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Il Regolamento Ecodesign: i nuovi obblighi per le Aziende

Daniela della Rosa, noto avvocato esperto di tematiche ambientali, offre un utile riepilogo dei nuovi obblighi per le aziende derivanti dal Regolamento Ecodesign, che insieme al Regolamento sulla “Deforestazione zero”, alla Corporate Sustainability Reporting Directive, alla Direttiva “Green Claims” e al Supply Chain Act, rientra nei 5 provvedimenti europei che mirano a rivoluzionare il settore moda: ad oggi la terza industria più inquinante a livello globale dopo quella energetica ed agricola.

di Daniela Della Rosa

1. I passi del legislatore europeo verso un’Europa più green

L’implementazione del Green Deal costituisce per l’Europa uno degli obiettivi più significativi per il perfezionamento di un’economia circolare in diversi settori strategici, tra cui il settore fashion e tessile. La normativa sul tema è molto diversificata e nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi per poter costruire un apparato regolamentare sempre più orientato verso i concetti di ecosostenibilità, inclusione e gestione strategica delle imprese.

Una delle novità più recenti è costituita dal Regolamento UE 2024/1781 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, del 28 giugno 2024 (il “Regolamento”).

Il Regolamento, noto anche come “Regolamento Ecodesign” – insieme al Regolamento sulla “Deforestazione zero”, alla Corporate Sustainability Reporting Directive, alla Direttiva “Green Claims” e al Supply Chain Act – rientra nei cinque provvedimenti europei che mirano a rivoluzionare il settore moda: ad oggi la terza industria più inquinante a livello globale dopo quella energetica ed agricola.

L’Unione Europea si è quindi mossa su più fronti per eliminare dall’industria fashion meccanismi di produzione e pratiche di commercializzazione non sostenibili e addirittura fuorvianti, quale, ad esempio, la disinformazione diffusa nel mercato a causa del c.d. greenwashing.

2. Nuovi obblighi per le aziende

Il Regolamento Ecodesign costituisce senza dubbio uno degli interventi normativi più significativi, in quanto si prefissa di introdurre obblighi di produzione e di circolazione dei beni particolarmente stringenti.

Il campo d’applicazione del Regolamento interessa tutti i prodotti immessi sul mercato europeo, inclusi quelli intermedi [1] e le componenti [2], per cui viene richiesto il rispetto di specifici requisiti quali durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, presenza di materiale riciclato [3]. In concreto, questi standard potranno essere di due tipi: di performance, oppure di informazione e dovranno risultare dal Passaporto Digitale attribuito a ciascun bene.

Il Passaporto Digitale rappresenta un’altra grande novità, orientata a garantire la piena conoscibilità del prodotto e del relativo processo produttivo. In particolare, il Passaporto Digitale permetterà di tracciare il ciclo di vita del prodotto, la sua origine, la composizione, i produttori e gli intermediari nel processo di distribuzione. Inoltre, tramite questo strumento si dovrà dare atto della conformità del prodotto a quanto prescritto dal Regolamento Ecodesign e dalle altre leggi europee applicabili, al fine di consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e facilitare le riparazioni e l’utilizzo dei beni acquistati.

L’introduzione del Passaporto Digitale rappresenta anche un incentivo per le società stesse alla responsabilizzazione nella produzione dei beni. Consapevoli di essere tracciate, le aziende sono portate a seguire pratiche sostenibili che non solo favoriscono il miglioramento del livello di ecosostenibilità, ma garantiscono di riflesso anche una maggiore tutela per i lavoratori.

Alla luce dei nuovi provvedimenti – alla stregua di quanto già avvenuto per altri settori, come nel caso, ad esempio, di quello automobilistico – alcuni marchi del settore tessile hanno già avviato l’implementazione di una versione del Passaporto Digitale, in modo che i consumatori possano iniziare ad approcciarsi a questo nuovo sistema e a capire meglio la provenienza degli articoli che acquistano e l’impatto ambientale che deriva dalla loro produzione.

3. Impatto sulla governance e sulle strategie delle PMI

La nuova disciplina troverà applicazione a partire dal 2030, fatto salvo per alcune filiere, tra cui quella tessile, che dovranno implementare il Regolamento a partire dal 2027. I produttori e gli importatori verranno investiti da nuovi obblighi e conseguenti attività necessarie per la concreta applicazione dei provvedimenti. La produzione dovrà essere tarata sulla base dei requisiti di sostenibilità previsti dal Regolamento Ecodesign, che dovranno risultare nell’apposita documentazione tecnica di ciascun prodotto. Il prodotto dovrà essere necessariamente corredato dal Passaporto Digitale e dalla dichiarazione di conformità, in cui dovrà risultare la profilazione del bene secondo i criteri di sostenibilità indicati dal Regolamento Ecodesign.

Da ultimo, sarà necessario affiggere sui prodotti l’apposito marchio CE o altri similari, che potrebbero essere richiesti da eventuali atti delegati.

Un’ulteriore novità introdotta dal Regolamento, riguarda la trasparenza nella gestione dei prodotti invenduti. Infatti, la distruzione degli invenduti si ripercuote significativamente a livello ambientale e l’industria fashion costituisce uno dei settori in cui questa pratica è maggiormente diffusa. Per far fronte al problema, il legislatore europeo ha introdotti dei limiti in merito alle categorie merceologiche che possono essere distrutte e degli obblighi informativi relativi ai processi di distruzione che devono essere resi accessibili ai consumatori. Nell’applicazione della nuova normativa è necessario sottolineare però che – ad oggi – vanno esenti dall’obbligo di documentazione degli invenduti e dal divieto di distruzione degli stessi le PMI. [4]

4. Profili e problematiche applicative

Per la corretta implementazione del Regolamento Ecodesign sarà dunque necessario che le aziende siano consapevoli dei nuovi obblighi vigenti e degli standard imposti. Per questo motivo, assume un ruolo centrale l’attività di formazione all’interno delle aziende, che rappresenta uno step fondamentale, considerando anche il susseguirsi della moltitudine di provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli anni.

Anche la creazione del Passaporto Digitale presenta risvolti applicativi non indifferenti. Considerando il quantitativo di informazioni che vi devono confluire, è necessario considerare quattro direttrici nell’implementazione di tale strumento, ovvero:

  • la raccolta dei dati – al fine di garantire l’utilità del Passaporto Digitale del prodotto, è necessario che vengano fatti confluire al suo interno i dati che pertengono a tutto il ciclo di vita del prodotto, come l’origine delle materie prime, la filiera produttiva, gli impatti ambientali, le certificazioni ottenute e le metodologie di trasporto dei beni;
  • la digitalizzazione – in conformità con i principi cardine del Green Deal, è necessario che tutti i dati reperiti siano classificati e resi disponibili in formato digitale, rendendo così indispensabile l’adozione di sistemi informatici idonei per l’archiviazione e l’utilizzo delle informazioni raccolte;
  • l’accessibilità – essendo uno strumento finalizzato anche a garantire una scelta consapevole in capo ai consumatori, il Passaporto Digitale dovrà essere quanto più facilmente accessibile;
  • la trasparenza e la tracciabilità – garantendo la trasparenza delle informazioni e la tracciabilità dei dati, viene reso possibile verificare l’autenticità e la qualità dei prodotti, oltre che consentire il monitoraggio della conformità normativa e dell’effettiva sostenibilità delle pratiche poste in essere.

 

5. Supporto a livello nazionale per l’implementazione della normativa Europea

Accanto allo sforzo che viene richiesto alle imprese dal legislatore europeo, si colloca il supporto fornito a livello nazionale, tramite l’erogazione delle risorse del PNRR. In particolare, il recente Decreto Interministeriale emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze l’8 agosto 2024 (il “Decreto”), fornisce le modalità ed i termini entro cui saranno allocati i fondi pari ad Euro 15.000.000,00 per gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, risalenti al 2023 e al 2024 e che soddisfino i parametri e le prerogative riportate nel testo della norma. Tra gli investimenti sostenuti, rileva anche l’attività di formazione erogata dalle aziende, oltre che le spese per l’attribuzione di certificati di sostenibilità.

 

6. Guida pratica

In attesa dell’allocazione dei fondi a seguito di apposito provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [5], il Decreto fornisce le modalità entro cui dovrà essere presentata richiesta [6].

In primis, la candidatura dovrà essere avanzata – a pena di invalidità – per via telematica tramite il sito di Invitalia nell’apposita sezione dedicata, accludendo la modulistica richiesta.

Le agevolazioni che vengono riconosciute come contributo a fondo perduto prevedono un massimale pari al 50% delle spese sostenute dall’impresa per le attività richiamate dal Decreto, in ogni caso per un importo non superiore ai 60.000,00 Euro.

Di seguito, vengono riportati i requisiti soggettivi delle imprese previsti dal Decreto per l’accesso ai fondi stanziati.

Requisiti soggettivi dell’impresa

 

Operatività all’interno del territorio italiano.
Operatività nel settore del tessile, della moda e/o degli accessori.
Qualificazione come PMI.
Essere un’impresa regolarmente costituita ed iscritta presso il Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultare “attiva” nel medesimo Registro.
Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Accanto ai requisiti soggettivi, vi sono poi dei criteri di esclusione, in ottemperanza dei quali, ad esempio, non viene reso possibile godere degli incentivi alle imprese in stato di liquidazione e soggette a procedure concorsuali.

I contributi, inoltre, verranno erogati esclusivamente per una serie di iniziative, inserite in un elenco chiuso e di seguito riportato con degli esempi per ciascuna attività.

Requisiti soggettivi dell’impresa Esempi

 

Formazione del personale dipendente.

Corsi di adeguamento alla transizione verde e digitale.
Implementazione di nuove tecnologie volte ad innovare l’impresa, purché il servizio venga fornito da soggetti autonomi ed indipendenti. Costi sostenuti per implementare il Passaporto Digitale del prodotto.
Attività di supporto all’ottenimento di qualificazioni di prodotto e di qualificazioni di processo. Certificazioni di prodotto quali Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard).
Certificazioni di processo quali ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production).
Servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), relativi all’impatto ambientale dei prodotti durante tutta la loro vita. Servizi di analisi LCA che siano allineati con gli standard  delle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021

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[1] Il Regolamento UE 2024/1781 definisce il “prodotto intermedio” come il prodotto che richiede un’ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l’assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali.

[2] Il Regolamento UE 2024/1781 definisce il “componente” come il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto.

[3] Oltre a questi requisiti definiti “orizzontali” e applicabili a tutti i prodotti, verranno successivamente specificati i requisiti obbligatori per alcuni settori, tra cui il tessile.

[4] Le PMI vengono definite ai sensi del Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[5] Con comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 2024 viene stabilito che “[…] Con successivo provvedimento del Ministero saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento. […]”

[6] Per informazioni più dettagliate sulle procedure ed i criteri di ammissibilità delle richieste consultare il testo del Decreto, disponibile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DM_moda_08-08-2024.pdf