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Combustione illecita di rifiuti: spunta una nuova aggravante per azioni commesse da imprese

Aldo Natalini analizza le modifiche apportate dalla legge n. 147/2025 alle fattispecie incriminatrici riguardanti combustione illecita di rifiuti e spedizione transfrontaliera illegale. Per i fatti commessi nell’ambito di un’attività di impresa è emersa un’inedita aggravante.

di Aldo Natalini

Proseguendo nella disamina delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025 alle fattispecie incriminatrici contenute nel Testo unico dell’ambiente (Tua), un altro gruppo di interventi riguarda i reati di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis Tua) e di spedizione transfrontaliera illegale (articolo 259 Tua) e reca l’introduzione di un’inedita aggravante per i fatti commessi nell’ambito di un’attività di impresa (articolo 259-bis Tua).

In considerazione, poi, della pressoché generalizzata opera di “delittizzazione” della gran parte delle contravvenzioni ambientali in materia di rifiuti, con conseguente addebito doloso secondo la regula iuris dell’articolo 42, comma 2, del Cp), il legislatore urgente si è preoccupato di inserire una disposizione ad hoc, mantenuta da quello della conversione, che sancisce – in via espressa – la punibilità a titolo colposo delle corrispondenti incriminazioni dolose (nuovo articolo 259-ter Tua).

Combustione illecita di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera e)

Il Dl “terra dei fuochi”, come definitivamente convertito in legge, apporta modifiche al reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256-bis Tua che, coniato a suo tempo (col Dl n. 13/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2014) in una duplice variante delittuosa descritta nei suoi primi due commi, al comma 1, salvo che il fatto costituisca più grave reato, d’ora in poi punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (ipotesi del cosiddetto “abbruciamento”); la pena è della reclusione da 3 a 6 anni se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi; in ogni caso, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (256-bis, comma 1, Tua).

In primo luogo, l’articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1), del Dl n. 116/2025, in linea con l’esternata finalità dell’intervento d’urgenza di «contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell’ambiente», sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 256-bis Tua, la cui funzione resta quella di anticipare la punizione delle condotte strumentali di abbandono e di deposito incontrollato, di gestione abusiva e di traffico illecito di rifiuti «in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti». La novella qui si traduce nell’adeguamento e nell’ampliamento dei richiami normativi ai reati “presupposto” taluni dei quali – come visto retro – sono stati trasformati in delitti e, quanto ai reati di abbandono, sono stati contestualmente “scorporati”: l’applicazione delle suddette pene stabilite dall’immutato comma 1 sono estese a colui che, «in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti» (espressione rimasta invariata), tiene le condotte di abbandono o deposito di rifiuti ovvero di immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee di cui all’articolo 255, commi 1 e nuovo comma 1.1., Tua (come modificato dall’articolo 1, comma 1 lettera b, dello stesso Dl n. 116/2025: vedi il precedente commento alle pagine 52 e seguenti). Tra i reati (ora delitti) “presupposto” richiamati nel riscritto comma compaiono quelli gestione abusiva e traffico illecito di rifiuti (articoli 256 e 259 Tua, già richiamati nel testo previgente) e, soprattutto, le nuove ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis Tua) e di abbandono di rifiuti pericolosi, anche nei predetti casi particolari (articolo 255-ter Tua), ipotesi per le quali è stata inserita una inedita previsione sanzionatoria in forza della quale «le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1» (non è dato comprendere se, con tale espressione “di relazione”, il legislatore abbia inteso riferirsi alle pene in astratto comminabili o a quella in concreto irrogata dal giudice).

Le violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

(Dl 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera f)

Sul fronte delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, l’articolo 1, comma 1, lettera f), ai nn. 1, 2, 3 e 4, del Dl n. 116/2025, come convertito, interviene sull’articolo 258 Tua riguardante le pene pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari nei confronti di coloro che compiono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti, nonché operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nello specifico, il n. 1) della suddetta lettera f), modifica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 258, comma 2, Tua in materia di omissione ovvero tenuta incompleta del registro cronologico di carico e scarico relativo alle operazioni professionali di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 190, comma 1, Tua): la novella odierna innalza la cornice della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per tale violazione, che diventa da 4.000 a 20.000 euro (prima del Dl in commento era da 2.000 a 10.000 euro). Rimane, invece, inalterata la sanzione pecuniaria prevista nel caso in cui l’omissione o la tenuta incompleta del registro riguardi rifiuti pericolosi: in tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Il successivo n. 2) inserisce, poi, l’inedito comma 2-bis all’interno dell’articolo 258 Tua che introduce ex novo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del responsabile della violazione di cui al precedente articolo 258, comma 2, Tua (vedi il precedente commento), conseguente alla mancata o errata tenuta del registro delle operazioni di carico e scarico. In particolare, la sospensione è da da 1 a 4 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. La norma precisa, inoltre, che nel caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 258, comma 2, Tua trovano comunque applicazione le norme previste dal CdS in materia di sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie.

Sempre a seguito dell’accertamento delle predette violazioni deriva la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali tenuto presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (cfr. articolo 212 Tua).

Ancora, il n. 3 della lettera f) qui in esame interviene sull’articolo 258, comma 4, Tua che sanziona il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione (cosiddetto FIR) ex articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti:

  • – il primo periodo della citata disposizione, non modificato dal decreto in esame, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro, se il fatto non costituisce reato, a chi effettua il trasporto senza il formulario di identificazione o senza i documenti sostitutivi del medesimo, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
  • – il secondo periodo del medesimo comma 4 dell’articolo 258, Tua, integralmente sostituito dal n. 3) della lettera f) a seguito di una modifica parlamentare apportata in sede di conversione, punisce, a titolo (ora sicuramente) delittuoso (e, quindi, doloso), con la pena – ora autonomamente stabilita – della reclusione da 1 a 3 anni (e non più attraverso il problematico rinvio quoad poenam all’articolo 483 Cp, come nel precedente regime scaturito dal Dlgs n. 116/2020, NdA) chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi essendo privo del formulario di identificazione ex articolo 193 Tua o dei documenti sostitutivi. È comunque fatta salva l’applicazione del comma 5 che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa in forma ridotta (da 260 a 1.150 euro) qualora le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili aliunde.

Infine, il n. 4 inserisce all’interno dell’articolo 258 Tua un inedito comma 4-bis ai sensi del quale alla sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 Cpp per i reati di trasporto di rifiuti pericolosi violando le norme in materia di formulario di identificazione, nonché di false indicazioni nel certificato di analisi di rifiuti (ex articolo 258, comma 4, secondo e terzo periodo, Tua) consegue la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È abrogato il comma 3 che prevedeva una circostanza aggravante speciale nel caso commesso nell’ambito di attività di impresa o comunque di un’attività organizzata: trattasi, a ben vedere, di abrogatio sine abolitione perché questa circostanza dell’attività d’impresa è ora rifluita all’interno del novello articolo 259-bis, comma 1, Tua (v. postea).

È poi inserito un inedito comma 3-bis ove sono riproposti anche all’interno dell’articolo 256-bis in relazione alla condotta di combustione di rifiuti, a titolo aggravatore (reclusione da tre a sei anni per i rifiuti non pericolosi; reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni per quelli pericolosi), i «casi particolari» già esaminati nel precedente commento relativi ai fatti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi e ai fatti di gestione abusiva, se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (vedi box in alto a pagina 68).

Il nuovo comma 3-ter introduce, poi, una nuova ipotesi di delitto aggravato dall’evento se ai fatti di cui al suddetto comma 3-bis segue l’incendio (articoli 423 e 423-bis Cp) con aumento delle pene fino alla metà.

La previsione della circostanza aggravante “emergenziale” del successivo comma 4 dell’articolo 256-bis Tua (in riferimento alla legge 24 febbraio 1992, n. 255) è ora arricchita del riferimento all’ipotesi aggravata di cui sopra dai casi particolari del comma 3-bis, come introdotto dalla disposizione in esame.

Resta invariata la previsione del comma 5 in tema di confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

Spedizione (transfrontaliera) illegale di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera g)

Il Dl in commento, come definitivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, interviene anche sulla fattispecie di spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti di cui all’articolo 259 Tua.

Prima dell’odierno intervento correttivo, la condotta incriminata, strutturata come clausola sanzionatoria, era descritta, impropriamente, ancora in termini di «spedizioni di rifiuti costituente traffico illecito» ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/1993 che, però, era stato già abrogato dall’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nella prassi applicativa, la norma incriminatrice, nonostante questo “anacronismo”, era stata pacificamente interpretata come riferita alla realizzazione di una spedizione illegale ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera a) e g), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (quest’ultimo destinato a essere sostituito, a far data dal 21 maggio 2026, dal nuovo regolamento UE n. 2024/1157).

Ora, attraverso la riscrittura della rubrica e la sostituzione dell’intero comma 1 dell’articolo 259 Tua, il legislatore del 2025 corregge – opportunamente – il titoloSpedizione illegale di rifiuti») e il precetto nel quale inserisce i rinvii ai corretti referenti normativi, che individua, anzitutto, nel suddetto articolo 2, punto 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006, il quale prescrive che per “spedizione illegale” si intende qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

  • senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
  • senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
  • con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi;
  • in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento;
  • in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale.

Sin d’ora poi, in vista del prossimo termine di efficacia del nuovo regolamento (UE) sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti – fissato al 21 maggio 2026 – viene inserito nel precetto anche il riferimento al corrispondente articolo 3, punto 26, del regolamento n. 1157/2024.

Contestualmente, viene trasformata la “tassonomia” anche questa fattispecie che prima era punita, a titolo contravvenzionale, con l’ammenda da 1.550 a 26.000 euro e con l’arresto fino a due anni, mentre, d’ora in poi, è punita, a titolo delittuoso, con la reclusione da uno a cinque anni. Resta ferma l’aggravante, ad effetto comune, in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Le modifiche in materia di raccolta dei RAEE

(Dl 116/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 147/2025, articolo 1-bis)

L’articolo 1-bis del decreto, come convertito, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e contrastarne il fenomeno di abbandono e migliorare il livello di consapevolezza della corretta gestione di tali rifiuti, consentendo di incrementarne il tasso di raccolta.

Il comma 1, lettera a), apportando modifiche all’articolo 11 del Dlgs n. 49/2014, n. 49, prevede in particolare che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso l’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

La successiva lettera b) integra l’articolo 38 Dlgs n. 49/2014, recante sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del suddetto decreto: con l’aggiunta degli inediti commi 1-bis e 1-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro sia per la mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento, dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta, sia per la violazione, da parte del distributore, degli obblighi di trasmissione al Centro di coordinamento dei dati inerenti i RAEE. La sanzione è pari alla metà (da 2.000 a 10.000 euro) per inesatta o erronea comunicazione.

Il comma 2 dell’articolo 259 Tua è rimasto invariato ma essendo cambiate le disposizioni cui esso fa rinvio, il mancato coordinamento di questa previsione con gli altri coevi interventi novellistici potrebbe creare qualche problema di interferenza perché il comma in questione prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto non solo per il reato di cui al comma 1 ma anche per quelli di gestione abusiva e di falso. Poiché il legislatore urgente è intervenuto – come visto nel precedente commento – inserendo direttamente la confisca obbligatoria all’interno degli articoli 256 e 258 Tua, escludendola nei confronti della persona estranea al reato, dovrebbe ritenersi in parte qua il comma in commento ormai superato (per abrogazione tacita o per specialità) dalle suddette previsioni speciali.

Circostanza aggravante dell’attività di impresa (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera h)

L’articolo 1, comma 1 lettera h), del decreto “terra dei fuochi”, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2025, introduce nel Tua l’inedito articolo 259-bis recante una nuova circostanza aggravante che si applica quando i fatti di «attività di gestione di rifiuti non autorizzata» (articolo 256 Tua), «combustione illecita di rifiuti» (articolo 256-bis Tua) e «Spedizione illegale di rifiuti» (articolo 259) siano commessi nell’ambito dell’attività di impresa o comunque di un’attività organizzata.

Si tratta di un’aggravante ad effetto comune – implicante l’aumento “secco” «di un terzo» (e non «fino ad un terzo» come stabilisce, in via generale, l’articolo 64, comma 1, Cp) – avente come naturali destinatari gli operatori economici e sembra mutuare parte del contenuto dell’aggravante di cui all’articolo 474-ter Cp (laddove quest’ultimo dà rilievo «all’allestimento di mezzi e attività organizzate») ovvero del precetto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 452-quaterdecies Cp.

La sua sfera di applicazione – circoscritta alle suddette fattispecie incriminatrici e non estesa a tutte quelle ricomprese nel Titolo VI della parte IV del Dlgs n. 152/2006 – sembra piuttosto ampia, facendo riferimento a tutti quei contesti organizzati di esercizio continuativo dell’attività imprenditoriale, anche di fatto o clandestina, sia in forma individuale che societaria, ricomprendendo – c’è da ritenere – anche forme di allestimento rudimentale, ricomprendendo le società (anche di fatto) ma enti no profit, associazioni varie, enti pubblici non economici. Poiché i reati a cui si applicherà sono naturaliter quasi sempre commessi da imprenditori, c’è da prefigurare, a livello criminologico, una larga applicazione dell’aggravante di nuovo conio nella futura prassi applicativa.

Giova segnalare che – in sede di conversione in legge, in esito ad una proposta soppressiva approvata dal Senato (emendamento n. 1.81) – il Parlamento ha eliminato il secondo ed il terzo periodo dell’articolo 259-bis Tua, che, nel testo d’urgenza, stabilivano che:

  • il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata fossero responsabili anche nel caso di condotta di omessa vigilanza dell’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa (secondo periodo);
  • i titolari ed i responsabili fossero soggetti all’applicazione delle sanzioni interdittive regolate dall’articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (terzo periodo, che mutuava la discussa previsione, a sua volta abrogata, già contenuta nell’articolo 256-bis, comma 3, secondo periodo, Tua in tema di combustione illecita di rifiuti).

Trattasi, in parte qua, di modifica parlamentare di favore avente valore retroattivo agli effetti dell’articolo 2 Cp rispetto ad eventuali fatti concomitanti commessi in precaria vigenza del decreto. Con essa viene definitivamente meno quella speciale autonoma posizione di garanzia degli apicali (titolare dell’impresa o responsabile dell’attività comunque organizzata) prefigurata rispetto ai fatti di reato commessi dai sottoposti richiamati dalla disposizione in esame, la quale, dal punto di vista oggettivo, avrebbe dovuto valutarsi «anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza» e, dal punto di vista soggettivo, proiettarsi «sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa». I rischi – segnalati già a primissima lettura – di introdurre forme “occulte” di responsabilità oggettiva o di responsabilità “da posizione” (in contrasto con il principio della responsabilità penale colpevole ex articolo 27 Costituzione) in capo ai titolari di imprese e responsabilità di enti hanno indotto il Parlamento a cancellare entrambe le previsioni, tra le più discusse e problematiche dell’intero decreto, sia dal punto di vista interpretativo che attuativo.

Delitti colposi in materia di rifiuti (Dl n. 116/2025, convertito, con motivazioni, dalla legge n. 147/2025, articolo 1, comma 1, lettera h)

La “massiva” opera di “delittizzazione” di quasi tutte le contravvenzioni contenute nel testo unico dell’ambiente compiuta dal legislatore urgente – con l’avallo (salvo qualche minimo ripensamento), di quello della conversione – ha indotto lo stesso a introdurre una norma ad hoc che sancisca, in via espressa, stante la nota regola dell’articolo 42, comma 2, Cp, la responsabilità (anche) a titolo colposo delle corrispondenti fattispecie dolose. Ciò in perfetta analogia all’articolo 452-quinquies Cp («Delitti colposi contro l’ambiente») ed all’evidente fine, perseguito dal legislatore del 2025, di evitare la perdita – che si sarebbe tradotta in un’ipotesi abolitiva in parte qua rispetto ai fatti pregressi agli effetti successori di favore dell’articolo 2 Cp – di qualunque “frammento” di responsabilità penale rispetto a fatti non sostenuti da volontà dolosa o, quantomeno, di non dimostrata volontarietà: suo tramite, il legislatore ha inteso “recuperare” la punibilità di tutte quelle trasgressioni alla materia ambientale dettate da negligenza, imprudenza o imperizia commessi in violazione delle tante norme e prescrizioni a contenuto preventivo-cautelare.

Il novello articolo 259-ter Tua, inserito dalla stessa lettera h) dell’articolo 1 in commento, prevede, nel dettaglio, la punibilità a titolo di colpa annettendo una diminuzione di pena da un terzo ai due terzi per i seguenti fatti-reato (divenuti, contestualmente, delitti in forza delle modifiche di cui al precedente commento):

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis Tua);
  • abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter Tua);
  • attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256 Tua);
  • spedizione illegale di rifiuti (articolo 259 Tua).

Il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1., Tua non è ricompreso in questo elenco perché – come visto – ha mantenuto la propria natura contravvenzionale (vedi il precedente commento alle pagine 52 e seguenti), come tale punibile indifferentemente a titolo colposo o doloso.

La formulazione del novello articolo 259-ter Tua, laddove prevede una diminuzione di pena da un terzo a due terzi, sembrerebbe apparentemente configurare ad una circostanza attenuante ad effetto speciale: nondimeno, proprio perché, suo tramite, si annette, a livello di nesso psichico, un nuovo titolo di responsabilità penale che permea l’intero fatto tipico, deve ritenersi che essa dia luogo a corrispondenti autonome figure di delitti colposi, esattamente come nell’articolo 452-quinquies Cp.