Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto
Si consolidano le interpretazioni operative sui criteri di ammissibilità per i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi nell’ambito di Transizione 5.0. Dopo una fase di naturale assestamento interpretativo, emergono orientamenti condivisi. Ce ne parla Marco Belardi.
di Marco Belardi
Si consolidano le interpretazioni operative sui criteri di ammissibilità per i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi nell’ambito di Transizione 5.0. Dopo una fase di naturale assestamento interpretativo, emergono orientamenti condivisi che permettono alle imprese di procedere con maggiore certezza nella valutazione dei requisiti Dnsh (Do no significant harm). L’articolo 5 del Dm 24 luglio 2024 stabilisce le esclusioni dai benefici per i progetti generatori di elevate quantità di rifiuti pericolosi, prevedendo al contempo specifiche eccezioni.
L’efficienza produttiva
Un primo aspetto riguarda la modalità di calcolo dell’incremento dei rifiuti pericolosi generati dal progetto. L’interpretazione consolidata conferma che la valutazione deve essere effettuata per unità di prodotto, in linea con la formulazione originaria del decreto.
Questo approccio metodologico premia l’efficienza ambientale relativa: un’azienda che aumenta la produzione riducendo l’impatto specifico per unità prodotta dimostra un miglioramento della propria sostenibilità. Si tratta di un criterio coerente con gli obiettivi della transizione ecologica, che mira a coniugare crescita economica e riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’innovazione tecnologica.
La filiera di gestione rifiuti
Un aspetto cruciale, ora definitivamente chiarito, riguarda l’apparente contraddizione tra la realtà operativa della gestione rifiuti e i requisiti formali della norma. Il decreto sembrava escludere le operazioni R13 (messa in riserva) e D13-D15 (deposito preliminare) dal novero delle attività ammissibili, creando un potenziale cortocircuito applicativo.Il problema era evidente: nella pratica quotidiana, i produttori iniziali di rifiuti conferiscono quasi sempre i propri rifiuti a impianti intermedi che effettuano operazioni di deposito preliminare o messa in riserva. Il formulario di identificazione del rifiuto (Fir) riporta necessariamente questi codici (R13, D13-D15), non la destinazione finale effettiva. Un’interpretazione letterale avrebbe escluso di fatto la quasi totalità delle imprese dai benefici.
L’orientamento interpretativo consolidato risolve questa criticità, confermando che «le operazioni di gestione rifiuti R13, D13, D14 e D15 non sono operazioni di distruzione del rifiuto, ma sono solo operazioni intermedie di deposito prima del conferimento finale verso operazioni da R1 a R12 e D1 a D12». In pratica, questo significa che l’azienda è ammessa al finanziamento a condizione che sia in grado, anche attraverso il proprio fornitore di servizi, di documentare la destinazione finale del rifiuto. Ad esempio, un’impresa che conferisce rifiuti pericolosi a un operatore con codice D15 (deposito preliminare) può accedere ai benefici se documenta che tali rifiuti sono successivamente destinati a D10 (incenerimento a terra) o altre operazioni definitive.
Questa interpretazione riconosce la complessità della filiera in quanto accetta che i rifiuti transitino attraverso piattaforme intermedie prima di raggiungere l’impianto finale; mantiene il rigore ambientale, perché richiede comunque la tracciabilità completa fino alla destinazione definitiva; evita penalizzazioni formalistiche poiché non esclude le imprese per aspetti puramente documentali della catena di gestione. Per le aziende, questo si traduce nell’obbligo di richiedere ai propri gestori ambientali una dichiarazione sulla destinazione finale dei rifiuti conferiti, creando una catena documentale completa che colleghi il produttore iniziale all’operazione di recupero o smaltimento definitivo.
Il calcolo delle soglie percentuali
Per quanto riguarda la determinazione della soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, l’interpretazione prevalente stabilisce che il calcolo va effettuato rapportando i rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento al totale dei rifiuti speciali pericolosi prodotti.
La verifica deve essere effettuata rispetto all’anno precedente all’invio della comunicazione relativa a Transizione 5.0. Questa metodologia di calcolo, che esclude i rifiuti non pericolosi dal computo, garantisce un’applicazione rigorosa e uniforme del principio Dnsh, assicurando che l’attenzione resti focalizzata sulla gestione delle frazioni a maggior impatto ambientale. Le imprese possono così calcolare con precisione la propria posizione rispetto alla soglia critica, pianificando eventuali interventi migliorativi.
Il criterio Prtr
L’aspetto più complesso, ora definitivamente chiarito, riguarda l’applicazione del criterio relativo alle comunicazioni Prtr (Pollutant release and transfer register) per le aziende che superano la soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento. Il decreto prevede che le imprese possano accedere ai benefici se negli ultimi cinque anni non hanno superato per più di due volte le soglie di comunicazione Prtr (2 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi). Tuttavia, un approfondimento interpretativo ha precisato in modo inequivocabile l’ambito di applicazione di questa disposizione.
Le aziende soggette al regime Ippc (Integrated pollution prevention and control), dotate di autorizzazione integrata ambientale, possono utilizzare il criterio Prtr come “seconda chance”. Si tratta tipicamente di impianti industriali di rilevanti dimensioni – raffinerie, acciaierie, stabilimenti chimici, cementifici – già inseriti in un sistema strutturato di monitoraggio ambientale. Per queste aziende, anche superando la soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento, resta possibile accedere ai benefici se dimostrano di non aver superato il limite di 2 tonnellate/anno in almeno tre delle ultime cinque comunicazioni Prtr.
Il chiarimento definitivo stabilisce che per le aziende non soggette a Ippc, il superamento della soglia del 50% di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento comporta l’esclusione automatica dai benefici, senza possibilità di applicare il criterio Prtr come eccezione. Questa interpretazione risolve ogni ambiguità: il mancato rispetto del punto c) (produzione di oltre il 50% di Rsp destinati a smaltimento) determina l’inammissibilità al beneficio. Gli impianti sotto-soglia che non rientrano nel regime Ippc devono quindi necessariamente mantenere la percentuale di rifiuti pericolosi destinati a smaltimento sotto la soglia del 50% per poter accedere ai benefici di Transizione 5.0.
Questa architettura normativa crea di fatto due regimi distinti: le aziende soggette al regime Ippc dispongono di un doppio livello di verifica, potendo ricorrere al criterio Prtr come salvaguardia anche in presenza di elevate percentuali di rifiuti pericolosi a smaltimento; le aziende non soggette al regime Ippc devono necessariamente rispettare la soglia del 50%, senza possibilità di eccezioni.
La distinzione riflette le diverse capacità organizzative e di monitoraggio tra aziende soggette e non al regime IPPC, ma pone sfide significative per le imprese operanti in settori intrinsecamente generatori di rifiuti pericolosi, come galvaniche, trattamenti superficiali o chimica fine.
Prospettive e opportunità
Il completamento del quadro interpretativo, pur delineando vincoli stringenti per alcune categorie di imprese, fornisce la certezza normativa necessaria per verificare la piena osservanza delle norme. Le aziende possono ora valutare con precisione la propria posizione e definire strategie mirate per l’accesso ai benefici.
Per le aziende non IPPC, la sfida diventa opportunità di ripensamento radicale dei processi produttivi verso modelli più circolari. L’impossibilità di ricorrere al criterio PRTR può trasformarsi in stimolo per innovazioni di processo che riducano strutturalmente la generazione di rifiuti pericolosi o ne aumentino le possibilità di recupero.
Il framework normativo di Transizione 5.0, con questi chiarimenti definitivi, si conferma strumento selettivo ma efficace per orientare il sistema industriale verso standard ambientali elevati, coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo e della neutralità climatica.






