Rendicontazione di sostenibilità, profili giuridici e penali
Con il recepimento della Direttiva UE Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD, l’ordinamento italiano ha introdotto un obbligo strutturato e vincolante di rendicontazione di sostenibilità per una vasta platea di imprese. Girolamo Matranga e Riccardo Lucev illustrano le linee chiave di questa riforma.
di Girolamo Matranga e Riccardo Lucev
Premessa
Con il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) attraverso il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, l’ordinamento italiano ha introdotto un obbligo strutturato e vincolante di rendicontazione di sostenibilità per una vasta platea di imprese.
Questa riforma si colloca nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea per promuovere la transizione ecologica, la responsabilità sociale e la trasparenza della governance (ESG), quali pilastri di un nuovo modello economico improntato alla sostenibilità ambientale ed alla protezione degli stakeholder. L’intervento legislativo, infatti, si pone l’obiettivo di uniformare le prassi informative societarie in tutta l’Unione, ampliando la platea dei soggetti obbligati alla rendicontazione, potenziando gli standard qualitativi dei dati e introducendo forme di controllo e responsabilità più rigorose in grado di disincentivare pratiche elusive, opache o di greenwashing.
Si tratta di un passaggio cruciale dal regime volontario previsto dal D.Lgs. 254/2016 (oggi abrogato) a un sistema vincolato, strutturato e standardizzato, che assegna nuovi doveri agli amministratori, ai revisori e agli organi di controllo, con rilevanti implicazioni giuridiche e potenziali ricadute penali.
Il nuovo obbligo di rendicontazione non riguarda solo le imprese di grandi dimensioni, ma anche le PMI quotate, i gruppi societari rilevanti e le società madri extra-UE con significativa attività sul territorio dell’Unione. Nel dettaglio, a partire dal 2025 l’obbligo di presentazione del c.d. “bilancio di sostenibilità” si applica a tutte le società quotate in UE che abbiano, alternativamente, più di 250 di dipendenti, un ammontare di ricavi netti superiore a 40 milioni di euro, o un totale attivo di stato patrimoniale pari 20 milioni di euro.
La relazione sulla gestione ed i contenuti sulla sostenibilità
In termini sostanziali, la rendicontazione di sostenibilità deve essere inserita in una sezione specifica della relazione sulla gestione e deve contenere informazioni dettagliate sugli impatti ambientali, sociali e di governance dell’attività d’impresa. Il documento deve descrivere il modello aziendale, la strategia e i piani per il clima, i principali rischi ESG, le attività di due diligence, le politiche adottate e i risultati ottenuti.
Particolare attenzione viene dedicata alla catena del valore (“Value Chain”), che va inclusa nel perimetro della rendicontazione secondo criteri di “doppia materialità”, tenendo cioè conto sia dell’impatto dell’impresa sull’ambiente e la società, sia dell’influenza di fattori ESG sui risultati aziendali. In questo senso, notevole importanza assumono gli standard europei di rendicontazione (ESRS), redatti in conformità alla direttiva, che mirano a garantire comparabilità e trasparenza informativa, rafforzando la qualità dell’informazione resa agli stakeholder.
In questo contesto, uno dei passaggi più significativi della disciplina è costituito dall’obbligo, per i primi tre anni, di adottare il principio del “comply or explain” in relazione alle informazioni sulla catena del valore: le imprese dovranno documentare gli sforzi compiuti per ottenere tali dati, spiegare i motivi dell’eventuale indisponibilità degli stessi e illustrare le strategie per colmare tali lacune.
Il revisore della conformità alla sostenibilità
Sul piano delle verifiche, la vera innovazione risiede nell’introduzione di una nuova figura professionale, il “revisore della sostenibilità”, incaricato di attestare la conformità della rendicontazione ESG secondo i criteri normativi e gli standard ESRS. Egli può anche ricoprire la carica di revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio, oppure svolgere la propria funzione da consulente esterno, purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 39/2010. L’incarico, inoltre, può essere anche assunto da una società di revisione legale, a condizione che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore abilitato alla rendicontazione di sostenibilità.
Tale attestazione deve essere redatta secondo uno schema preciso e deve indicare la portata dell’attività svolta, i limiti eventualmente incontrati e le conclusioni raggiunte. È importante notare che il revisore ha ampi poteri e notevole discrezionalità, ben potendo accedere a tutti i documenti necessari, eseguire controlli e ottenere ogni informazione utile all’espletamento del mandato.
In tale prima fase, l’attività del revisore si inquadra nell’ambito del principio di sostenibilità di cui al nuovo SSAE (Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)), introdotto con la determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 e riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.
Si specifica che allo stato attuale, il soggetto preposto alla revisione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, applica il SSAE, unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) per le parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (“limited assurance”), dunque di portata ed ampiezza più contenuta rispetto ai lavori cosiddetti di “reasonable assurance” nei quali ben più ampie sono la natura e la estensione delle verifiche, condotte dal revisore.
Profili di responsabilità e prime considerazioni
Per quanto concerne la responsabilità di quanto dichiarato nella rendicontazione di sostenibilità, per espressa previsione essa ricade in prima battuta sugli amministratori. A ciò, tuttavia, si accompagna la responsabilità propria del revisore, che non è soltanto tecnica ma anche giuridica, soprattutto laddove emerga una attestazione sulla conformità dolosamente errata.
Infatti, pur in assenza di un espresso richiamo agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (che disciplinano i reati di false comunicazioni sociali), il Decreto non esclude in astratto la loro applicabilità (che costituisce, tra l’altro, un presupposto per la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001). È proprio su questo punto che si è innescato un intenso dibattito dottrinale e istituzionale, poiché l’iniziale schema di decreto di recepimento della CRSD operava proprio un espresso rinvio alle norme in materia di false comunicazioni sociali: a tal proposito, le osservazioni di Confindustria alla consultazione pubblica del MEF hanno invece sottolineato l’inopportunità di trattare le informazioni non finanziarie alla stregua di quelle contabili, rilevando la natura spesso prospettica, qualitativa e non verificabile delle informazioni ESG. Nel medesimo senso, d’altronde, è stato correttamente osservato che l’applicazione della fattispecie di “falso in bilancio” alle ipotesi in esame violerebbe il principio cardine di diritto penale del divieto di analogia in malam partem.
A ben vedere, gli elementi legati ai piani climatici, agli obiettivi di decarbonizzazione, alle valutazioni di impatto sociale sono per loro natura soggetti a mutamenti, margini di discrezionalità e difficoltà di controllo. Pertanto, l’applicazione meccanica delle norme penali in materia societaria potrebbe portare a effetti distorsivi e soprattutto a sanzioni ingiustificate. Sul punto, per esempio, Confindustria ha proposto di introdurre specifiche clausole di esclusione della punibilità per le false informazioni fornite da terzi, per la mancata inclusione di dati su soggetti non controllati o per l’errata previsione di scenari futuri, salvo dolo manifesto.
Un profilo potenzialmente rilevante nel contesto del presente dibattito riguarda anche le modifiche apportate dallo stesso Decreto al T.U.F.: in particolare, si segnala l’introduzione del comma 1-quater all’art. 154-ter, che impone agli emittenti quotati l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione la rendicontazione di sostenibilità redatta in conformità alle disposizioni del Decreto. La violazione degli obblighi previsti dall’art. 154-ter T.U.F. — ora comprensivi anche di quelli relativi alla sostenibilità — è sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 193 T.U.F., che prevede un articolato regime sanzionatorio per persone fisiche e giuridiche (dichiarazione pubblica, ordine di rimozione delle infrazioni, sanzione pecuniaria).
Tuttavia, l’art. 193 T.U.F. si apre con una clausola di riserva, in base alla quale le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità – secondo il combinato disposto degli artt. 154-bis e 193 T.U.F. – si applicano «salvo che il fatto costituisca reato». Tale clausola, dunque, rappresenta un ulteriore nodo interpretativo nel dibattito sulla possibile configurabilità dei reati di false comunicazioni sociali attraverso la rendicontazione di sostenibilità.
Un ulteriore strumento di protezione è senz’altro rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, che assume oggi un ruolo centrale anche per la prevenzione dei rischi ESG.
Infatti, se la rendicontazione di sostenibilità dovesse costituire il mezzo per commettere un reato presupposto ai sensi del decreto 231, l’ente in primis potrebbe essere chiamato a rispondere a meno che non dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 adeguato. Ne consegue che, ai fini di una corretta compliance, le imprese dovranno integrare nei propri sistemi di controllo interno, presidi di reperibilità, riscontrabilità e verificabilità delle informazioni ESG da fornire nella loro rendicontazione sulla sostenibilità. Fattori mitiganti da richiamare, anche nei propri modelli organizzativi per assumere la connotazione di presidi specifici adottati dall’Ente per accertare la corretta raccolta, elaborazione e verifica delle informazioni ESG, prodotte dalle funzioni competenti.
Il ruolo del revisore, in tale contesto, si arricchisce di ulteriori responsabilità: da un lato, deve accertare la completezza e la correttezza delle informazioni (seppure, come detto, la sua relazione di conformità alla sostenibilità è di tipo “limited assurance”); dall’altro, deve acquisire informazioni che lo portino, ragionevolmente ad escludere, l’assenza di violazioni sistemiche o omissioni dolose.
Ulteriori profili penali rilevanti, che però impattano perlopiù gli amministratori, possono scaturire da ipotesi di truffa (art. 640 c.p.) o frode in commercio (art. 515 c.p.), specialmente nei casi di greenwashing, ossia quando le dichiarazioni ESG sono usate per ingannare investitori, consumatori o partner commerciali. Oppure ancora: nel contesto delle società quotate, la diffusione di notizie false potrebbe comunque rilevare ai sensi dell’art. 185 del T.U.F. (manipolazione del mercato), tenuto conto della pubblicità delle informazioni veicolate nella rendicontazione di sostenibilità e della loro potenziale price sensitivity.
Dal punto di vista strettamente amministrativo, invece, il decreto prevede sanzioni altrettanto rilevanti per l’inosservanza delle disposizioni previste nel T.U.F.: fino a 2,5 milioni di euro per le persone giuridiche e fino a 150.000 euro per le persone fisiche nei primi due anni di applicazione, con possibilità di raggiungere 10 milioni di euro o il 5% del fatturato in regime ordinario. A ciò si aggiungono le sanzioni previste dall’art. 193 del T.U.F. ed il potere della CONSOB di ordinare la pubblicazione di rettifiche o integrazioni. Analoghe sanzioni pecuniarie sono previste nei confronti dei revisori per i primi due anni dall’entrata in vigore del Decreto, per le ipotesi di irregolarità nell’attestazione di conformità della rendicontazione della sostenibilità (rispettivamente, 50.000 euro per i revisori e 125.000 euro per le società di revisione).
Conclusioni
L’introduzione della rendicontazione obbligatoria di sostenibilità rappresenta un momento di svolta per il diritto societario e per la governance delle imprese. Se da un lato il legislatore ha scelto un approccio prudente sul fronte penale, privilegiando sanzioni amministrative e un graduale adattamento del sistema, dall’altro lato la responsabilità sostanziale (e penale) degli amministratori e dei revisori non risulta del tutto delineata. Al pari di quella che incombe peraltro sul Collegio Sindacale e sugli altri organi di controllo interno ed esterno delle entità.
La posta in gioco è alta: la reputazione dell’impresa, la fiducia degli investitori, l’accesso ai capitali e, non da ultimo, il rispetto delle aspettative crescenti della società civile. Il rischio, tutt’altro che teorico, è che una rendicontazione inadeguata possa aprire le porte non solo a sanzioni, ma anche ad un serio danno reputazionale e, nei casi più gravi, a procedimenti penali.
Questi anche in capo a chi concorre con il proprio operato a tramutare in sostenibili informazioni che non lo sono e dunque anche ai consulenti che supportano a qualunque titolo le organizzazioni in questo passaggio alla sostenibilità, aspetto che seppure possa apparire affascinante e necessario nel nuovo approccio ai fattori ESG, è oggi, oggettivamente complesso e dai contorni non del tutto sempre comprensibili (si pensi ad esempio alle centinaia di indicatori che l’applicazione degli ESRS comporta). Il nuovo paradigma richiede dunque un cambio di passo, culturale e professionale, nella gestione dell’informazione non finanziaria, con una visione integrata e trasparente dell’impresa e del suo impatto sul mondo. Cambio culturale ed etico a cura di tutte le controparti coinvolte.






