Responsabilità degli enti e reati ambientali: una società condannata per deficit organizzativo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ha fornito fondamentali indicazioni sulla prevenzione dei reati ambientali in ambito aziendale e sull’accertamento della c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, esprimendosi sulla vicenda di una società reputata responsabile di un comprovato deficit organizzativo che ha reso possibile l’ingresso e successiva gestione impropria di rifiuti pericolosi all’interno del suo impianto. Leggi l’articolo di Maria Ilda Schettino.
di Maria Ilda Schettino
La ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento penale
La vicenda in esame riguarda una società a responsabilità limitata condannata, con doppia conforme di merito sia in primo grado che in appello, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.
La responsabilità della società era stata accertata in relazione al reato presupposto di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006), contestatole per aver gestito rifiuti pericolosi trattandoli come se fossero non pericolosi, con un conseguente vantaggio per l’ente. Ciò, nonostante il procedimento penale nei confronti della persona fisica (autore materiale del reato) fosse stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Secondo quanto stabilito dai giudici di merito, infatti, la responsabilità dell’ente risiedeva in un comprovato deficit organizzativo che aveva reso possibile l’ingresso e la successiva gestione di rifiuti pericolosi all’interno dell’impianto.
La società, autorizzata esclusivamente al trattamento di rifiuti non pericolosi, aveva quindi violato le proprie prescrizioni autorizzative, gestendo una tipologia di rifiuti diversa e più pericolosa rispetto a quella che era legittimata a ricevere.
Il ricorso presentato dell’ente
Avverso la sentenza di appello, il difensore dell’ente aveva presentato ricorso per Cassazione proponendo due motivi di doglianza.
In primo luogo, la difesa aveva eccepito la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001, sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di considerare elementi decisivi per l’esclusione della responsabilità dell’ente. Sul punto, nel ricorso si sosteneva in particolare che:
- nell’organico della società era presente la figura qualificata dell’ingegnere ambientale;
- i rifiuti provenivano esclusivamente dagli stessi soggetti, quindi non erano di provenienza sconosciuta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello;
- esisteva una procedura standardizzata per ridurre al minimo le criticità;
- vi era il periodico svolgimento di analisi a campione.
Pertanto, ad avviso della difesa, l’implementazione di tali misure avrebbe dovuto far ritenere esclusa la violazione del principio di precauzione da parte della società. Si tratta di un principio che, applicato alla disciplina della responsabilità degli enti, impone alla società di adottare tutte le cautele e misure idonee a prevenire il verificarsi di rischi ambientali. Ebbene, l’omessa valutazione di tali misure, a parere del ricorrente, avrebbe inficiato l’accertamento della colpa di organizzazione.
Con un secondo motivo, poi, la difesa eccepiva la manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza di appello. Tale vizio veniva fatto derivare da due distinti profili. Da un lato, la difesa contestava che l’accertamento di responsabilità condotto dalla Corte d’appello si era basato unicamente sulle dichiarazioni rese in dibattimento dagli Operanti dell’Arpa Lazio, i quali si erano limitati a constatare il presunto mancato rispetto della normativa settoriale sulla scorta di analisi condotte solo a campione, senza valutare adeguatamente la sussistenza di un modello organizzativo o, quantomeno, della menzionata procedura standardizzata dei rifiuti. Dall’altro, si lamentava il mancato accoglimento della tesi difensiva secondo cui il materiale sottoposto a sequestro si trovava in una fase preliminare del ciclo di trattamento del rifiuto – ovvero, in attesa di lavorazione – e che tale stato non potesse, di per sé, configurare l’illecito contestato.
La valutazione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, trattando i motivi congiuntamente, ritenendo che si riducessero a una mera contestazione fattuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
In particolare, la Suprema Corte ha riscontrato la responsabilità dell’ente in virtù di un evidente deficit organizzativo in quanto:
- dall’istruttoria era emerso che non era stato adottato alcun modello organizzativo e non era stata codificata alcuna prassi rispetto all’eventualità che presso l’impianto arrivassero rifiuti da trattare;
- non era stato preposto un dipendente qualificato per effettuare le analisi necessarie.
Tale deficit ha, quindi, reso possibile l’ingresso e il deposito nello stabilimento di rifiuti pericolosi – pur essendo la società autorizzata solo per rifiuti non pericolosi – senza alcuna indagine e documentazione sulla loro natura e provenienza.
Pertanto, le generiche deduzioni difensive sull’esistenza di un ingegnere ambientale sono state considerate prive di pregio, in presenza di un’evidente e generalizzata incuria da parte dei gestori della società. Ad ulteriore prova di ciò, la Corte riferisce che la funzionaria dell’Arpa incaricata della verifica aveva anche richiesto all’amministratore della società i risultati di analisi ed eventuale documentazione sulla provenienza dei rifiuti, senza mai ricevere un riscontro.
Conclusioni
La sentenza in commento rappresenta un importante richiamo alla diligenza organizzativa per le imprese, in generale, e per quelle operanti nel settore dei rifiuti, in particolare. La mera presenza formale di figure professionali (come l’ingegnere ambientale) o di procedure generiche non è ritenuta sufficiente a esimere l’ente dalla responsabilità da reato.
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, per andare esente dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, all’ente è richiesta la prova dell’assenza di colpa di organizzazione, che si realizza unicamente attraverso l’adozione e l’efficace attuazione – prima della commissione del fatto illecito – di un modello organizzativo specificamente strutturato per prevenire i reati verificatisi. E, nel settore ambientale, l’idoneità del modello organizzativo si misura sull’effettiva capacità di controllo e prevenzione dei rischi ambientali, come quelli riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni, o gli scarichi.






