I reati dei vertici devono essere connessi alle mansioni svolte
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, tra gli altri, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ma tale condotta deve rientrare «nell’area di azione» dell’ente «in connessione con lo svolgimento delle operazioni di sua pertinenza». Lo ha evidenziato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 39458 depositata il 9 dicembre 2025.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, tra gli altri, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ma la sentenza che accerti l’illecito amministrativo per il fatto del soggetto apicale deve sempre accertare se la condotta realizzata dal legale rappresentante abusando delle proprie prerogative rientri «nell’area di azione» dell’ente «in connessione con lo svolgimento delle operazioni di sua pertinenza». Lo ha evidenziato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 39458 depositata il 9 dicembre 2025, annullando una decisione di merito che – a fronte di un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti – si era limitata a rilevare un vantaggio per l’ente, dovuto «a un palese risparmio di spesa (per il rilascio delle autorizzazioni mai possedute, per lo smaltimento dei rifiuti ecc.)».
La sentenza della Cassazione richiama con forza un’esigenza spesso trascurata nella prassi applicativa del Dlgs 231/2001: l’accertamento rigoroso che il fatto reato sia stato posto in essere nell’esercizio delle funzioni o dei poteri attribuiti all’autore in seno all’organizzazione. L’articolo 5, infatti, quando afferma la responsabilità dell’ente «per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio» da soggetti apicali o sottoposti, presuppone che la condotta sia funzionalmente collegata all’esercizio dei poteri e delle prerogative aziendali. Non è sufficiente la mera appartenenza formale del soggetto all’ente, né la coincidenza temporale o spaziale tra condotta illecita e attività d’impresa, ma occorre verificare se l’azione tipica sia stata realizzata utilizzando, anche in modo distorto, il ruolo, i poteri o le competenze conferite dall’ente.
Per l’ente, insomma, la responsabilità amministrativa dipendente da reato non può fondarsi su una sorta di automatismo riflesso rispetto alla condanna della persona fisica. L’accertamento del reato presupposto, pur indispensabile, non esaurisce il giudizio imposto dal Dlgs 231/2001, che presuppone una motivazione specifica sul nesso funzionale tra condotta e struttura organizzativa. In questa prospettiva assume rilievo decisivo la distinzione tra quelle condotte poste in essere occasionalmente dall’autore del reato, magari approfittando di una situazione di fatto, e quelle che attengano direttamente e concretamente all’esercizio delle funzioni aziendali, perché soltanto in quest’ultimo caso è giustificabile l’imputazione dell’illecito all’ente, quale autonomo centro di imputazione di interessi e decisioni organizzate.






