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IVA con aliquota ridotta per il trasporto dei rifiuti in discarica

La stretta Iva con l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 per i conferimenti in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia non si applica alla fase antecedente del trasporto. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione parlamentare.

di Giovanni Parente

La stretta Iva con l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 22% disposta dal 1° gennaio con la manovra 2025 (legge 207/2024) per i conferimenti in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciale non si applica alla fase antecedente del trasporto. Che quindi conserva l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. È quanto emerge dalla risposta del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione presentata dalla Lega (prima firmataria Silvana Andreina Comaroli).

Secondo il quesito posto nell’interrogazione il nuovo testo del punto 127-sexiesdecies) della Parte III della Tabella A allegata al decreto Iva (Dpr 633/1972), con l’inciso «esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia» sembrerebbe escludere espressamente dall’aliquota agevolata solo le due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, ritenendo applicabile alle altre prestazioni di servizi l’aliquota Iva del 10 per cento.

In primo luogo, la risposta dell’Economia premette che la relazione illustrativa alla manovra, intervenuta a delimitare l’ambito applicativo dell’agevolazione, chiarisce che l’innalzamento dell’aliquota Iva, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso», in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire un’opzione residuale.

Per la nozione di «conferimento» in discarica – spiega il ministero dell’Economia nella risposta – non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. L’attività di conferimento in discarica non è, infatti, definita specificamente dal Codice dell’ambiente. In particolare, l’articolo 183 del Codice, alla lettera n) si limita a definire la «gestione» dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».

Per risolvere i dubbi interpretativi l’Economia si è rivolta al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). E, per quest’ultimo, la locuzione «conferimento» ricorre sia nel Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) sia nel Dlgs 36/2003, per indicare l’azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. Il Mase precisa che l’esclusione dell’Iva agevolata interessa solo l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma, deve essere considerato rientrante nelle «prestazioni di gestione» con Iva agevolata. E, conclude la risposta all’interrogazione, l’operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» (articolo 183, comma 1, lettera n, del Dlgs 152/2006).