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Autorizzazioni ambientali, un percorso semplificato per l’attività delle imprese

Con la legge 50/2026, in vigore dal 21 aprile, le imprese titolari di AIA o AUA escono automaticamente dal perimetro delle "industrie insalubri": niente più permessi aggiuntivi da sindaco e ASL. Una semplificazione significativa che interessa lavanderie, carrozzerie, centrali termoelettriche e lavorazioni alimentari industriali. Leggi l'analisi di Paola Ficco.

di Paola Ficco

Dalle lavanderie alle carrozzerie, dalle centrali termoelettriche alle lavorazioni alimentari industriali, con l’ottenimento di alcune autorizzazioni ambientali, Aia e Aua, si è fuori dal perimetro dell’industria insalubre e si diventa industria “di vicinato”. La novità per la declassificazione ambientale arriva con l’entrata in vigore, il 21 aprile scorso, della legge 50/2026 di conversione del Dl 19/2026, decreto Pnrr (Gazzetta ufficiale n. 91 del 20 aprile) Nella legge di conversione si conferma l’uscita dal perimetro delle “industrie insalubri” per le imprese titolari di alcune autorizzazioni ambientali.

Industrie insalubri

Sulle industrie insalubri, l’articolo 14, comma 3, del Dl 19/2026 stabilisce che non sono più classificate come tali, ai sensi dell’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (Tuls di cui al Rd 1265/1934) e del Dm 5 settembre 1994, le imprese in possesso di Aia (Autorizzazione integrata ambientale), di Aua (Autorizzazione unica ambientale) o di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 124, Dlgs 152/2006. Prima di questa modifica invece avere le due autorizzazioni non escludeva dalle limitazioni ambientali del Testo Unico poiché si dovevano aggiungere i permessi del sindaco e dell’Asl.

Il Testo unico del 1934

L’articolo 216 del Tuls prevede l’iscrizione delle manifatture produttrici di vapori, gas o altre esalazioni insalubri in un elenco diviso in due classi: la prima da isolare nelle campagne; la seconda ammessa nei centri abitati solo se sono adottate speciali cautele per l’incolumità del vicinato. L’elenco, con le sostanze chimiche e le attività, è stato creato dal Dm 5 settembre 1994 che vi ha ricompreso settori di rilievo come metallurgia, chimica, lavorazioni alimentari industriali, trattamento rifiuti, centrali termoelettriche, carrozzerie, lavanderie. Con le modifiche appena introdotte, la conseguenza più immediata è che il sindaco non può più vietare o limitare l’attività; questo perché, ad esempio, in caso di Aia è già stato affrontato un procedimento amministrativo per ottenere un provvedimento che integra in sé la disciplina di emissioni, rifiuti, rumore e nella relativa conferenza di servizi il comune e la Asl possono esprimere il dissenso. Il beneficio, però, non riguarda le autorizzazioni uniche né le procedure semplificate per gli impianti di gestione rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006.

Cosa cambia

Oltre a essere sottratta all’indicato procedimento comunale, l’impresa non è neanche esposta al potere del sindaco di imporre distanze dagli abitati, di subordinare l’attività a cautele igieniche ulteriori. Inoltre, l’impresa è al riparo da ordini sindacali di dismissione o delocalizzazione conseguenti alla classificazione di prima classe. Il beneficio più immediato di questo nuovo assetto è la riconduzione degli oneri burocratici in un solo procedimento con un solo set di prescrizioni e un unico “arbitro”. La nuova norma non depotenzia la protezione sanitaria: la sposta sul piano del controllo ambientale integrato, dove i parametri Aia e Aua già incorporano limiti emissivi calibrati sulla tutela della salute pubblica. Il sindaco conserva i poteri di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50, Dlgs 267/2000 in caso di emergenze sanitarie concrete, e la vigilanza di Arpa e Asl sulle autorizzazioni ambientali resta pienamente operativa.