Rifiuti urbani, il Consiglio di Stato boccia la privativa comunale sul recupero
Con la sentenza n. 1976/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che l’attività di raccolta dei rifiuti urbani finalizzata al loro avvio al recupero non rientra nella privativa comunale: quest'ultima copre esclusivamente i rifiuti destinati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del Codice dell'ambiente. Vietare a un impianto di recupero di ricevere rifiuti urbani al di fuori del gestore pubblico è illegittimo. Leggi il commento di Pietro Verna.
di Pietro Verna
Le attività di recupero di rifiuti urbani non sono oggetto di privativa comunale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio di concorrenza, sancito dagli articoli 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e con l’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Codice dell’ambiente) che assoggetta a privativa comunale esclusivamente la gestione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1976/2026.
L’antefatto
La Città metropolitana di Venezia vietava a una impresa operante nel settore del riciclo di materiali di raccogliere rifiuti provenienti da utenze domestiche evidenziando che tale attività era soggetta a privativa in favore dell’affidatario del servizio comunale di gestione di rifiuti.
L’impresa impugnava il provvedimento sostenendo che i Comuni avrebbero goduto della privativa «solo per (i) rifiuti urbani destinati allo smaltimento, ma non anche per l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani destinata al recupero, che invece dovrebbe intendersi come attività libera, ai sensi dell’articolo 198, comma 1, del codice dell’ambiente». Tesi che il Tar Veneto aveva accolto (sentenza n. 1832 del 2023).
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado («…deve escludersi la sussistenza di una privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero») alla luce:
– dell’articolo 15 della direttiva 2008/98/CE che prescrive agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato»;
– dell’articolo 177, comma 5, del codice dell’ambiente secondo cui lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza «avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati».
– dell’ orientamento prevalente per il quale «un regime di privativa, per essere ammesso nel sistema, deve essere sia previsto da una esplicita norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa, sia giustificato alla luce del principio di concorrenza» (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 29 maggio 2023 n. 5257; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 3 febbraio 2025 n. 825: è ragionevole consentire all’amministrazione comunale di individuare sul libero mercato un operatore in grado di effettuare proprio le attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani).
Da qui il dispositivo della sentenza in narrativa: «Deve ritenersi illegittimo il divieto imposto ad un impianto di recupero rifiuti in libera concorrenza di ricevere i rifiuti urbani se non per il tramite del gestore del servizio pubblico, trattandosi di attività che rientra nel regime di libero mercato».






