi al momento del controllo, caratterizzato da motori e altre parti di motoveicoli “non bonificati”, lattine di olio, “pneumatici fuori uso”, batterie esauste e stracci intrisi di olio” depositati in modo incontrollato, ribadisce un principio molto importante in materia ovvero che si considera rifiuto non quello che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, bensì solo ciò che è qualificabile come tale sulla base di dati obiettivi che definiscono la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, sottolineando al contempo che trattasi comunque di vizi non deducibili per la prima volta in cassazione se non dedotti in precedenza come motivo di appello, come appunto accaduto nel caso in esame.

I Giudici di legittimità, poi, richiamano la lettera della norma, di cui all’art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, in forza della quale deve ritenersi rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, evidenziando come tale definizione riprende quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento e rispecchi quella già prevista nella normativa previgente contenuta nel Decreto Ronchi ed ancor prima nel D.P.R. n. 915/1982.

Una volta richiamata la definizione normativa del concetto di rifiuto la Suprema Corte si preoccupa di precisare un tema molto dibattuto consistente nello stabilire che cosa debba intendersi in concreto con il termine “disfarsi”.

All’uopo, i Giudici di legittimità, richiamano in primis i pronunciamenti della Giurisprudenza comunitaria che da un lato prevedono una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte di Giustizia 11 novembre 2004, Niselli) ed in secundis impongono di interpretare il verbo “disfarsi” tenendo presente le finalità della normativa comunitaria ed in particolare la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte di Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit).

Successivamente, i Giudici della nomofilachia richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale ribadiscono il principio in base al quale non rileva anzi è da ritenersi inaccettabile qualsiasi valutazione soggettiva della natura dei materiali dal classificare o meno quali rifiuti, dal momento che è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore secondo una sua personale valutazione, ma solo ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi  che definiscono la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi di detto materiale[1].

Non solo, viene altresì precisato un altro principio, anche questo già affermato in precedenti decisioni non solo della Corte di Cassazione, ma anche della Corte di Giustizia, in forza del quale la classificazione di un materiale come rifiuto non può essere determinata o codeterminata da un accordo di cessione a terzi, né tantomeno dal valore economico di detti beni riconosciuto nel medesimo accordo[2].

Diversamente opinando, proseguono i Giudici di legittimità, il rischio concreto è quello di legittimare pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte, oggettivamente integranti una fattispecie di reato, ben potrebbero essere dissimulate da accordi – dolosamente preordinati – volti a privare il bene di una particolare qualità, ex se rilevante sotto il profilo penale, invero già “a monte” acquisita ed insuscettibile di essere cancellata.

In ogni caso, non costituisce indice di esclusione della natura di rifiuto la circostanza che lo stesso sia suscettibile di una riutilizzazione economica, così come ribadito anche in questo caso dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare mediante la sentenza della Corte di Giustizia, 28 marzo 1990, Vessoso[3].

Sulla scorta di tali criteri ermeneutici i Giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i motivi con i quali il ricorrente aveva eccepito il vizio di illogicità o la violazione di legge circa la qualificazione come rifiuti dei materiali rinvenuti presso l’officina.

Innanzitutto, la decisione in esame ribadisce il principio, già affermato in giurisprudenza, che l’accertamento di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 è una “quaestio facti” di competenza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da vizi logici o giuridici[4].

Poi, nel merito, evidenzia come i Giudici territoriali hanno ben argomentato, ancorando il giudizio di pericolosità alla natura stessa dei rifiuti, visto che si trattava di veicoli “non bonificati” e ricordando altresì che i veicoli fuori uso di per sé sono classificati come rifiuti pericolosi non solo in base al Testo Unico dell’ambiente, ma anche in base alla normativa previgente, di cui al D.Lgs. n. 22/1997.

La Suprema Corte, si preoccupa anche di precisare che nel caso di specie non trova applicazione l’orientamento giurisprudenziale che ha distinto i rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso rispetto al veicolo nella sua unitarietà, poiché in sede di sopralluogo erano stati rinvenuti presso l’officina proprio quelle parti che determinano la pericolosità del veicolo non bonificato come le batterie esauste, i motori ed altre componenti contenenti oli esausti.

Di conseguenza, concludono i Giudici di legittimità non assume alcun rilievo il motivo di ricorso secondo cui per stabilire la pericolosità di un rifiuto occorre necessariamente l’intervento dell’Agenzia regionale per l’ambiente anche in considerazione del fatto che la normativa dettata in materia ambientale non prevede quale condicio sine qua non per la qualificazione come rifiuto pericoloso la preventiva analisi da parte della predetta Agenzia, essendo sufficiente a tal fine che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità[5].

 

[1]Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16/03/2017, n. 19206, secondo cui: “In tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione – che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali”. (Nella fattispecie, relativa all’abbandono in un’area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all’utilizzo, come sostenuto dall’imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea).

[2]Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20/01/2015, n. 15447, in Ambiente e sviluppo, 2015, 11-12, 669 – “Per qualificare un materiale di scarto come rifiuto non è rilevante il suo valore economico né il fatto che sia utile a chi potrebbe farne commercio giacché questa impostazione contiene un errore di prospettiva in quanto attribuisce all’attuale detentore, invece che all’originario detentore della cosa, l’assenza della volontà di disfarsi. Ne consegue che la natura di rifiuto non è esclusa neppure dalla presenza nel materiale di metalli nobili perché la loro estrazione configura un trattamento e non un riutilizzo del materiale quale”.

[3]Nelo stesso senso: Cass. Pen. Sez. III, Sent., 21.01.2020, n. 9052; Cass. Pen. Sez. III, Sent., 03.10.2019, n. 46586, in Studium juris, 2020, 6, 760 secondo cui: “In materia di gestione di rifiuti, la natura di “rifiuto”, acquisita da un bene in base ad elementi positivi (ovvero il fatto che si tratti di residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (ovvero che non abbia i requisiti del sottoprodotto), non viene meno in ragione di un accordo di cessione dello stesso a terzi, senza che possa rilevare il valore economico ivi riconosciuto al medesimo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà del cedente di disfarsi del bene e non all’utilità che potrebbe trarne il cessionario”.

[4] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 18/01/2012, n. 7037; in senso conforme:  Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05/03/2002, n. 14762, in Dir. e Giur. Agr., 2003, 60; da ultimo: Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26/03/2019, n. 25548.

[5] Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14/07/2016, n. 52838.