Direttiva Audit, disposizioni modificate o introdotte per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità
Se parliamo di trasparenza delle filiere i sistemi di audit (che sono oggetto di uno specifico percorso normativo) hanno un importanza a dir poco cruciale. Ce ne parla Marcello Bessone.
Premessa
La direttiva (Ue) 2022/2464 del 14 dicembre 2022, o direttiva “Sostenibilità”, o anche Csrd, modifica il regolamento (Ue) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/Ce, la direttiva 2006/43/Ce e la direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Anche sul piano formale, la Csrd interviene quindi modificando atti legislativi già in essere, integrandone le disposizioni vigenti con altre nuove in materia di rendicontazione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
In altri termini, su un piano che non è soltanto formale, la Csrd interviene innestando sugli atti legislativi europei già in vigore – e già recepiti negli ambiti nazionali – la nuova disciplina in materia di sostenibilità. Gli obblighi di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione della sostenibilità, pertanto, tendono a costituire un corpo unico con le disposizioni in materia di rendicontazione finanziaria e di revisione legale dei conti.
Vediamo come la scelta del Legislatore europeo si è manifestata nelle principali disposizioni che risultano modificate o introdotte, per quanto riguarda l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, nella direttiva “Audit” (o direttiva 2006/43/Ce).
Disamina sintetica delle principali modifiche alle direttive
Ai sensi del nuovo articolo 1, la direttiva “Audit” non si limita più a disciplinare la revisione legale dei conti (annuali e consolidati), ma disciplina altresì l’attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.
In realtà, il compito di integrare la disciplina vigente della revisione non è affidato esclusivamente alla direttiva “Audit”, perché alcune scelte fondamentali sono demandate alla direttiva “Accounting” (ovvero la direttiva 2013/34/Ce): si vedano, tra le altre, le scelte di prevedere l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per le società incluse nell’ambito di applicazione della Csrd, quella di affidare l’attestazione ai revisori legali dei conti (in modo non esclusivo, se si considera l’opzione, consentita ai singoli Stati membri, di affidarla anche ai c.d. “prestatori indipendenti di servizi di attestazione”), nonché la stessa definizione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (cui fa rinvio la direttiva “Audit” nel fissare le proprie definizioni).
Si tratta soltanto di tecnica legislativa (si introduce una nuova disciplina modificando provvedimenti vigenti), o invece di scelte sostanziali?
Sembrerebbe verosimile la seconda ipotesi, poiché scegliendo di introdurre una disciplina nuova nel corpo di un provvedimento già vigente, si legano indissolubilmente i soggetti precedentemente disciplinati (i revisori) a quelli che assurgono oggi allo status di soggetti regolamentati (gli attestatori).
Questo non soltanto nell’atto legislativo che li tratta congiuntamente (la direttiva 2006/43/Ce riguardante la revisione legale dei conti e, oggi, anche l’attestazione della sostenibilità), ma nella realtà delle attività a tali soggetti demandate: infatti, lo status di revisore è presupposto o premessa dello status di attestatore della sostenibilità (più precisamente, attestatore della conformità della rendicontazione di sostenibilità). In altri termini, i revisori possono, se ritengono di compiere una scelta in tal senso, decidere di abilitarsi anche all’attestazione della sostenibilità.
Salvo il caso in cui un determinato Stato membro non decida di avvalersi dell’opzione di abilitare all’attestazione della sostenibilità anche i c.d. “prestatori indipendenti di servizi di assurance” (o attestazione), la condizione di revisore iscritto al registro della revisione legale è anche presupposto imprescindibile per abilitarsi all’attestazione.
Non è invece vero il contrario, ovvero l’abilitazione di un soggetto all’attestazione della sostenibilità non costituisce presupposto per abilitarsi alla revisione legale dei conti.
In sintesi, tali vincoli (dal punto di vista dell’attestatore, che deve prima essere revisore) e tali opportunità (per il revisore, che può essere anche attestatore della sostenibilità) sono coerenti, ai sensi dell’articolo 1, con la materia della direttiva “Audit”, che riguarda gli uni e gli altri.
La logica del legame tra le due figure professionali, tuttavia, è limitata alla formalità dell’unico atto che le disciplina, secondo l’articolo 1, né rimane una logica astratta, poiché il nucleo delle competenze professionali dell’attestatore sono riconducibili a quelle del revisore.
Del resto, i legami e le connessioni tra la figura del revisore e dell’attestatore emergono con chiarezza nelle definizioni, come enunciate dall’articolo 2. Il revisore legale, infatti, non è soltanto, come nella versione previgente della direttiva, una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti, potendo essere abilitata anche, a determinate condizioni, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La definizione di impresa o società di revisione ricalca, in modo similare, quella del revisore persona fisica.
Infatti, come specifica il paragrafo 2 dell’articolo 6, una persona fisica può, oltre all’abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti, essere abilitata a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità; devono tuttavia essere soddisfatti alcuni requisiti aggiuntivi.
Innanzi tutto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’esame di idoneità professionale garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, l’esame delle conoscenze teoriche deve avere per oggetto almeno le seguenti materie:
- gli obblighi legali e i principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- l’analisi della sostenibilità;
- le procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- gli obblighi legali e i principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.
In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, il revisore legale che, abilitato alla sola revisione legale dei conti, intendesse abilitarsi altresì al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il tirocinante che intendesse abilitarsi contestualmente al rilascio delle attestazione di sostenibilità, dovrebbe avere svolto almeno otto mesi del tirocinio in materia di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.
Si evidenzia che la Csrd stabilisce tuttavia un regime transitorio a favore di coloro che, abilitati alla revisione legale dei conti anteriormente al 1° gennaio 2026, intendessero altresì svolgere il lavoro di attestazione della sostenibilità. Ai sensi del regime transitorio introdotto dall’articolo 14-bis della direttiva “Audit”, infatti, si considera che tali soggetti abbiano acquisito le conoscenze pratiche e teoriche necessarie al rilascio delle attestazioni in materia di sostenibilità attraverso l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale. A tali soggetti, in altre parole, non sarà richiesto di abilitarsi conformemente al regime ordinario, purché, appunto, abbiano assolto gli obblighi della formazione continua.
Si evidenza che tali obblighi sono estremamente diversificati nei diversi Stati membri, in quanto nella direttiva non è posto alcun requisito finalizzato ad armonizzare, anche soltanto in via generica, tali obblighi formativi; neppure esiste alcun obbligo esplicito a includere nella formazione continua le materie oggetto dell’esame: è certamente inevitabile riconoscere un nesso tra esami di abilitazione e formazione continua per i soggetti abilitati, eppure è rilasciato al livello amministrativo rendere espliciti tali legami.
Considerazioni conclusive
Emerge dalla lettura di tali disposizioni una notevole simmetria tra il regime di abilitazione del revisore e quello dell’abilitazione dell’attestatore, fermo restando che il presupposto per l’abilitazione del revisore consiste, come anticipato, nell’abilitazione a revisore.
È una disciplina tutto sommato lineare, non priva di un’intrinseca ragionevolezza; sostanzialmente, infatti, si presume che la peculiare preparazione professionale dell’attestatore.






