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Black box sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione, basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. Nel 2025 il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali ha fornito importanti indicazioni su questo tema.

di Gaetano Alborino

Ad eccezione dei soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione, basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto (dm n. 59/2023, articolo 16).

Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dm n. 59/2023, quindi, dal 15 dicembre 2024, la disponibilità delle tecnologie di cui all’articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento (dm n. 59/2023, articolo 17).

Il suddetto requisito di idoneità tecnica è attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato in Allegato A della Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 19 dicembre 2024.

Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

Le imprese, già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della deliberazione dell’Albo n. 3/2024, che non abbiano provveduto a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, saranno soggette a un procedimento disciplinare.

In riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17, dm n. 59/2023 il Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 2 del 22 maggio 2025 – ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni.

«Tutti i soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.

La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi».

In base alla Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3/2024, per le imprese già iscritte o in corso di iscrizione all’Albo, l’invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

La Circolare n. 2 del 22 maggio 2025 precisa, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2026, i nuovi enti e imprese devono attestare la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare.

L’omessa dichiarazione entro i termini della avvenuta installazione delle black box comporterà, per le imprese iscritte all’Albo, l’avvio di un procedimento disciplinare (Deliberazione Albo n. 3/2024).