Rifiuti «verdi», dal ministero dell’Ambiente le istruzioni ai Comuni per i Centri di raccolta
Arrivano con la circolare del Ministero dell’Ambiente del 3 marzo (prot. 0039940) le istruzioni per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di raccolta. Una misura necessaria visto che, dopo il Dl 153/2024 che li ha classificati sempre come rifiuti urbani, le imprese sono state indotte a portarli senza limitazioni presso i Cdr. A illustrare i contenuti di questa circolare è la nota giurista Paola Ficco.
di Paola Ficco
Secondo la circolare il fatto che tali rifiuti siano considerati urbani, «non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso». Il ministero ricorda che i Comuni o (se costituiti) gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale disciplinano l’organizzazione e la gestione dei Cdr, «incluse le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso da parte delle utenze». Quindi, con appositi regolamenti, possono disciplinare le modalità di raccolta e prevedere «limitazioni di accesso ai Cdr da parte delle utenze non domestiche». Quantità massime e i limiti sono sempre stabiliti dal regolamento comunale o d’ambito ma il Mase traccia tre scenari:
- utenze domestiche e imprese con sede nel Comune cui è riferito il Cdr e che conferiscono i rifiuti con veicoli propri. Le utenze domestiche dovranno recare il documento d’identità e l’iscrizione ai registri utenze della Tari tributo. Per le non domestiche, invece, occorre la «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta» (allegato Ia del Dm 8 aprile 2008) e l’automezzo è iscritto all’Albo gestori ambientali in categoria 2–bis con inserimento del Codice Eer 200201;
- utenze domestiche e imprese nei Comuni che fanno conferire i rifiuti nel proprio Cdr da parte dell’azienda di giardinaggio che ha effettuato la manutenzione del verde. Tra i modi per identificare il produttore, il Mase afferma che «l’utente interessato accompagni, personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il Cdr comunale». Il documento d’identità e l’iscrizione ai registri Tari tributo identifica il cittadino. Per le imprese occorre la «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta» (allegato Ia del Dm 8 aprile 2008), dove il conferitore (giardiniere) è indicato come produttore. Il nominativo dell’utenza domestica presso la quale è stato prodotto il rifiuto conferito va in nota e l’automezzo è iscritto all’Albo gestori ambientali in categoria 2-bis con inserimento del Codice Eer 200201;
- aziende che, nel Cdr del Comune presso cui sono registrate come utenza non domestica, conferiscono con veicoli propri sfalci e potature derivanti «dalla propria attività di manutenzione del verde», ma provenienti da comuni diversi. Il conferimento può avvenire, anche a titolo oneroso, previa stipula di contratto tra gestore del servizio pubblico e giardiniere. In alternativa, con delibera il Comune può prevedere: un corrispettivo per l’utilizzo del servizio; la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale.
Per ridurre il carico sui centri comunali, la circolare ricorda la possibilità di impianti di messa in riserva (che però scontano un lungo iter autorizzativo e fideiussioni) e gli accordi diretti con impianti di trattamento biologico.






