Skip to main content

Gestione illecita, la Cassazione ribadisce le condizioni della condotta

La Cassazione ha compiuto un’importante rassegna sulla propria giurisprudenza in merito alla gestione illecita dei rifiuti, chiarendo che essa può configurarsi anche in presenza di una sola condotta illecita.

Con una esauriente rassegna della propria giurisprudenza, la Cassazione riassume le condizioni per la contestazione della condotta penalmente rilevante di gestione illecita di rifiuti, che può configurarsi anche a fronte anche di una sola condotta illecita, purché non assolutamente occasione, ma a prescindere dalla qualifica soggettiva del responsabile, anche non imprenditore.

Sentenza Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 16 luglio 2024, n. 28484, ha riassunto e ribadito le condizioni per la contestazione del reato di gestione illecita di rifiuti cui all’articolo 256, comma primo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione e che si applicano, in virtù del comma secondo, anche ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.
Illecito istantaneo
Di fronte alle tesi difensive dei responsabili, che invocavano la mera occasionalità della condotta di trasporto di rifiuti incriminata, la Corte ha ribadito la natura di illecito istantaneo della contravvenzione prevista dalla norma del Codice dell’Ambiente, in quanto è sufficiente la realizzazione di una sola condotta che rientri tra le ipotesi alternative previste dalla norma per perfezionare l’illecito, che si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato, rilevando che una continuativa e organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’abrogato articolo 260, comma 1, del Tua, confluito ora nel nuovo articolo 452-quaterdecie del Codice Penale.

Gestione rifiuti

Per correttamente inquadrare la fattispecie, riassumono gli ermellini richiamando i principi sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta dovrà in ogni caso configurare una attività di «gestione» di rifiuti, escludendo, ai fini della configurabilità del reato in contestazione, le ipotesi di «assoluta occasionalità», pur non rilevando la qualifica soggettiva del soggetto agente, in quanto la Corte esclude che si tratti di un reato «proprio» dell’imprenditore, evidenziando la rilevanza della concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Sul punto, infatti, si è affermato che quando l’attività effettivamente svolta rientri tra quelle indicate dalla norma, anche se posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività diversa, la condotta integra, al di fuori dell’ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva, se svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo, sottolineando che la rilevanza della assoluta occasionalità, per escludere la tipicità, non deriva da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, ma dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo le «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, concentra il disvalore dell’ordinamento su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di una minima organizzazione, con concreta possibilità di reiterazione, escludendo dalla rilevanza penale solo la condotta assolutamente estemporanea.

Indici sintomatici

In concreto, la giurisprudenza ha nel corso del tempo individuato una serie di indici sintomatici dell’illiceità della gestione, che può essere ricavata, a titolo esemplificativo, dalla provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, della eterogeneità dei rifiuti gestiti, dalla necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, dal numero dei soggetti coinvolti, dall’ingente quantità di rifiuti, sintomo dello svolgimento di un’attività caratterizzata da un organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, nonché dalle caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita o deposito.

Trasporto illecito

Con riguardo specifico alla vicenda in giudizio, nel caso in cui il trasporto abusivo di rifiuti sia effettuato nell’ambito di attività di impresa, la Corte ha ribadito che anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria attività richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia pur nell’apposita sezione dedicata ai produttori iniziali prevista dall’articolo 212, comma 8, del Tua, secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione.
Pertanto, anche l’inadempimento degli obblighi di comunicazione e iscrizione integra la contravvenzione di gestione illecita, in quanto nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all’articolo 256, comma primo, del Codice dell’Ambiente, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’Albo Nazionale.

Assoluta occasionalità

Per concludere, la Cassazione rileva che per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di «gestione» dei rifiuti, circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera «occasionalità», bensì da «assoluta occasionalità», come, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica, in particolare laddove il trasporto dei rifiuti avvenga nell’esercizio di attività di impresa.

di Paola Ficco | Sole24ore Professionale