Traffico illecito, dovuto anche il risarcimento degli incentivi
La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 marzo 2026, ha confermato che, accertato il reato di traffico illecito di rifiuti in un impianto a biomassa, il pagamento degli incentivi da parte del GSE costituisce un danno patrimoniale risarcibile — distinto e autonomo rispetto al danno ambientale pubblico. Una pronuncia che chiarisce perimetri e responsabilità civili nelle filiere energetiche incentivate. Leggi l'articolo di Mauro Calabrese.
di Mauro Calabrese
Accertata in sede penale, ai fini del reato di traffico illecito di rifiuti, la non conformità del combustibile da biomassa utilizzato per produrre energia alle prescrizioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti a favore di un impianto di incenerimento da parte del Gse, l’esborso degli incentivi costituisce un danno patrimoniale tipico risarcibile, senza necessità di provare anche il danno ambientale.
Cassazione Penale
La corte di Cassazione, Sezione III Penale, con l’interessante sentenza 5 marzo 2026, n. 8774, in una vicenda che ha accertato il reato di traffico illecito di rifiuti nel caso di conferimento di rifiuti misti biodegradabili anziché biomassa legnosa vergine, all’interno di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, ha confermato anche la condanna risarcitoria a titolo di responsabilità civile dell’impresa titolare, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, per i danni subiti dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), a fronte dell’erogazione indebita degli incentivi.
Materia prima
Sintetizzando il caso deciso, la vicenda riguarda una ditta titolare di impianto termoelettrico alimentato da biomassa di origine legnosa, riconosciuto quindi dal Gse con la qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) ai sensi del Dm 18 dicembre 2008 di «Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244» e con riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia elettrica.
A seguito di segnalazioni per i cattivi odori provenienti dall’impianto di combustione rifiuti, le Autorità ambientali preposte hanno accertato come la biomassa effettivamente utilizzata per l’alimentazione, identificata dai documenti di trasporto come «Materia prima secondaria» (MPS), non era composta da legno vergine, ma da una biomassa mista triturata con presenza di residui legnosi ottenuti da altri materiali quali bancali e legno lavorato, con presenza di pezzi di plastica, stoffe, reti, legni laccati e verniciati, compensati, viti, bulloni e un groviglio di chiodi a valle della combustione, a riprova della presenza di bancali o legni trattati, configurandosi un’attività organizzata di conferimento e combustione di ingenti quantitativi di rifiuti biodegradabili con codice CER 200201, ridotto volumetricamente tramite triturazione in altri impianti di messa in riserva e recupero, accertando così la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 452quaterdecies del Codice Penale a carico del gestore di fatto dell’impianto, responsabile dei controlli preliminari sui materiali in ingresso.
Responsabilità oggettiva
Vista la responsabilità penale del gestore per il delitto di traffico illecito di rifiuti, in sede di merito la ditta era stata quindi condannata al pagamento di una provvisionale a favore del Gse, costituitosi parte civile, a titolo di responsabilità oggettiva per il danno patrimoniale diretto e immediato, diverso da quello ambientale pubblico tutelato ai sensi dell’articolo 311 del Dlgs n. 152 del 2006, condanna civile contro la quale l’impresa si è rivolta alla Cassazione, sottolineando come, in sede amministrativa, il provvedimento di sospensione e revoca degli incentivi fosse stato annullato per carenza di istruttoria, rilevando i Giudici amministrativi come la minima contaminazione della biomassa fosse irrisoria e irrilevante, tale da non pregiudicare la classificazione complessiva del materiale come biomassa da filiera vergine, vista l’eterogeneità della definizione normativa di «biomassa», che contempla anche altre tipologie di rifiuti con conseguente margine di tolleranza nelle operazioni di produzione e trasporto.
Autorizzazione IAFR
Chiamata a esaminare nel complesso la vicenda, gli ermellini hanno ribadito l’autonomia del giudicato penale rispetto alle altre decisioni extra-penali, come nel caso delle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, che non hanno efficacia vincolante, alla luce del principio di autonomia e separazione dei giudizi, evidenziando come le decisioni invocate dalla ditta ricorrente riguardano non profili della fattispecie penale del reato di traffico illecito, quali la condotta organizzata e abusiva, la natura abituale, gli ingenti quantitativi e la finalità di ingiusto profitto, ma solo la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione e revoca degli incentivi da parte del Gse.
Diverso, ricorda la Corte, è il confine di indagine, nonché la valutazione delle prove, non essendo richiesta una approfondita analisi tecnica, confermando come la gestione del combustibile presso l’impianto incriminato sia avvenuta in violazione delle prescrizioni autorizzative e della prevista convenzione «IAFR», in quanto tra i materiali bruciati erano presenti componenti estranee e indicatori fisici, quali plastiche, tessuti, reti legni verniciati o laccati, compensati oltre a residui ferrosi e chiodi nella camera di combustione, indice di bancali, certamente incompatibili con la biomassa legnosa vergine ammessa, derivandone la valutazione di abusività della gestione e la conformità della fattispecie penale.
Regola BARD
Confermata la responsabilità penale per il delitto di traffico illecito, in merito alla conseguente responsabilità civile collegata alla fattispecie penale per responsabilità indiretta ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, quale occasionalità necessaria del danno patito dal Gse, la Cassazione ha richiamato la distinzione tra danno ambientale pubblico, la cui legittimazione spetta allo Stato ai sensi dell’articolo 311 del Codice dell’Ambiente, e i danni patrimoniali ulteriori a soggetti diversi, azionabili individualmente se provati e nel caso deciso ha evidenziato la corretta applicazione dei principi propri del giudizio penale, soggetta alla cd regola «BARD» (Beyond Any Reasonable Doubt), ovvero oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto al criterio civilistico del «più probabile che non», sufficiente per la prova del danno ai fini della ricostruzione del pregiudizio patrimoniale, ovvero le erogazioni incentivanti giustificate da una premessa di conformità della biomassa rivelatasi falsa.
Responsabilità civile
Ribadita la non sovrapponibilità del giudicato amministrativo e quello penale, per la Cassazione vanno confermate quindi le conseguenze civilistiche del danno patito dal Gse, a fronte di un quadro probatorio certo in orine alla condotta penale tipica, che ha comportato il dimostrato allestimento organizzato, la pluralità di operazioni, una gestione abusiva, l’ingente quantità e il fine di profitto, ricordano come il delitto di traffico illecito sia un reato abituale di pericolo presunto, che quindi non richiede un effettivo danno ambientale né una «minaccia grave», potendo l’abusività consistere anche nella violazione di prescrizioni amministrative o di limiti autorizzativi.
Come nel caso deciso, il paradigma della responsabilità indiretta del preponente o committente, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile, si concretizza quando il fatto dannoso del preposto sia stato agevolato o reso possibile dall’esercizio delle mansioni e responsabilità affidate e sussista la possibilità di direzione e vigilanza, essendo il gestore di fatto dell’impianto di combustione e produzione di energia il preposto ai controlli di conformità del materiale in ingresso, quale presidio organizzativo essenziale, così che l’accettazione dei carichi non conformi è stata resa possibile proprio dal ruolo funzionale ricoperto, rispondendo civilmente l’impresa del danno cagionato ai terzi dal proprio addetto, tanto più a fronte della violazione delle prescrizioni in un impianto a biomassa incentivato.
Parte civile
In ultimo, la Corte ha confermato anche la legittimazione del Gse a costituirsi parte civile, a fronte della natura del danno azionabile, ricordando che il danno ambientale pubblico è azionabile solo dallo Stato, ai sensi dell’articolo 311 del Tua, senza escludere che soggetti diversi, quali Enti territoriali e soggetti privati possano agire individualmente per i danni patrimoniali specifici, ulteriori e diretti derivati dalla medesima condotta lesiva, sottolineando come il Gestore, avendo le Sezioni Unite chiarito la natura pubblicistica delle funzioni esercitate in tema di incentivi, non abbia invocato il ristoro del danno ambientale, ma la reintegrazione del proprio patrimonio decurtato dal pagamento di incentivi che, alla luce dell’accertata non conformità del combustibile, si sono rivelati non dovuti.
Danno patrimoniale
Per la Cassazione, il danno risarcibile al Gse va inquadrato come pregiudizio da indebito, in quanto gli incentivi sono stati corrisposti in un arco pluriennale sulla base della errata presupposizione che l’energia fosse prodotta con uso di biomassa vergine conforme all’autorizzazione e alla qualifica IAFR, così che le somme erogate costituiscono uscite patrimoniali indebite, causalmente collegate alla condotta illecita della abusiva gestione e indebite rispetto alla disciplina incentivante e in violazione dell’autorizzazione, rappresentando un danno patrimoniale diverso rispetto al danno ambientale pubblico, connesso a produzioni energetiche che non rispettavano la condizione di impiego di biomassa vergine.






