Raccogliere e depositare materiali da dragaggio è gestione abusiva di rifiuti
La giurista Paola Ficco illustra una recente sentenza della Cassazione dello scorso 18 agosto, che chiarisce che raccogliere e depositare materiali da dragaggio è gestione abusiva di rifiuti. Sono considerati rifiuti i cumuli di sabbia e l’alga posidonia.
di Paola Ficco
Integrano gli estremi del reato di gestione non autorizzata di rifiuti la raccolta e il raggruppamento di materiali dragati rappresentati da cumuli di sabbia e alga posidonia, neanche vagliati. I materiali naturali da mareggiate ed eventi meteo sono esclusi dalla gestione dei rifiuti solo nel rispetto delle rigide condizioni di cui al Dlgs 152/2006. Il principio è stato affermato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza 18 agosto 2025, n. 29543. Nella fattispecie, i responsabili di un consorzio di bonifica depositavano al suolo circa 80 metri cubi di sabbia mista a posidonia che occupava una superficie di circa 25 metri quadrati collocata vicino alle dune e fronte mare nel Comune di Ugento in Puglia. Secondo la difesa non si trattava di rifiuti perché non abbandonati da un detentore per disfarsene. Una tesi che non ha convinto la Suprema corte la quale ha ravvisato, invece, una gestione non autorizzata di rifiuti. Per la Corte «non v’è dubbio» che si tratti di rifiuti e (indicando numerose decisioni pregresse) ricorda come «debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti», poiché è rifiuto ciò che è tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscono la condotta del detentore o l’obbligo di disfarsi al quale costui è comunque tenuto. Né può trattarsi di deposito temporaneo per carenza di avvio a recupero o smaltimento entro i tempi stabiliti dall’articolo 185-bis, Dlgs 152/2006. Per la Cassazione un’altra cosa «è certa»: al deposito di posidonia non è applicabile la legge “SalvaMare” (60/2022) poiché «successiva ai fatti», né le norme sulla gestione della posidonia spiaggiata o delle biomasse vegetali poiché la loro formazione naturale «esclude qualsiasi intervento antropico nella loro genesi». Nel caso di specie, invece, si tratta di operazioni di dragaggio, di cumuli di sabbia e posidonia «prelevati cioè dalla foce del canale e collocati tal quali altrove senza alcuna operazione di vaglio». Per essere escluso dal concetto di gestione dei rifiuti, secondo l’articolo 183, comma 1, lettera n), seconda parte, Dlgs 152/2006, il deposito preliminare di materiali e sostanze naturali da eventi atmosferici o meteo, incluse mareggiate e piene, anche misti a materiali di origine antropica, deve avvenire «nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale gli eventi li hanno prodotti». Nel caso particolare, invece, fin dal 2017, le operazioni di dragaggio della foce del canale si sono risolte nel mero deposito del materiale prelevato dal canale e accantonato per anni senza neanche vagliatura e di certo non per il tempo tecnico strettamente necessario alla sua raccolta e trasporto altrove. © RIPRODUZIONE RISERVATA






