Inerti: il decreto del MASE disciplina modalità e caratteristiche per impiegarli nei cantieri come materie, non più come rifiuti
In questo interessante approfondimento il Professor Antonio Pergolizzi, noto per le sue analisi sul settore rifiuti, commenta il decreto sull’End of Waste degli inerti spiegandone percorso, filosofia, punti chiave e criticità.
Nel tentativo di sbloccare l’impiego nei cantieri degli aggregati riciclati il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per mano del ministro Pichetto Fratin ha firmato (lo scorso 26 giugno) il nuovo Decreto che riscrive, almeno in parte, il Regolamento End of waste (n. 152 del 2022) dedicato ai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), in gergo chiamati inerti.
Nel 2022, infatti, era stato così pubblicato il primo regolamento che definiva i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, cioè quelli derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, insieme agli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, meglio come Testo Unico Ambientale – TUA), per diventare materie prime seconde.
Il testo, a lungo atteso, era stato da subito criticato aspramente da parte degli operatori, su tutti dall’associazione di categoria ANPAR, che ne avevano chiesto modifiche sostanziali, paventando, in caso contrario, il blocco totale delle attività di riciclo. Modifiche che sono arrivate recentemente, dopo un lungo braccio di ferro con il MASE e con il suo organo tecnico, l’Ispra, che hanno accolto alcune delle richieste provenienti da parte del mondo produttivo, anche se qualche attrito rimane. Documento che, dopo essere andato in consultazione presso la Commissione Ue e presso il Consiglio di Stato è attualmente fermo al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Perché un decreto end of waste?
Più della metà dei rifiuti prodotti ogni anno nel nostro Paese derivano direttamente dai circuiti dell’edilizia. Cifre alle mani, nei cantieri in giro per l’Italia si sono prodotti nel 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) qualcosa come 79 milioni di tonnellate, circa il 50% del totale dei rifiuti prodotti (comprendendo anche il terreno derivante dalle operazioni di bonifica). Mentre un altro mezzo milione di tonnellate proverrebbe dal circuito dei rifiuti urbani, trattandosi di quelli prodotti solo da piccoli interventi edilizi fai-da te, che non superino comunque le 50 tonnellate per ciascun sito di produzione (Ispra 2023).
Proprio per le grandi quantità in gioco e per gli impatti che derivano, sia dalla produzione dei materiali che per la gestione dei rifiuti, la Commissione Europea ha inserito i rifiuti C&D tra quelli prioritari da monitorare, fissando, all’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, uno specifico obiettivo di “preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali”. Tale obiettivo di riciclaggio, recepito nell’ordinamento nazionale all’articolo 181 del TUA, è posto pari al 70% da raggiungere entro il 2020.
La necessità di ricorrere a un apposito Decreto end of waste deriva dal fatto che sia gli aggregati riciclati che gli aggregati naturali non possiedono tutti le medesime caratteristiche, ma, in funzione delle loro specifiche prestazioni, sono più o meno adatti ad un determinato impiego. È quindi determinante conoscerne le proprietà ed il comportamento nei confronti di diversi fattori (quali, ad esempio, le sollecitazioni meccaniche, l’usura, la frammentazione, l’esposizione ai cicli di gelo e disgelo o all’acqua, etc.), a prescindere dalla loro origine.
Cosa prevede il decreto?
Il nuovo testo disciplina le modalità e le caratteristiche che tali rifiuti debbono avere al fine di poter essere impiegati nei cantieri come materie, non più come rifiuti. Un salto di qualità non da poco, che dovrebbe incentivare l’impiego effettivo degli aggregati riciclati, materiali che per caratteristiche e prestazioni non hanno nulla da invidiare ai materiali provenienti direttamente da cava. Con enormi benefici ambientali, oltre che economici.
Nello specifico, il decreto, che si compone di 8 articoli e 3 allegati, chiarisce quattro aspetti fondamentali per le imprese che riciclano e per quelle che li impiegano:
- i flussi di rifiuti interessati;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
Come sottolineato dagli operatori, anche se il testo revisionato ha superato molte delle criticità segnalate, rimangono alcuni nodi da sciogliere. Una riguarda l’introduzione di nuovi test da effettuare sulla matrice solida dell’aggregato fissando limiti massimi di concentrazione per particolari sostanze, come gli idrocarburi pesanti e gli idrocarburi policiclici aromatici, molto restrittivi che già sono presenti nel rifiuto di partenza. Sono stati escluse dalla possibilità di essere riciclate secondo i nuovi canoni, senza apparente giustificazione, le terre e rocce da scavo, quando non classificate come sottoprodotto, che invece di poter essere impiegate come riempimenti o recuperi ambientali nei siti industriali, finiranno in discarica, con le annesso conseguenza economiche e ambientali.
Sono stati esclusi anche i rifiuti inerti interrati dalla possibilità di ssere recuperati, anche se non viene fornita una definizione di cosa s’intenda con ciò. Esclusione molto contestata, considerato che negli impianti di recupero arrivano invece molti materiali di riporto che, anche in questo caso, sarebbero destinati ad andare in discarica.
Altra criticità riguarda la gestione dei singoli lotti di aggregato riciclato, che si è deciso non possano superare i 3.000 metri cubi, quantitativo ritenuto dagli operatori troppo esiguo, che depotenzierà le performance degli impianti, quindi dei quantitativi riciclati.
E ancora, il testo nulla prevede rispetto ai rifiuti prodotti nei piccoli cantieri ed alle regole di accettazione in impianto, problematica assai sentita dalle aziende di recupero in quanto i rifiuti da piccoli cantieri assumono particolare rilevanza come servizio al territorio.
In ogni caso, il testo, dopo la sua pubblicazione, sarà sottoposto a due anni di prova, periodo di tempo che servirà a capire se le nuove procedure funzionano nel concreto oppure no.
Cosa non ha funzionato?
Sono principalmente due i fattori che finora hanno frenato l’impiego degli aggregati riciclati: il primo rimanda alla complessità e soprattutto all’incertezza della norma, come detto, il secondo, all’assenza di mercati competitivi per gli aggregati riciclati. Sebbene l’Ispra stimi un tasso di riciclo che si aggirerebbe oltre la soglia dell’80%, come denunciano puntualmente gli operatori l’uso effettivo degli aggregati riciclati si aggira su percentuali molto più basse, sicuramente non oltre il 20%.
Rispetto al primo fattore, è proprio il Decreto – con i limiti di cui si è detto – a provare a dare una risposta concreta, definendo, il perimetro all’interno del quale questa tipologia di scarti può acquistare lo status di materia rigenerata, togliendosi di dosso lo stigma di rifiuto. Disciplinando nei dettagli, forse ancora in maniera eccessivamente ridondante, il passaggio tra il mondo dei rifiuti e quello delle materie prime, passaggio ritenuto cruciale nella transizione ecologica, e non solo nel campo dell’edilizia, tanto da essere previsto dallo stesso PNRR (riforma M2C3) e inserito, altresì, nel cronoprogramma della Strategia nazionale di economia circolare (approvato con decreto ministeriale n.342/2022).
L’esigenza di offrire un canale privilegiato agli inerti è, infatti, una via obbligata in vista dell’avvio dei cantieri che si apriranno a breve con i fondi del PNRR. Un banco di prova determinante.
Il Decreto, insomma, dovrebbe far aumentare il tasso di circolarità dei rifiuti C&D, ovvero il loro impiego effettivo nei cantieri.
Rispetto al secondo fattore, ovvero la costruzione di mercati competitivi per gli aggregati riciclati, il Decreto gioca un ruolo solo nella capacità di dare maggiore certezza agli operatori, mentre serviranno mirati strumenti economici e fiscali per completare il lavoro. L’incertezza dei mercati di sbocco degli aggregati riciclati, incentivati e sostenuti dalle politiche pubbliche, è, infatti, la seconda ragione che ha finora frenato l’innovazione e gli investimenti, con gravi danni economici e ambientali.
A metterli praticamente fuori mercato, hanno sicuramente contribuito i costi relativamente bassi per il prelievo dei materiali direttamente dalle cave. Secondo l’ultimo Rapporto Cave 2021 di Legambiente, sono ben 4.168 quelle autorizzate in Italia e 14.141 quelle dismesse o abbandonate, soprattutto tra Sicilia, Veneto, Puglia, Lombardia, Piemonte e Sardegna, dove se ne contano di autorizzate almeno 300 in ognuna. Un paese gruviera, insomma. I Comuni con almeno una cava autorizzata sono 1.667, il 21,1% del totale dei Comuni italiani. 54 Comuni hanno addirittura più di 10 cave. Da considerare soprattutto che gli aggregati riciclati farebbero concorrenza soprattutto alle cave di calcare e gesso, che rappresentano oltre il 64% del totale di quelle autorizzate in Italia, percentuale che supera l’81% se si analizzano le quantità estratte. Più basse le quantità estratte di materiali di pregio, come i marmi. Senza dimenticare che ogni anno vengono estratti più di 29 i milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia per le costruzioni, materiali facilmente reperibili, appunto, dai rifiuti C&D.
I lavori stradali sono sicuramente un settore dove l’utilizzo degli aggregati riciclati può trovare larga e facile applicazione, in sostituzione di quelli primari, soprattutto per la realizzazione degli strati di fondazione e per i sottofondi o rilevati stradali, sotto forma di miscele non legate stabilizzate granulometricamente. Proprio per questo motivo l’attesa pubblicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM Strade) – ancora in fase di elaborazione presso il MASE – dedicati alla costruzione di opere infrastrutturali è considerato uno snodo cruciale per il settore, in quanto fornirebbe alle stazioni appaltanti pubbliche gli strumenti tecnici e normativi per favorire l’impiego degli aggregati riciclati, sostenendo la domanda di questi materiali. Purtroppo, molti dei grandi cantieri in via di apertura, come alcuni di Anas a Roma, sono stati scritti ancora senza considerare criteri premianti per l’impiego di aggregati riciclati. Questi potrebbe servire, per esempio, anche per utilizzare le macerie post terremoto del Centro Italia del 2016, che fanno di Ancona il più grande cratere d’Europa.







