Ampliate le aree per il deposito temporaneo «atipico»
L’articolo 5 della legge 182/2025 amplia le aree del deposito temporaneo preliminare alla raccolta per i rifiuti soggetti a Responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario. Si tratta del «deposito temporaneo atipico», definito in questo modo perché non è realizzato dal produttore bensì dal commerciante di prodotti/materiali nuovi che accetta i rifiuti prodotti da terzi.
L’articolo 5 della legge 182/2025 amplia le aree del deposito temporaneo preliminare alla raccolta previsto dall’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 per i rifiuti soggetti a Epr (Responsabilità estesa del produttore), anche di tipo volontario. Si tratta del «deposito temporaneo atipico» poiché non è realizzato dal produttore bensì dal commerciante di prodotti/materiali nuovi che accetta i rifiuti prodotti da terzi (al pari di quello previsto dalla lettera c, per i rifiuti da costruzione e demolizione che però presenta aree di deposito limitate). Il distributore di beni nuovi, già in precedenza, poteva realizzare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e prodotti da terzi ma solo presso i «locali del proprio punto vendita».
La legge 182/2025 aggiunge le aree di pertinenza del punto vendita oppure altri luoghi di raggruppamento che siano «nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi a loro disposizione dai sistemi di gestione dei produttori». Questa possibilità è offerta solo ai rifiuti soggetti al regime Epr come, ad esempio, imballaggi, Raee, pneumatici fuori uso, batterie al piombo, prodotti da fumo, oli vegetali e oli minerali, polietilene.
Si aggiungono anche quelli «volontari». Quindi, ad esempio, nell’ambito degli penumatici fuori uso, un venditore di pneumatici nuovi può accettare in deposito temporaneo i relativi rifiuti prodotti da terzi (ad esempio, gommisti) sia presso il punto vendita o sua pertinenza (ad esempio, magazzino) ma anche in luoghi distanti da questo e anche se messi a disposizione del venditore da parte dei sistemi collettivi di gestione (i consorzi) dei produttori di pneumatici. Anche questi depositi “atipici”, per non incorrere nell’obbligo di autorizzazione (e relative sanzioni), devono rispettare le regole dell’articolo 185-bis, del decreto legislativo 152/2006 per il deposito temporaneo ordinario.
La legge 182/2025 rivede anche il procedimento di screening regionale previsto dall’articolo 19, Dlgs 152/2006. Si tratta della procedura preliminare che, dopo aver stabilito se un progetto può causare impatti ambientali, stabilisce la prescrizione della valutazione di impatto ambientale. Questo filtro iniziale ora viene dettagliato per la fabbricazione e il trattamento di prodotti costituiti per almeno il 50% dagli elastomeri cioè i polimeri naturali o sintetici dotati delle proprietà chimico-fisiche del caucciù o della gomma (elastici, pompe medicali, pneumatici). La legge modifica la lettera a), del punto 6 dell’allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 che contiene l’elenco delle attività soggette a screening regionale.
L’obbligo di screening è ora previsto per «fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50% da elastomeri con almeno 25mila tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri».






