Vecchi veicoli e rottami sono sempre rifiuti?
Mauro Calabrese illustra e commenta una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 11 settembre, che chiarisce che la qualifica di un oggetto come rifiuto, compreso un rottame o un veicolo fuori uso, richiede sempre il rigoroso accertamento della sussistenza dele condizioni previste dal Codice dell’Ambiente, dovendo l’Amministrazione verificare se il detentore abbia la volontà o l’obbligo di disfarsene.
di Mauro Calabrese
La qualifica di un oggetto come rifiuto, compreso un rottame o un veicolo fuori uso, richiede sempre il rigoroso accertamento della sussistenza dele condizioni previste dal Codice dell’Ambiente, dovendo l’Amministrazione verificare se il detentore abbia la volontà o l’obbligo di disfarsene.
Ordinanza sindacale
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7302, esaminando il merito e la legittimità di un ordinanza comunale di rimozione e conferimento in discarica autorizzata adottata ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs n. 152 del 2006. si è pronunciato sulle condizioni per attribuire la natura di rifiuto a materiali e mezzi detenuti dal proprietario come forma di collezione, anche se conservati in cattivo stato, laddove manchi il presupposto della volontà o dell’obbligo di disfarsene e non vi siano condizioni di rischio.
Nel merito, la sentenza ha disposto l’annullamento dell’ordinanza sindacale emessa nei confronti del proprietario di una serie di veicoli e dei vari materiali presenti in nell’area recintata all’esterno della propria abitazione, ritenendo insufficiente l’istruttoria condotta in sede di sopralluogo dell’Arpa, avendo il ricorrente giustificato la conservazione di tali mezzi come collezionista, senza volontà di disfarsene, avendo anche un loro mercato di riferimento.
Condizioni rifiuto
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito come, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del Testo Unico ambientale, costituisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi», così che per definire come tale un qualsiasi bene occorre accertare la sussistenza della richiamata caratteristica, specie laddove il proprietario ribadisca di non avere alcuna volontà di disfarsi e avviare in discarica gli oggetti detenuti, dei quali il Comune aveva ordinato la rimozione e lo smaltimento.
Pericolo di incendio
Nel caso deciso, in ogni caso, la sentenza ha ritenuto mancante anche il requisito dell’obbligo di disfarsi dei materiali accumulati, alla luce delle conclusioni della Relazione dei Vigili del Fuoco, ampiamente descrittiva della situazione di fatto, quanto meno sotto il profilo del rischio di incendi e della pericolosità dei materiali nell’area privata, dalla quale era emersa l’assenza di potenziali inneschi e essendo i veicoli privi delle parti pericolose, come le batterie nel vano motore, oltre che per la distanza tra il deposito e le abitazioni vicine, così da non evidenziare particolari profili di rischio di incendio o esplosione, oltre alla non assoggettabilità alle disposizioni del Dpr n. 151 del 2011, quale Regolamento di Prevenzione Incendi.
In conclusione, non risultando la volontà del detentore di disfarsi di una serie di mezzi e veicoli, seppure, in astratto, qualificabili come rottami, risultando plausibile la motivazione della detenzione a titolo di collezione di mezzi d’epoca e non sussistendo una situazione di pericolo, tale da giustificare la rimozione e lo smaltimento integrale anche di materiale non pericoloso, l’ordinanza sindacale non ha fornito adeguata prova, in termini di istruttoria condotta, della reale natura di rifiuto dei materiali accumulati, pur potendo l’Amministrazione rinnovare l’esercizio del potere pubblico di verifica dell’attuale stato dei luoghi con eventuale adozione di un altro provvedimento privo dei difetti istruttori e motivazionali riscontrati in sede di controllo dell’esercizio delle funzioni amministrative.






