La demolizione non è un’attività produttiva
Attenzione: l’attività di demolizione di edifici non costituisce attività di produzione, dando origine sempre e solo a rifiuti. Chi non ne tiene conto può essere accusato di gestione non autorizzata di rifiuti. Ce ne parla Mauro Calabrese.
Ai fini della configurazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, non può essere invocata la scriminante della gestione di «sottoprodotti» per gli inerti da costruzione e demolizione, perché l’attività di demolizione di edifici non costituisce attività di produzione, dando origine sempre e solo a rifiuti.
Cassazione Penale
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la Sentenza 8 maggio 2024, n. 18020, ha confermato la condanna del legale rappresentante di una ditta per il reato di gestione illecita di rifiuti, escludendo che l’attività di demolizione di edifici possa essere qualificata come «attività di produzione» e ribadendo che i residui originati da attività di costruzione e demolizione vanno sempre qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Sottoprodotti di cantiere
I responsabili avevano contestato la ricorrenza del reato per aver realizzato una stradina all’interno del cantiere utilizzando materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, contestato come deposito temporaneo di rifiuti, qualificando i materiali utilizzati come «sottoprodotti» del cantiere edilizio e non come rifiuti, valorizzando lo scopo costruttivo degli scarti impiegati.
Rifiuti misti
A fronte dell’utilizzo di rifiuti misti, composti da scarti di demolizioni e costruzione con carta, cartone, terre e rocce da scavo, qualificati come rifiuti non pericolosi miscelati, non
adeguatamente separati e quindi abbandonati, in mancanza di autorizzazione all’attività di recupero con codice R13, la Corte di legittimità, ribadito il principio che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l’applicazione, non ha ritenuto di condividere l’interpretazione difensiva fornita dai ricorrenti.
End of Waste
Per gli ermellini, oltre alla mancanza di prova che i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata soddisfacessero tutte e congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 184-bis, comma 1, del Dlgs. n. 152 del 2006, ha rilevato che l’attività di demolizione di un edificio non può, in ogni caso, mai essere definita come un «processo di produzione», come richiesto dalla lettera a), del richiamato articolo del Codice dell’Ambiente, con la inevitabile conseguenza che i materiali che ne derivano devono essere sempre qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Ai fini dell’applicazione della normativa End of Waste, precisato che e l’articolo 184, comma 3, lettera b), del Testo Unico ambientale definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, sarebbe in ogni caso necessario il rispetto di tutte le specifiche condizioni previste dall’articolo 184-bis, secondo cui è sottratta al regime dei rifiuti la sostanza o l’oggetto che traggono origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione, di cui sia certo il riutilizzo nello stesso e un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, purché tale suo sia diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nonché sia legale, ovvero che il sottoprodotto soddisfi, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porti impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Attività di demolizione
Pertanto, vista la natura dei materiali provenienti dalla demolizione di edifici, per gli ermellini, in ogni caso, difetta la prima delle condizioni richieste, riguardo l’origine del sottoprodotto, non potendo ritenere che i materiali utilizzati provengano da un «processo di produzione», sottolineando che, testualmente, il sottoprodotto deve «trarre origine», quindi provenire direttamente, da un «processo di produzione», ovvero un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali.
Per la Corte, la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione, bensì all’eliminazione dell’edificio stesso, non potendo assumere rilevanza la circostanza che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni, costituendo la realizzazione della contestata stradina, in ogni caso, un abbandono indiscriminato di rifiuti non raggruppati per categorie omogenee e non destinati al trasporto verso un impianto di recupero e smaltimento autorizzato.






