Abbandono rifiuti, chi incassa le sanzioni?
Rispondendo a un interpello ambientale dello scorso marzo, il Ministero dell'Ambiente chiarisce che competenza e proventi delle sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti non pericolosi, anche urbani lasciati vicino ai cassonetti, spettano alle Province. Un chiarimento atteso dopo le modifiche introdotte dal Decreto Terra dei Fuochi.
Per le diverse condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi punite con sanzioni amministrative pecuniarie, nel silenzio della normativa, la competenza spetta alle Province, cui spettano anche i proventi delle sanzioni, anche se le violazioni riguardano i rifiuti urbani abbandonati in prossimità dei contenitori per la raccolta comunale.
Interpello Mase
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il riscontro all’interpello ambientale 30 marzo 2026 n. 69604, rispondendo al quesito posto dalla Città Metropolitana di Bologna, ha fornito chiarimenti applicativi in merito alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, comma 1.2, del Dlgs n. 152 del 2006, come modificato dal Dl n. 116 del 2025, cd «Decreto Terra dei Fuochi», che punisce la specifica condotta di abbandono di rifiuti urbani non pericolosi in prossimità dei contenitori per la raccolta differenziata del Comune, in violazione delle disposizioni locali sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
Rifiuti urbani
La norma richiamata dell’articolo 255 del Dlgs n. 152 del 2006, dedicata alle diverse fattispecie di abbandono di rifiuti, è stata recentemente innovata dal Decreto Legge n. 116 del 2025, convertito dalla Legge n. 147 del 2025, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», che ha modificato le fattispecie di abbandono di rifiuti non pericolosi, di abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi.
In particolare, la nuova fattispecie di cui al comma 1.2 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, prevedendo per il colpevole una la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a tremila euro, prevedendo inoltre, nel caso di violazione commessa facendo uso di veicoli a motore, l’applicazione anche della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese, come stabilito dall’articolo 214 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cd Codice della Strada.
Autorità competente
Mancando nella norma alcun riferimento puntuale, il parere del Ministero ambientale ritiene che, per individuare l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale, come pur per la destinazione dei proventi, sia necessario fare riferimento alla disciplina generale contenuta nell’articolo 262 del Tua, il quale, fatte salve le altre disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, dispone che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte Quarta del Tua provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ricordando che il successivo articolo 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della stessa Parte Quarta sono devoluti alle Province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.
Piccoli rifiuti
Confrontando la disposizione dell’articolo 255, comma 1.2 del Tua in esame, con altre fattispecie all’interno della stessa norma, il Mase evidenzia che laddove il Legislatore ha voluto attribuire la competenza sanzionatoria, compresa quella per l’incasso delle somme, a una diversa Autorità, lo ha fatto espressamente, come dimostra il successivo comma 1.ter, secondo periodo, che assegna competenza nell’applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e dei prodotti da fumo, come mozziconi di sigaretta e altri.
A conferma, in tale ipotesi, il richiamato articolo 263 del Codice ambientale, al comma 2-bsi, stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Sindaco sono destinate per il 50% ai Comuni interessati, per l’implementazione dell’attività di raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati e per campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori.
Competenza provinciale
In conclusione, non avendo esplicitamente individuato il Legislatore una diversa Autorità deputata all’irrogazione di particolari fattispecie sanzionatorie, come nel caso di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e prodotti da fumo nel territorio comunale, la competenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista all’articolo 255, comma 1.2, del Tua per l’abbandono di rifiuti urbani, in prossimità dei cassonetti e in violazione della disciplina del servizio locale di raccolta, è attribuita alla Provincia, cui devono essere destinati anche i proventi delle sanzioni.






