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Traffico di rifiuti, legittimo il sequestro delle quote societarie

La Corte di Cassazione ha chiarito che la gravità delle condotte legate al traffico illecito di rifiuti giustifica non solo il sequestro preventivo dell’intera azienda, “come cosa che servì a commettere il reato”, ma anche il sequestro totalitario delle quote societarie nei confronti dei soci estranei al reato.

di Mauro Calabrese

La gravità delle condotte che configurano il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, se svolte attraverso l’attività di impresa anche in forma societaria, giustificano, in vista della futura confisca, il sequestro preventivo dell’intera azienda, come cosa che servì a commettere il reato, ma anche il sequestro totalitario delle quote societarie nei confronti dei soci estranei al reato.

Traffico illecito

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 5 giugno 2025, n. 20902, è intervenuta sulle ipotesi di sequestro cautelare dell’azienda e della totalità delle quote societarie di un’impresa utilizzata per commettere il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 453-quaterdecies del Codice Penale, che comporta l’applicazione del Codice Antimafia per la gestione delle aziende sequestrate, anche nei confronti del singolo socio estraneo alla commissione del reato.

Nel caso deciso, il socio minoritario, in quanto estraneo ai fatti commessi e non avendo mai partecipato alla gestione della società o alla ripartizione degli utili, ha domandato la revoca della misura cautelare del sequestro preventivo delle quote relative alla sua partecipazione alla società, finalizzato alla futura confisca, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico della stessa società per responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi dell’articolo 25-undecies, comma 2, lettera f), del Dlgs n. 231 del 2001 in relazione ai delitti ambientali commessi dalla legale rappresentante dell’impresa.

Pericolo ambientale

In particolare, nel procedimento penale è stato disposto il sequestro preventivo dell’intero compendio societario e delle partecipazioni sociali intestate anche ai soci estranei al reato, sussistendo gravi indizi dei reati ambientali ipotizzati e lo stabile asservimento dell’impresa alla realizzazione degli scopi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, per scongiurare il pericolo che il libero esercizio dell’attività di impresa potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o comunque agevolare la commissione di ulteriori condotte delittuose della stessa specie.

Codice Antimafia

La normativa prevede, ricorda la Cassazione, che in caso di sequestro preventivo di aziende o società delle quali sia necessario assicurare l’amministrazione, l’Autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario, trovando applicazioni le disposizioni del Dlgs n. 159 del 2011, cd Codice Antimafia, che disciplina i compiti e gli obblighi dell’amministratore e la gestione dei beni, prevedendo che, sia nel caso di sequestro e di amministrazione giudiziaria della partecipazione societaria non totalitaria, che di sequestro dell’intera impresa esercitata in forma societaria e delle relative partecipazioni societarie di maggioranza o di tutte le partecipazioni, noto «sequestro tombale», i singoli soci, anche se non privati della titolarità delle quote, sono comunque privati della gestione dell’azienda.

Mezzi del reato

A fronte di tale invasiva forma di misura cautelare, in quanto finalizzata alla futura confisca, gli ermellini sottolineano come il sequestro della totalità delle quote o delle azioni societarie non comporta automaticamente l’estensione del vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale, potendo in ogni caso essere sequestrata, insieme con le quote, anche l’intera azienda considerata come «cosa che servì a commettere il reato», come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 452quaterdecies, del Codice Penale, sia nella prospettiva della futura confisca, sia nella prospettiva cautelare di evitare l’aggravamento, la reiterazione o la commissione di altri reati.

Ne caso in esame, evidenzia la Corte, ritenendo non meritevole di accoglimento della domanda di dissequestro, con le quote societarie viene sequestrata anche l’azienda in via diretta, e non come effetto indiretto del sequestro delle quote, venendo sottratta la gestione al legale rappresentante come persona sottoposta alle indagini per il delitto di traffico illecito, non sussiste un meritevole interesse concreto del terzo estraneo al reato, titolare delle quote di partecipazione, alla loro restituzione considerato che il sequestro non priva il socio della titolarità delle quote stesse, bensì solo della loro disponibilità, ma anche qualora venisse restituita tale disponibilità, il socio non potrebbe esercitare il diritto di voto, né decidere sulla gestione o amministrazione della società e sulla stessa figura dell’amministratore.

Amministrazione giudiziaria

In ipotesi come quella decisa, al socio cui siano state sequestrate le quote è consentito esercitare le sue prerogative prendendo parte alla camera di consiglio con la quale il Tribunale approva la relazione dell’amministratore giudiziario ed il programma di gestione, come previsto dal Codice Antimafia, ma non potrebbe mai, in caso di sequestro diretto di azienda, intervenire direttamente sulla gestione dell’impresa.

In conclusione, per la Cassazione è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, anche appartenenti a persona estranea al reato, come misura destinata a impedire prosecuzione dell’attività criminosa, non rilevando in questi casi la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione illecita, ritenendo il sequestro preventivo come idoneo a impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in via mediata e indiretta, dal momento che priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale.