Giurisprudenza di legittimità su End of Waste (tra sostanze/materie e beni/prodotti) e MOGC “taylored” per l’Environmental Governance
I pronunciamenti del 2023 della Corte di Cassazione sui confini normativi e logici dell’End of Waste, accostati ai principi fissati ad inizio 2026 sui veicoli fuori uso e una sentenza del 2023 sul MOCG, palesano l’esigenza di Modelli 231 ritagliati su misura rispetto ai reati ambientali ed ai cicli di processo interessati. Leggi l’analisi di Giovanni Gulli
di Giovanni Gulli
La giurisprudenza di legittimità (Sent. Cass. Pen., Sez. 3^, n. 27148 del 22.06.2023) sui confini normativi e logici del cd. End of Waste ha delineato uno “status costitutivo” di “cessazione della qualifica di rifiuto”, caratterizzato da un effettivo “processo costitutivo” fatto di “operazioni di recupero” e presupposti di “conformità normativa”. Un “processo costitutivo” (non solo “dichiarativo”!!!) che porta il rifiuto a non restar tale se il completamento “conforme” del “processo di recupero” sia finanche dimostrato da chi invoca la “cessazione della qualifica di rifiuto”.
Accostiamo, ora, tali principi a quelli fissati, ad inizio 2026, in tema di cd. “parti di ricambio auto” derivanti dal trattamento dei VFU (veicoli fuori uso), rifiuti complessi in prevalenza classificabili con cod. EER 16.01.04* ( * = natura pericolosa).
Per poi tornare ad esaminare la reale portata della sentenza del 2023 sull’adozione ed attuazione di un MOGC, con palesata esigenza di un taglio “su misura” (taylored) rispetto ai cd. reati ambientali ed ai cicli di processo interessati.
EoW tra sostanze/materie e beni/prodotti da trattamenti e/o recuperi
Nel 2023 si ribadisce come la qualifica di “cessato rifiuto” produca effetti solo da quando il processo di recupero risulti completato in conformità e che sul punto, visto l’art. 184-ter TUA, vige il principio di “inversione dell’onere della prova” sull’anzidetta cessata qualità. Difatti, oltre alle “condizioni generali” ed ai “criteri specifici” affinché il rifiuto perda la qualifica ab origine posseduta, il co. 5 dell’art. 184-ter impone la disciplina sui rifiuti <fino alla cessazione della qualifica di rifiuto>.
Sul tema, la più recente Sent. Cass. Pen. Sez. III Pen. 05.01.2026, n. 170 statuisce che:
- a) <l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione>;
- b) nel caso, <il ricorrente si è sottratto a questo onere, non avendo dimostrato chi fosse stato il fornitore dei numerosi pezzi di ricambio che intendeva spedire […] né, soprattutto, che il fornitore li avesse sottoposti al trattamento previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 209/2003, necessario per far sì che rifiuti non vendibili potessero diventare beni di libera vendita>;
- c) in dettaglio, <il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 184, co. 3, lett. i), definisce come rifiuti speciali i veicoli fuori uso, mentre, all’art. 184-ter, co. 1, dispone che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti>;
- d) infine, <L’art. 184-ter, co. 4, richiama poi espressamente anche il d.lgs. n. 209 del 2003, che pone […] all’art. 3, che le operazioni di “trattamento” dei veicoli fuori uso, per esse intendendosi le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti, debbano essere effettuate presso un impianto di trattamento autorizzato>.
Per le cd. parti di ricambio auto s’invocano le particolari disposizioni normative che impongono un “trattamento di messa in sicurezza” del rifiuto originario (i cd. VFU) così da consentire, ex art. 15 del D.Lgs. n. 209/03, <il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, precisando che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate, disponendo infine che l’utilizzazione delle parti di ricambio recuperate da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente>.
Si aggiunge pure che <solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter d.lgs. 152/2006, cessano di essere rifiuti>.
A questo punto, tra “beni/prodotti e sostanze/materie da trattamenti/recuperi” fissiamo alcune tipicità oggetto dell’onere probante circa la “cessata qualifica di rifiuto”:
- un “bene/prodotto da trattamento di messa in sicurezza” del VFU – cioè, “trattamenti ed operazioni di condizionamento per il reimpiego nel mercato del ricambio” (ex artt. 3, 6 co. 2 e 15 del D.Lgs. 209/03) e fasi di depollution prodromiche al reimpiego per futura utilizzazione lecita delle parti derivate – deve pure rispettare i dettami dell’art. 184-ter del TUA, dimodoché ciascuna “parte di ricambio” possa divenire un “bene derivante da conforme trattamento/recupero” ed assumere la “costituita cessazione di qualifica di rifiuto”;
- le “sostanze e/o materie da recupero” (definibili come “prodotti intermedi”) trovano disciplina di “cessazione di qualifica di rifiuto” sia nei dettami dell’art. 184-ter del TUA che in Regolamenti UE ad hoc adottati, in residuali Decreti Ministeriali “case to case” in assenza di normativa comunitaria (Regg. UE e DD.MM. al link https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/end-of-waste), ovvero ancora, in assenza di criteri ex co. 2 dell’art. 184-ter del TUA, in iter autorizzativi ex artt. 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis, Parte II del TUA (cd. AIA).
Riflessioni alla luce del raccordo dei recenti principi di legittimità
Rileviamo, ora, alcuni elementi utili a quelle realtà che producono e/o commercializzano e/o utilizzano sia “sostanze/materie” che “beni/prodotti” derivanti da trattamenti e recuperi.
Con estrema chiarezza emergono:
- l’ormai consolidata “inversione dell’onere probatorio” in tema di prova e sulla “cessata qualità di rifiuto”;
- le evidenti ricadute, dell’anzidetto principio, in termini di verifica di un eseguito e dimostrabile trattamento/recupero, pure in riferimento ad un precedente soggetto di filiera. La sentenza del 2026, per l’appunto, vede imputato non il titolare di un dato Centro di Autodemolizione bensì il commerciante delle cd. “parti di ricambio auto” rimaste rifiuti e, dunque, non commercializzabili; in quanto, rimasta “indimostrata” sia la provenienza da un regolare ciclo di recupero autorizzato, sia il suo effettivo e conforme completamento;
- la conferma che restano rifiuti le sostanze/materie o beni/prodotti che non possiedono regolare “provenienza” e conforme “status di cessazione di qualifica di rifiuto”, con responsabilità gestorie ed oneri sanzionatori in materia ambientale, pure su coloro che acquistano/usano materie/beni che non hanno perso l’originaria qualifica di rifiuto;
- la necessaria identificazione del tratto regolatorio settoriale che delinea la liceità (e vendibilità!!!) delle materie e/o prodotti qualificabili EoW, in quanto la legge impone distinti parametri di conformità per singoli settori.
Cardini logici, questi, che servono a delineare tipiche aree e margini di rischio, nei diversi settori operativi, proprio in ordine alla potenziale commissione d’illeciti ambientali.
La Cassazione e il MOGC “taylored”: la necessitata visione sartoriale di matrice ambientale
Torniamo ora alla sentenza del 2023, dove il tema della “mappatura dei rischi”, verso i cd. reati ambientali, è analizzato proprio sulla base di una necessaria sartorialità del MOGC in senso Environmental.
Si rileva (ex art. 6, D.lgs. 231/01) come l’Ente non risponda ove si dimostri che:
- a) abbia <adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto>, un MOGC idoneo <a prevenire reati della specie di quello verificatosi>;
- b) il compito di vigilare su funzionamento, osservanza e cura dell’aggiornamentodel MOGC <è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri>;
- c) i soggetti incriminati <hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente> il MOGC adottato ed attuato;
- d) non sussistono parametri di<omessa o insufficiente vigilanza> da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Inoltre, la Suprema Corte (ex co. 2 dell’art. 6, D.lgs. 231/01) evidenzia come il MOGC debba perseguire le seguenti esigenze:
- <individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati>;
- evidenziare <protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire>;
- rilevare <modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati>;
- definire <obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli>;
- inserire <un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello>.
Oltre le premesse generali, la Cassazione mira ad incidere sensibilmente, e con peculiarità, sull’area d’analisi e gestione/controllo del Environmental risk, ammonendo che:
- <il modello di organizzazione e gestione debba essere realizzato «su misura» (taylored) per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione. Ciò, come rilevato in dottrina, soprattutto in relazione alle peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi, nell’ambito dell’attività d’impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate>;
- all’inidoneità o all’inefficacia attuativa del MOGC (per granitica Cass. Pen. Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, Impregilo, Rv. 283437–01) si ricollega una <concezione normativa della colpa> e quindi <l’ente risponde in quanto non si è dato un’organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla», secondo le linee dettate dal citato art. 6 del decreto>;
- infine, <In materia di reati ambientali, pertanto, il modello di organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve essere adottato in riferimento alla specifica struttura e tipo di attività dell’impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente […] >.
Un iter motivazionale ed analitico che, in sinergia ai canoni della conformità normativa del EoW, ben delinea come ogni ciclo di processo, diverso per realtà produttiva, debba essere scrutato e mappato con la lente della rilevanza e prevenzione dei tipici rischi riferibili alle singole fattispecie ambientali (di cui all’ampliato elenco ex art. 25-quinques, D.Lgs. n. 231/01).
Una visione sartoriale del MOGC che impone un taglio “su misura” di stoffa squisitamente ambientale, un “abito personalizzato” che veste l’impresa di una “Environmental Governance”, resiliente al rischio e più sostenibile nel tempo.






