La grande muraglia verde. L’EPR cinese diventa organizzativo
Il 15 agosto 2026 entra in vigore il Codice Ambientale cinese: 1242 articoli che riformano in ottica circolare l'intera economia del gigante asiatico, con l’obiettivo di recuperare recupero di 4,5 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi annue entro il 2030, di cui almeno 510 milioni di tonnellate di materie strategiche. La Responsabilità Estesa del Produttore diventa organizzativa, con effetti sulla filiera globale che non tarderanno a farsi sentire anche in Europa.
Il 15 agosto 2026 entra in vigore il Codice Ambientale cinese, che con ben 1242 articoli riforma l’intera economia del gigante asiatico, con effetti sull’economia globale che non tarderanno a farsi evidenti.
Uno degli assi portanti della riforma è l’Economia Circolare, oggetto di prescrizioni che si concentrano nella Parte IV, nel Capitolo II, che è a sua volta articolato in quattro sezioni: disposizioni generali, produzione pulita, recupero dei rifiuti e consumo verde. I provvedimenti contenuti in queste quattro sezioni indicano le modalità per raggiungere gli obiettivi quantitativi fissati lo scorso gennaio nel Piano d’Azione per la Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi (obiettivo 2030: il recupero complessivo annuo di 4,5 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi, che deve includere almeno 510 milioni di tonnellate di materie strategiche) e nel Piano d’Azione per la Promozione e l’Applicazione dei Materiali Riciclati (obiettivo 2030: recupero annuo di 300 milioni di tonnellate di rottame ferroso, 80 milioni di tonnellate di carta da macero, 25 milioni di tonnellate di metalli non ferrosi secondari e 19,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici).
L’Art. 953 del Codice enuncia i tre pilastri dell’economia circolare nell’ordine di priorità: riduzione, riutilizzo, riciclaggio. “Non è una gerarchia dei rifiuti nel senso tecnico della Waste Framework Directive europea perché non stabilisce conseguenze giuridiche differenziate per chi privilegia il riciclaggio rispetto al riutilizzo, né menziona il recupero energetico come categoria separata”, chiarisce Marco Ferracin di SAFE-Hub delle Economie Circolari. “Si tratta però di una prioritizzazione esplicita che orienterà l’interpretazione di tutte le norme a venire. La Legge sulla Promozione dell’Economia Circolare, adottata nel 2009 e aggiornata nel 2018, conteneva già la triade riduzione/riutilizzo/riciclaggio nell’Art. 4, ma come enunciazione programmatica. Il Codice la trasforma in criterio interpretativo di rango superiore”.
La svolta sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
L’EPR, già presente nel paese con specifici regimi riguardanti i RAEE, le batterie al piombo, le batterie per i veicoli elettrici, i veicoli a motore a fine vita e gli imballaggi, viene elevato dall’articolo 959 del nuovo Codice a sistema nazionale e principio guida per tutti i settori produttivi. L’articolo 978, però, andando più nello specifico, si rivolge ai produttori di apparecchi elettrici ed elettronici, veicoli a motore, batterie al piombo e batterie per veicoli elettrici. Questi ultimi vengono obbligati a istituire sistemi di raccolta proporzionali ai propri volumi di vendita e rendere pubblici i dati di conformità. Chi non adempie è sanzionato ai sensi dell’articolo 1223.
“Un cambiamento non da poco, considerato che la legge già esistente delegava l’impostazione dei regimi EPR interamente a norme secondarie, e che i regimi attualmente implementati hanno un approccio quasi del tutto finanziario”, fa notare Ferracin. “Una situazione che aveva penalizzato i produttori con alti contributi da consegnare direttamente al Ministero delle Finanze, che si limitava a finanziare gli impianti di trattamento autorizzati senza rendere il sistema efficiente. Nel caso dei RAEE, ciò ha determinato un accumulo di deficit che, secondo proiezioni accademiche, avrebbe raggiunto i 33 miliardi di dollari entro il 2030”.
“Nel caso delle batterie, le filiere di recupero formali, nonostante siano sussidiate, non riescono a competere con i recuperatori informali; questi ultimi scartano impropriamente le materie con più alto impatto ambientale e hanno maggiori margini economici grazie al riutilizzo e all’esclusiva valorizzazione dei metalli con più valore di mercato”.
“I produttori di RAEE e batterie sono stati incoraggiati, dalla norma preesistente, a stabilire i loro meccanismi di raccolta in cambio di incentivi, ma senza nessun obbligo. Ora invece si passa a un EPR con chiari obblighi organizzativi, oltre che finanziari. Il produttore si fa operativamente carico del sistema. Tale approccio aumenterà sicuramente l’efficienza delle filiere del recupero, e, unito alle prescrizioni sull’ecodesign, indurrà i produttori a fabbricare prodotti facilmente recuperabili”.
Ecodesign, rigenerazione e second-hand
Il contenuto riciclato dei nuovi prodotti è incoraggiato, promosso e sostenuto dallo Stato, anche con agevolazioni fiscali e sistemi di certificazione (articoli 990 e 991).
Lo Stato incoraggia in generale l’utilizzo di prodotti rigenerati e ri-manifatturati; sostiene, in particolare, le imprese impegnate nella rigenerazione e remanufacturing di componenti per autoveicoli, macchinari edili, macchine utensili, attrezzature culturali e per ufficio e nella ricostruzione di pneumatici, e promuove lo sviluppo dell’industria di rigenerazione di apparecchiature di alta gamma nei settori dell’energia eolica, della produzione di energia fotovoltaica e dell’aviazione (articolo 989).
Sul versante del consumo, l’articolo 995 promuove la circolazione e il commercio di beni di seconda mano e lo sviluppo di mercati e piattaforme dedicati. L’articolo 974 obbliga poi e-commerce, servizi di consegna espressa e food delivery a dare priorità agli imballaggi riutilizzabili e facilmente riciclabili; l’articolo 1000 impone alle imprese di sviluppare supply chain verdi privilegiando prodotti efficienti nell’uso delle risorse.
* Importante precisare che la Legge sulla Promozione dell’Economia Circolare (in vigore dal 2009, ultima revisione 2018) non viene abrogata dal Codice. Rimane in vigore come lex specialis: legge speciale che prevale sul Codice nelle materie che disciplina direttamente. Il Codice ne estrae e riafferma i principi chiave, li eleva a rango di codice e li integra con obblighi nuovi; ma per le disposizioni di dettaglio su remanufacturing, gestione di prodotti specifici e cataloghi di recupero obbligatorio, la legge preesistente resta il riferimento normativo primario.






