Plastica riciclata, rettificate le norme Ue
Il Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione dello scorso 12 novembre rettifica il Regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni, correggendo alcuni errori e imprecisioni applicative emerse in sede di attuazione della normativa. Leggi l’articolo di Mauro Calabrese.
Mauro Calabrese
Corrette e rettificate alcune disposizioni europee in materia di etichettatura dei prodotti in plastica riciclata per alimenti per garantirne la sicurezza e chiarire gli adempimenti per produttori e sviluppatori di nuove tecnologie di riciclo.
Rettifica Ue
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, 13 novembre 2025, il Regolamento (UE) 2025/2269 della Commissione, del 12 novembre 2025, che rettifica il Regolamento (UE) 2022/1616 per quanto riguarda l’etichettatura della plastica riciclata, lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio e il trasferimento delle autorizzazioni, correggendo alcuni errori e imprecisioni applicative emerse in sede di attuazione della normativa.
Plastica per alimenti
Il Regolamento (UE) 2022/1616 disciplina l’uso specifico di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari incentivando l’incremento del contenuto di riciclato negli imballaggi alimentari e in altri materiali per uso alimentare, anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, ma assicurando al tempo stesso un elevato livello di tutela della salute umana, a fronte del rischio di contaminazione accidentale legata al precedente utilizzo dei rifiuti recuperati, garantendo sicurezza e qualità dei materiali e degli oggetti imponendo prescrizioni che devono essere rispettate durante la fabbricazione e disciplinando l’etichettatura e il controllo dei processi produttivi.
Etichettatura materiali
Tra le disposizioni oggetto di rettifica, di particolare rilevanza, dopo aver corretto il riferimento alle prescrizioni che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata devono rispettare durante la loro fabbricazione, viene modificata la norma che dispone l’obbligo di etichettatura dei contenitori che trasportano materia plastica riciclata, affinché sia chiaro che le informazioni contenute riguardino la plastica riciclata e non la composizione dei contenitori stessi.
Nuove tecnologie
Riguardo agli obblighi previsti in materia di sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, laddove è previsto che tali tecnologie siano notificate alla Commissione e alle Autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è stabilito lo sviluppatore, il Regolamento chiarisce come su questo gravi anche l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web anche una relazione dettagliata riguardante la sicurezza della materia plastica fabbricata, anziché sul riciclatore, come erroneamente indicato nella norma oggetto di rettifica.
Sicurezza europea
Con riguardo agli obblighi di vigilanza e valutazione da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), chiamata a valutare la sicurezza delle nuove tecnologie di riciclo e dei processi autorizzati entro un termine di sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida, la rettifica prevede ora, per non rallentare i procedimenti autorizzatori, che richiedono invece speditezza e certezza del diritto, la modifica stabilisce ora che il riferimento sia ai pareri espressi, non più solo pubblicati, da parte dell’Autorità in merito alla capacità del processo di riciclaggio di applicare la tecnologia di riciclaggio idonea impiegata in modo che i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati mediante tale processo siano conformi alle norme vigenti e sicuri da un punto di vista microbiologico.
Tecnologie riservate
Sempre in merito alla valutazione da parte dell’EFSA, riguardo al trattamento delle informazioni supplementari eventualmente richieste aspetti specifici dei singoli processi e impianti di riciclaggio utilizzati da un riciclatore, il Regolamento chiarisce che alcune informazioni sono destinate a essere pubbliche, attraverso una breve sintesi della nuova tecnologia e un diagramma a blocchi della sequenza di fabbricazione presso l’impianto di riciclaggio, dovendo al contrario essere trattate come riservate le ulteriori informazioni fornite, con un livello di dettaglio più elevato e con una lunga sintesi dell’impianto di riciclaggio applicato e di un diagramma delle tubazioni e della strumentazione del processo di decontaminazione, più dettagliato del diagramma a blocchi, la cui divulgazione al pubblico potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali del riciclatore e dello sviluppatore senza fornire informazioni utili a facilitare la comprensione della nuova tecnologia da parte del pubblico.
Processi autorizzati
Inoltre, viene rettificata la disciplina applicabile in caso di trasferimento dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio a una terza parte, chiarendo come quest’ultima debba contattare la Commissione con una lettera raccomandata, mentre il titolare dell’autorizzazione deve notificare il trasferimento alla Commissione prima dell’operazione, indicando il nome, l’indirizzo e le informazioni di contatto di tale terza parte.
Questa, come tutte le ulteriori modifiche e rettifiche apportate saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri a far data dalla data di entrata in vigore del Regolamento, dal 3 dicembre 2025.






