La grande muraglia verde. Il Codice che ridisegna le regole del commercio globale
Il 12 marzo 2026 il Congresso Nazionale del Popolo cinese ha adottato un Codice Ambientale di 1.242 articoli che integra in un unico testo circolarità, decarbonizzazione e governance climatica. Un testo che non riguarda solo la Cina: ridefinisce i termini della diplomazia commerciale globale, introduce vincoli che impatteranno sulle filiere europee di import-export e potrebbe trasformarsi in una leva protezionistica speculare a quella che l'Europa usa oggi sui prodotti cinesi. Marco Ferracin di SAFE-Hub delle Economie Circolari ne analizza la portata.
Non è facile, dalla nostra ottica europea, capire la portata di quanto è successo il 12 marzo 2026 a Pechino, quando il Congresso Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, riunito in sessione plenaria, ha adottato con voto secco un Codice Ambientale onnicomprensivo. Il mega-provvedimento, che sostituisce dieci leggi ambientali preesistenti, è strutturato in cinque Parti e 1242 articoli. Si tratta del secondo codice formale adottato dal gigante asiatico, dopo il Codice Civile del 2020. La data dell’entrata in vigore è il 15 agosto 2026.
“È come se l’Europa, dopo trent’anni di direttive sui rifiuti, dieci anni di pacchetti e piani d’azione sull’economia circolare e centinaia di regolamenti settoriali, riuscisse all’improvviso a riunire i principali provvedimenti ambientali in un unico testo organico, cogente, gerarchicamente strutturato, e lo facesse approvare in una sola sessione parlamentare”, commenta Marco Ferracin di SAFE-Hub delle Economie Circolari. “Un testo che non riguarda solo la gestione dei rifiuti o la riduzione delle emissioni, ma ridefinisce l’intero sistema economico attorno a un principio ecologico statutario. Un principio che include la circolarità, dal design dei prodotti alla gestione del loro fine vita”.
“E tutto questo non è avvenuto nella nostra Europa ma nella prima economia manifatturiera del mondo, con 1,4 miliardi di abitanti e una capacità di implementazione centralizzata che non conosce triloghi né negoziati interminabili tra stakeholder, società civile e commissioni parlamentari, non ha problemi di armonizzazione tra i recepimenti normativi degli Stati membri, e non ha problemi di enforcement dei processi perché lo Stato ha in mano le leve chiave di finanza ed economia. L’intero iter, che ha incluso consultazioni pubbliche, revisioni tecniche e giuridiche, dibattito accademico e discussione di proposte alternative nelle commissioni del congresso, è durato solo due anni e mezzo. Una tempistica che in Europa sarebbe impensabile”.
“Con questo nuovo codice”, prosegue Ferracin, “la Cina non solo riforma la sua economia, ma introduce vincoli, standard e requisiti che impatteranno sul sistema economico globale”.
Molti ambiti, un’unica impostazione
Il Codice è articolato in cinque Parti che seguono una logica progressiva: dalle disposizioni generali di governo del sistema alle sanzioni, con tre pilastri tematici al centro.
La Parte Prima stabilisce le disposizioni generali: principi fondamentali, sistema di supervisione e gestione, pianificazione e zonazione ambientale, standard e monitoraggio, valutazione di impatto ambientale, compensazione per la protezione ecologica, risposta alle emergenze, misure di garanzia, accesso all’informazione e partecipazione pubblica. È l’architettura costituzionale del sistema.
La Parte Seconda, la più voluminosa, disciplina la prevenzione e il controllo dell’inquinamento in nove sottosezioni tematiche: aria, acqua, mare, suolo, rifiuti solidi, rumore, contaminazione radioattiva, sostanze chimiche, radiazioni elettromagnetiche e inquinamento luminoso. È la codificazione delle principali leggi ambientali preesistenti.
La Parte Terza riguarda la protezione ecologica di foreste, praterie, zone umide, oceani, fiumi, deserti, risorse naturali, biodiversità, aree protette (inclusi i bacini del Fiume Azzurro, del Fiume Giallo e l’Altopiano Tibetano) e il ripristino degli ecosistemi degradati.
La Parte Quarta è quella di maggiore rilevanza economica e geopolitica. Si intitola “Sviluppo Verde e a Basse Emissioni di Carbonio” e si articola in quattro capitoli: disposizioni generali, sviluppo dell’economia circolare (a sua volta suddiviso in produzione pulita, recupero dei rifiuti e consumo verde), transizione energetica, e governance del cambiamento climatico (che include un’intera sezione dedicata alla cooperazione tra governi).
La Parte Quinta disciplina la responsabilità legale e le disposizioni finali, definendo il regime sanzionatorio per le violazioni di ciascuna delle parti precedenti.
“È questa architettura, e in particolare la collocazione dell’economia circolare e della governance climatica nella stessa Parte dell’efficienza energetica, che rende il Codice qualcosa di strutturalmente diverso da una normale legge ambientale”, sottolinea Marco Ferracin. “Produzione industriale, gestione dei rifiuti, circolarità e decarbonizzazione sono nello stesso capitolo, sotto lo stesso principio guida, con gli stessi strumenti sanzionatori. È come se i nostri Green Deal e Clean Industrial Deal ricadessero in un unico ed organico testo di legge con effetto giuridico e sanzionatorio simultaneo in tutti gli Stati membri”.
Il Codice non include nessun obiettivo quantitativo, in nessun ambito. “Un lettore inesperto potrebbe interpretare questa assenza come una grave lacuna che vanifica l’efficacia di tutte le prescrizioni. Ma il sistema giuridico cinese è strutturalmente diverso. È un’economia solo parzialmente di mercato, in quanto soggetta a pianificazione, e la pianificazione ha i suoi veicoli specifici”.
Gli obiettivi generali di riduzione delle emissioni sono indicati nel Piano Quinquennale 2026-2030, mentre gli obiettivi di circolarità sono inclusi in sottopiani settoriali. Il Piano d’Azione per la Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi del 4 gennaio 2026, emesso dal Consiglio di Stato, fissa come obiettivo 2030 il recupero complessivo annuo di 4,5 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi, che deve includere almeno 510 milioni di tonnellate di materie strategiche. Il Piano d’Azione per la Promozione e l’Applicazione dei Materiali Riciclati, emesso il 5 gennaio 2026, fissa obiettivi di recupero specifici per materiale da raggiungere entro il 2030. Tra gli obiettivi, ad esempio, c’è il recupero annuo, entro il 2030, di 300 milioni di tonnellate di rottame ferroso, 80 milioni di tonnellate di carta da macero, 25 milioni di tonnellate di metalli non ferrosi secondari e 19,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici.
“Nella rigorosa logica legislativa e concertativa cinese, gli obiettivi andavano definiti prima del sistema che è finalizzato a raggiungerli”, commenta il manager di Safe-Hub delle Economie Circolari.
Quali impatti sull’Europa?
Marco Ferracin non ha dubbi. “Gli effetti del Codice Ambientale cinese sul sistema industriale europeo saranno importanti, e non è possibile prevederli tutti. Ci sarà sicuramente un grande impatto sulle filiere dell’import-export, sul piano dei costi e sulla competitività dei prodotti. Non solo quelli che l’Europa importa dalla Cina, ma anche quelli che la Cina importa dall’Europa. Uno dei cambiamenti più profondi riguarderà la diplomazia commerciale, che sempre di più si sovrapporrà alla diplomazia ambientale. I vincoli e requisiti di prodotto che l’Europa impone alle importazioni cinesi con l’argomento ambientale, e anche a fini protezionistici, saranno applicati sempre di più, in modo perfettamente speculare, sui prodotti europei che entrano in Cina. E se da un lato i cinesi grazie al nuovo Codice saranno più attrezzati per superare barriere come il CBAM, la Due Diligence e l’Ecodesign, gli europei dovranno studiarsi la legislazione cinese per poter continuare ad esportare. In alcuni casi, la Cina potrebbe usare al pari dell’Europa l’argomento ambientale e dell’autonomia strategica per strozzare l’Europa nell’approvvigionamento di materiali o prodotti chiave, o vietare sostanze presenti nei prodotti europei immessi sul mercato cinese, barattando la rimozione di tali provvedimenti con proporzionali concessioni”.
“Un altro aspetto importante sarà lo scale-up delle tecnologie circolari; in alcuni casi, come il riciclo delle batterie, la Cina è già molto più avanti dell’Europa, ma con la massa critica di investimento ed innovazione che conseguirà al nuovo Codice ci potrebbe essere un sorpasso anche in altri ambiti. La porta che la Cina lascia aperta è quella della cooperazione globale ai fini del controllo climatico, espressamente menzionata nell’articolo 1050 del Codice. Uno spazio diplomatico che, se adeguatamente sfruttato, potrebbe condurre all’armonizzazione degli standard circolari e al perseguimento coordinato di obiettivi ambientali comuni”.






